Corte di Cassazione Penale sez. IV, 11 maggio 2018, n. 21049 (ud. 6 aprile 2018)

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 1/2019
LEGITTIMITÀ
sarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità
temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito di
lavoro comunque qualif‌icabile, tale reddito si determina,
per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro,
maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e
delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli
degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base
del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichia-
rati dal danneggiato ai f‌ini dell’imposta sul reddito delle
persone f‌isiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi pre-
visti dalla legge, dall’apposita certif‌icazione rilasciata dal
datore di lavoro ai sensi delle norme di legge".
5. Ciò posto, varrà evidenziare come, con riguardo al
testo dell’art. 4, D.L. n. 857 del 1976, (così come modif‌icato
dalla legge di conversione n. 39/77), questa Corte abbia
già affermato il principio di diritto ai sensi del quale l’art.
4, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, come modif‌icato dalla
legge di conversione 26 febbraio 1977, n. 39, nel disporre
che in caso di danno alle persone, quando agli effetti del
risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabili-
tà temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito
di lavoro comunque qualif‌icabile, tale reddito si deter-
mina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito da
lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di
legge e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito net-
to risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneg-
giato ai f‌ini dell’imposta sul reddito delle persone f‌isiche
degli ultimi tre anni, attribuisce rilievo, alla stregua della
sua testuale formulazione, al reddito da lavoro netto di-
chiarato dal lavoratore autonomo ai f‌ini dell’applicazione
della sopraindicata imposta ed ha riguardo, quindi, non al
reddito che residua dopo l’applicazione dell’imposta stes-
sa ma alla base imponibile di cui all’art. 3, D.P.R. 29 set-
tembre 1973, n. 597, e cioè all’importo che il contribuente
è tenuto a dichiarare ai f‌ini dell’imposta sopraindicata,
dovendo inoltre intendersi per reddito dichiarato dal dan-
neggiato quello risultante dalla differenza fra il totale dei
compensi conseguiti (al lordo delle ritenute d’acconto)
ed il totale dei costi inerenti all’esercizio professionale
- analiticamente specif‌icati o, se consentito dalla legge,
forfettariamente conteggiati - senza possibilità di ulterio-
re decurtazione dell’importo risultante da tale differenza,
per effetto del conteggio delle ritenute d’imposta sofferte
dal professionista (sez. III, sentenza n. 18855 del 9 luglio
2008, Rv. 604213 - 01).
6. Tale orientamento (da ritenere consolidato, avuto ri-
guardo alle precedenti affermazioni desumibili da sez. III,
sentenza n. 5680 del 20 giugno 1996, Rv. 498197 - 01; cfr.
altresì sez. III, sentenza n. 23917 del 9 novembre 2006, Rv.
592692 - 01) è da questo Collegio integralmente condiviso
e fatto proprio, dovendo assicurarsene la piena continuità.
7. Sulla base delle argomentazioni che precedono, ri-
levata la fondatezza del ricorso, dev’essere pronunciata la
cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente
rinvio alla Corte d’appello di Trento, cui è altresì rimesso
di provvedere in ordine alla regolazione delle spese del
presente giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 11 MAGGIO 2018, N. 21049
(UD. 6 APRILE 2018)
PRES. PICCIALLI – EST. SERRAO – P.M. ZACCO (DIFF.) – RIC. B.
Obblighi del conducente in caso di incidente y
Soccorso all’investito y Obbligo di assistenza y Feri-
te in senso tecnico y Necessità y Esclusione y Stato
di diff‌icoltà y Suff‌icienza.
. Il reato di omissione di assistenza, di cui all’art. 189,
comma 7, cod. strada, presuppone quale antefatto non
punibile un incidente stradale da cui sorge l’obbligo di
assistenza anche nel caso di assenza di ferite in senso
tecnico, essendo suff‌iciente lo stato di diff‌icoltà indica-
tivo del pericolo che dal ritardato soccorso può deriva-
re per la vita o l’integrità f‌isica della persona. (nuovo
c.s., art. 189) (1)
(1) Per un esaustivo commento giurisprudenziale all’art. 189 c.s., si
rinvia a POTITO L. IASCONE, Il nuovo codice della strada e il regola-
mento, ed. La Tribuna, Piacenza 2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza in
epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa
dal Tribunale di Firenze nei confronti di B.J. in relazione
ai reati di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7, D.L.vo 30 aprile
1992, n. 285, per non aver ottemperato all’obbligo di fer-
marsi e di prestare assistenza a L.D. e P.T., che avevano
riportato lesioni personali visibili e giudicate guaribili ri-
spettivamente in 10 e 15 giorni, a seguito di tamponamen-
to avvenuto in (omissis).
2. Il fatto era così ricostruito dal giudice di primo
grado in base alle risultanze istruttorie: l’imputato, alla
guida dell’autovettura Volvo (omissis) di sua proprietà,
aveva tamponato l’autovettura Honda (omissis) condotta
da L.D., con P.T. quale trasportata; sebbene le due donne
manifestassero sintomatologia dolorosa (la L. in stato di
agitazione e confusione e la P. con la mano al collo), l’im-
putato era ripartito effettuando manovra di inversione ad
U ed era stato rivenuto dalla Polizia Municipale presso la
sua abitazione.
La Corte di appello ha, quindi, integrato tale motiva-
zione rimarcando che l’imputato si era fermato ed aveva
manifestato preoccupazione per la carenza di copertura
assicurativa, avvedendosi al contempo del forte stato di
agitazione della L. e del fatto che la P. manifestasse dolori
al collo, ciononostante rimettendo in moto l’auto ed allon-
tanandosi piuttosto velocemente dal luogo del sinistro; la
visita al Pronto Soccorso aveva stabilito diagnosi di distor-
sione del rachide cervicale per la L. e di distorsione del ra-
chide cervico-dorso-lombare in artrosi cervicale per la P..
3. Ricorre per cassazione B.J. censurando la sentenza
impugnata per i seguenti motivi:
a) erronea applicazione dell’art. 189, comma 6, c.d.s.,
per difetto dell’elemento soggettivo, considerato che le
circostanze del sinistro, consistito in un tamponamento
avvenuto mentre le auto erano ferme al semaforo, rende-

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