Corte di Cassazione Penale sez. V, 11 giugno 2018, n. 26580 (ud. 21 febbraio 2018)

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 1/2019
LEGITTIMITÀ
suo Uff‌icio in merito ad un controllo effettuato il giorno
successivo all’incidente che ci occupa, per un possibile
mal orientamento di "una lanterna veicolare dritto (omis-
sis) direzione GRA e 1 ripetitrice di svolta su palina".
La Corte ha richiamato le argomentazioni del primo
giudice, valorizzando in maniera ragionevole la circostan-
za che i lavori svolti sul semaforo in questione subito dopo
l’incidente per cui è processo non avevano consentito di
appurare con certezza che la R. avesse superato l’interse-
zione con la luce verde in suo favore, dato che - come già
esposto - i testi escussi non avevano avuto alcuna incertez-
za nel riferire che il semaforo era funzionante e proiettava
luce rossa per l’automobilista.
3.1. Sempre nel secondo motivo di ricorso la difesa sot-
tolinea l’incertezza in ordine ad un attraversamento da
parte della D.P. avvenuto mentre conduceva la bicicletta
a mano o in sella al velocipede.
La circostanza è stata ritenuta dalla Corte di merito di
scarso rilievo, a fronte del prof‌ilo di colpa accertato a cari-
co dell’imputata, che ha investito la ciclista in prossimità
di un incrocio regolato da semaforo in prossimità di un
attraversamento pedonale, mentre la D.P. procedeva, ben
visibile, da sinistra verso destra.
Del tutto corretta appare poi la considerazione, da par-
te dei giudici di appello, anche di un prof‌ilo di colpa ge-
nerica, che comunque attiene, atteggiandosi ad elemento
di chiusura, agli estremi di colpa specif‌ica contestati nel
capo di incolpazione, nel senso della valorizzazione dello
stato dei luoghi, dell’assenza di tracce di frenata, di una
velocità che, pur se prossima al limite consentito, non era
adeguata al traff‌ico del momento, alla vistosa disattenzio-
ne nella guida.
Si rimarca che in tema di responsabilità da sinistri
stradali, anche il conducente favorito dal diritto di pre-
cedenza deve comunque non abusarne, non trattandosi di
un diritto assoluto e tale da consentire una condotta di
guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della stra-
da, anche se eventualmente in colpa. Ne deriva che pure
nelle ipotesi in cui il semaforo verde consente la marcia,
l’automobilista deve accertarsi della eventuale presenza,
perf‌ino colpevole, di pedoni che si attardino nell’attraver-
samento (sez. IV, n. 12789 del 18 ottobre 2000, Rv. 218473)
ed è pertanto tenuto a moderare la velocità in prossimità
di un incrocio, per essere in grado di affrontare qualsiasi
evenienza, anche il mancato rispetto della precedenza di
parte di terzi (sez. IV, n. 30989 del 6 febbraio 2015, Rv.
264314).
Tali regole cautelari dovevano essere rispettate, con
estremo rigore, dalla odierna imputata, nel momento in
cui attraversava la sede stradale, in violazione del divieto
costituito dal semaforo rosso.
Tanto è stato correttamente ritenuto dalla Corte di
Roma.
4. In ordine al terzo motivo, la Corte ha implicitamen-
te disatteso la richiesta formulata con l’atto di appello di
concessione delle circostanze attenuanti generiche: ha
confermato infatti la pronuncia di prime cure anche sul
punto, in considerazione della particolare gravità della
condotta colposa accertata. Ha provveduto invece a ridur-
re la pena inf‌litta dal Tribunale, concedendo l’attenuante
dell’avvenuto risarcimento del danno, e nel far ciò ha fatto
corretto richiamo ai criteri dell’art. 133 c.p., irrogando una
sanzione penale nei limiti che hanno consentito l’applica-
zione dei doppi benef‌ici di legge.
Anche sul punto la motivazione è adeguata ed immune
da vizi di legittimità.
5. Inf‌ine, la durata della sospensione della patente di
guida, contestata con il quarto ed ultimo motivo di ricor-
so, è stata determinata secondo equità in ragione del fatto
commesso, e, data la notevole distanza dal massimo edit-
tale previsto in quattro anni dall’art. 222 c.d.s., non neces-
sitava di più approfondite argomentazioni.
Più volte questa Suprema Corte si è infatti pronunciata
nel senso che nel determinare la durata della sospensione
della patente di guida il giudice dispone di un potere di-
screzionale, e che solo qualora intenda f‌issarla in misura
notevolmente distante dal minimo di legge, o addirittura
nel massimo, ha il dovere di indicare le ragioni della sua
decisione, indicando specif‌icamente, tra i criteri soggetti-
vi ed oggettivi enunciati dall’art. 133 c.p., quelli ritenuti
rilevanti ai f‌ini di tale giudizio (ex multis, sez. IV, n. 35839
del 12 marzo 2013, Rv. 256956; sez. I, n. 24213 del 13 marzo
2013, Rv. 255825).
6. Il ricorso deve perciò essere rigettato e la ricorrente
condannata al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 11 GIUGNO 2018, N. 26580
(UD. 21 FEBBRAIO 2018)
PRES. VESSICHELLI – EST. TUDINO – P.M. LIGNOLA (CONF.) – RIC. L.P.
Fonti del diritto y Legge penale y Successione di
leggi y Norme extrapenali y Successione di regola-
menti comunitari y Modif‌icazioni y Applicabilità
dell’art. 2, comma secondo, c.p. y Condizioni y Con-
f‌igurabilità del reato di cui all’art. 484 c.p. y Sussi-
stenza y Fattispecie relativa alla falsif‌icazione del
modulo di assenza alla guida formato dall’autotra-
sportatore.
. In tema di falsità in atti e registri, la conf‌igurabilità
del reato di cui all’art. 484 cod. pen. non è esclusa dalla
sopravvenienza di regolamenti comunitari che, modif‌i-
cando il regime di una certif‌icazione vigente all’epoca
della condotta, ne eliminano con eff‌icacia "ex nunc"
l’obbligatorietà, in quanto le fonti normative sovrana-
zionali non contribuiscono a def‌inire il precetto penale
attraverso il meccanismo della "norma penale in bian-
co", ma costituiscono solo un requisito del fatto descrit-
to nel precetto penale che non rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 2 cod. pen. (Fattispecie relativa
alla falsif‌icazione del modulo di assenza alla guida
formato dall’autotrasportatore previsto dal D.L.vo 4
agosto 2008, n. 144, attuativo, della direttiva 2006/22/
CE, la cui obbligatorietà è stata eliminata dal Reg. UE

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