Corte di Cassazione Penale sez. IV, 30 maggio 2018, n. 24386 (ud. 27 aprile 2018)

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 1/2019
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 30 MAGGIO 2018, N. 24386
(UD. 27 APRILE 2018)
PRES. IZZO – EST. BRUNO – P.M. PRATOLA (PARZ. DIFF.) – RIC. V.
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Al-
coltest y Intervallo di cinque minuti tra la prima e
la seconda prova y Termine minimo y Ragioni.
. Ai f‌ini dell’accertamento del reato di guida in stato di
ebbrezza alcolica, in tutte le ipotesi previste dall’art.
186 cod. strada, l’intervallo di cinque minuti che, ai
sensi dell’art. 379 del Regolamento al codice della stra-
da, deve intercorrere tra la prima e la seconda prova
spirometrica deve essere interpretato come intervallo
minimo volto a monitorare la curva alcolemica. (nuovo
c.s., art. 186; d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 379)
(1)
(1) Analogamente si veda Cass. pen., sez. IV, 21 luglio 2017, n. 36065,
in questa Rivista 2018, 68. Utili riferimenti si rinvengono anche in
Cass. pen., sez. IV, 18 aprile 2017, n. 18791, ivi 2017, 1039, secondo
cui l’intervallo di almeno cinque minuti previsto dall’art. 379 Reg.
esec. cod. strada per l’effettuazione delle misurazioni necessarie
all’accertamento dello stato di ebbrezza deve essere calcolato consi-
derando il momento di inizio sia della prima che della seconda misu-
razione, ovvero quello in cui entrambe sono terminate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza emessa in data 16 giugno 2016, la Corte
di appello di Torino, in riforma della sentenza assolutoria
emessa dal Tribunale di Asti, dichiarava V.G. responsabile
del reato di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante
dell’orario notturno e dell’avere cagionato un incidente
stradale, condannando il predetto imputato alla pena di
mesi sei di arresto ed Euro 2000,00 di ammenda, oltre alla
revoca della patente di guida.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso l’imputato
a mezzo del difensore il quale deduceva in sintesi, giusta
il disposto di cui all’art. 173 comma 1, disp. att. c.p.p., i
seguenti motivi:
Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione
sotto il prof‌ilo della illogicità e della contraddittorietà del
ragionamento seguito dal giudice d’appello nel pervenire
alla pronuncia di condanna. Secondo la difesa doveva re-
putarsi valida la interpretazione dei fatti fornita dal primo
giudice, il quale aveva ritenuto non aff‌idabile il risultato
della prova dell’alcoltest essendo riportata sugli scontri-
ni la dicitura del volume insuff‌iciente. Contro il risulta-
to emergente dagli scontrini, il ricorrente aveva fornito
suff‌icienti elementi di contrasto in punto di correttezza
delle rilevazioni alcolemiche e, al tempo stesso, a soste-
gno della lamentata loro erroneità e della conseguente
inutilizzabilità, era stata evidenziata la insussistenza di
una sintomatologia correlata allo stato di ebbrezza. Quan-
to alle anomalie relative alla prova strumentale avvenuta
con l’apparecchio DRAGER mod. (omissis), gli scontrini
di entrambe le prove, oltre ad indicare la misurazione del
tasso alcolemico, recavano la dicitura: volume insuff‌icien-
te, che dimostra una non corretta espirazione.
Questa indicazione era già da sola indice di mal funzio-
namento dell’apparecchio. Pertanto, i risultati delle misu-
razioni erano del tutto inidonee a fondare una pronuncia
di responsabilità, come peraltro sostenuto in talune pro-
nunce della Corte di legittimità.
Oltre a ciò, tale rilevazione contrastava con il compor-
tamento tenuto nell’occasione dal V., come emergente dal-
le dichiarazioni rese dal teste Maresciallo M.A..
Il verbalizzante, al quale veniva letta integralmente la
frase riportata nel verbale di accertamento dei valori ("Il
soggetto nei due minuti antecedenti al test ha respirato in
modo regolare e al momento del test gli è stato chiesto di
inspirare lentamente e di soff‌iare all’interno dell’apposito
boccaglio monouso il più a lungo possibile, con calma e in
modo uniforme"), confermava che l’attuale ricorrente si era
comportato esattamente nel modo descritto nel verbale.
Esisterebbe quindi un insanabile contrasto tra il com-
portamento serbato dal ricorrente all’atto della misurazio-
ne ed il risultato del test.
La difesa rilevava inoltre che i due scontrini riportava-
no numeri non progressivi (2339 e 2341). Sulla mancanza
dello scontrino recante il numero 2340, il M.llo M. riferiva
che durante l’effettuazione del test, altro equipaggio ave-
va adoperato l’apparecchiatura. Di qui, secondo la difesa,
la inesatta procedura di misurazione che aveva condotto
ad un erroneo risultato, non essendovi prova in atti di una
completa e adeguata preparazione dell’apparecchio prima
della seconda misurazione praticata sulla persona del ri-
corrente.
Si rilevava inoltre che non era stato volutamente ri-
spettato l’intervallo di cinque minuti tra una misurazione
e l’altra e che la seconda misurazione aveva subito una
inspiegabile impennata del valore (da 2,09 g/l a 2,14 g/l).
Inf‌ine, si rappresentava che il ricorrente non presen-
tava alcuna sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza.
Secondo motivo: mancanza, contraddittorietà e mani-
festa illogicità della motivazione per violazione dell’art.
603 comma 3, c.p.p., con riferimento al principio conte-
nuto nell’art. 6, paragrafo 3, lett. D), Corte EDU e art. 533
comma 1, c.p.p..
La difesa rappresentava che il ricorrente era stato as-
solto in primo grado dal Tribunale di Asti il quale, alla luce
delle due prove di alcoltest riportanti la dicitura "volume
insuff‌iciente" e delle dichiarazioni del teste Maresciallo
M. (il quale non aveva rilevato in capo al V. sintomi di eb-
brezza), aveva escluso l’ipotesi di reato contestata all’im-
putato. Tale sentenza assolutoria, fondata anche sulle di-
chiarazioni del Maresciallo M., era stata, su impugnazione
Pubblico Ministero, riformata dal Giudice d’appello.
Tuttavia, la Corte d’appello di Torino, nel ribaltare il
verdetto assolutorio, non aveva provveduto, anche d’uf-
f‌icio, a rinnovare l’istruttoria dibattimentale attraverso
l’esame del teste Maresciallo M. che aveva reso in primo
grado le dichiarazioni in precedenza richiamate. Di conse-
guenza la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata

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