Corte di Cassazione Penale sez. IV, 14 giugno 2018, n. 27404 (ud. 10 maggio 2018)

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 1/2019
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 14 GIUGNO 2018, N. 27404
(UD. 10 MAGGIO 2018)
PRES. PICCIALLI – EST. MENICHETTI – P.M. FODARONI (CONF.) – RIC. R.
Norme di comportamento in genere y Pedoni y
Circolazione di pedoni y Diritto di precedenza y Se-
maforo verde y Obbligo di attenzione rispetto agli
altri utenti della strada y Obbligo di moderare la
velocità y Sussistenza.
. In tema di responsabilità da sinistri stradali, il condu-
cente favorito dal diritto di precedenza deve comunque
non abusarne, non trattandosi di un diritto assoluto e
tale da consentire una condotta di guida negligente
e pericolosa per gli altri utenti della strada, anche se
eventualmente in colpa; ne deriva che anche nelle ipo-
tesi in cui il semaforo verde consente la marcia, l’au-
tomobilista deve accertarsi della eventuale presenza,
seppur colpevole, di pedoni che si attardino nell’at-
traversamento, ed è tenuto a moderare la velocità per
essere in grado di affrontare l’eventualità del mancato
rispetto della precedenza da parte di terzi. (c.p., art.
40; c.p., art. 43; nuovo c.s., art. 145) (1)
(1) Principio consolidato nella giurisprudenza della S.C.. Ex multis,
v. Cass. pen., sez. IV, 16 luglio 2015, n. 30989, in questa Rivista 2016,
54; Cass. pen., sez. IV, 16 giugno 2011, n. 24121, ivi 2012, 253 e Cass.
pen., sez. IV, 7 dicembre 2000, n. 12789, ivi 2001, 188.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Roma con sentenza in data 10
novembre 2016 confermava la condanna pronunciata dal
Tribunale cittadino nei confronti di R.S., responsabile del
reato di omicidio colposo commesso con violazione delle
norme in materia di circolazione stradale.
2. Secondo quanto accertato dai giudici di merito
la R., mentre procedeva alla guida della sua auto sulla
(omissis) in direzione (omissis), per colpa generica e per
inosservanza degli artt. 140, 141 e 146 c.d.s., giunta all’al-
tezza della progressiva chilometrica km. (omissis), aveva
omesso di arrestare la marcia nonostante il semaforo ivi
collocato segnasse la luce rossa per la sua direzione di
marcia, ed a causa anche della velocità superiore al mas-
simo consentito e di disattenzione, aveva investito con
esiti mortali D.P.A., la quale, conducendo a piedi la sua
bicicletta, stava attraversando la sede stradale da sinistra
verso destra.
A fondamento del giudizio di colpevolezza, la Corte ter-
ritoriale richiamava le deposizioni di tre testimoni ( C.D.,
D.S.S. e F.A.), i quali avevano concordemente affermato
che al momento dell’impatto l’impianto semaforico per la
R. segnava luce rossa, e gli accertamenti compiuti dagli
operanti della Polizia di Stato, che avevano subito escluso
difetti nel funzionamento del semaforo. Di contro, ritene-
va non decisiva la testimonianza di Re.La., che aveva inve-
ce dichiarato in dibattimento che al momento in cui la R.
aveva superato il semaforo, questo proiettava luce verde,
in quanto la teste non era stata sentita nell’immediatezza
del fatto ed era comparsa solo successivamente a rendere
dichiarazioni agli inquirenti; riteneva, del pari, non deci-
siva ai f‌ini difensivi, la testimonianza di M.A., all’epoca dei
fatti direttore del servizio di manutenzione degli impianti
semaforici presso la struttura di (omissis) servizi per la
mobilità, in quanto questi, pur riferendo di lavori svolti
immediatamente dopo l’incidente stradale sul semaforo in
questione, in ragione di un malfunzionamento, non aveva
consentito con le sue dichiarazioni di provare con certezza
che la R. avesse attraversato con la luce verde.
Poco rilievo attribuiva invece la Corte territoriale alla
questione relativa alla velocità, secondo il consulente del
P.M. di poco superiore a 70 km/h e secondo il consulente di
parte di poco inferiore al detto limite consentito, in quan-
to comunque non consona allo stato dei luoghi, stante il
ben visibile attraversamento pedonale in corrispondenza
del semaforo.
Rimarcavano ancora i giudici di appello che, stante
l’attraversamento della P. da sinistra verso destra, una
condotta di guida più prudenziale avrebbe consentito
all’automobilista di adottare una manovra di emergenza,
idonea ad evitare l’esito mortale dell’investimento, tenuto
conto che la R. non aveva neppure tentato di frenare, e ciò
a dimostrazione della sua totale mancanza di attenzione e
diligenza nel superamento di strisce pedonali ed impianto
semaforico.
3. Ha proposto ricorso l’imputata, tramite il difensore
di f‌iducia, articolando quattro motivi.
3.1. Con il primo deduce mancanza, contraddittorietà
e manifesta illogicità della motivazione, nonché travisa-
mento della prova in ordine all’affermazione di penale
responsabilità della R., con particolare riguardo alle depo-
sizioni dei testi D.S.S. e F.A., che, contrariamente a quanto
si legge in sentenza, non erano stati in grado di riferire
nulla circa la luce del semaforo nella direzione dell’impu-
tata al momento dell’attraversamento della sede stradale
da parte della P..
3.2. Con il secondo motivo la ricorrente estende i me-
desimi vizi al mancato esame di quanto sostenuto dalla
difesa nell’atto di appello circa le molteplici prove emerse
in relazione alla grave anomalia presentata dai semafori
posti in corrispondenza dell’incrocio teatro dell’incidente,
anomalia di tale gravità da essere stata idonea a provocare
il sinistro. Precisa in particolare che alla lanterna del se-
maforo pedonale era erroneamente ed inspiegabilmente
aff‌iancata la lanterna ripetitiva del verde, deputata al traf-
f‌ico veicolare (omissis), ruotata di 90° e rivolta pertanto ai
pedoni invece che ai veicoli: tale scorretto orientamento e
appaiamento delle lanterne - veicolare e pedonale - aveva
determinato in capo ai pedoni l’erronea convinzione che il
semaforo a loro deputato fosse verde, mentre verde era il
semaforo deputato al traff‌ico dei veicoli, ma erroneamen-
te rivolto ai pedoni. Questa circostanza era emersa dall’e-
scussione dei testi M., Re. e L. e da varie prove documenta-
li in atti, non valutate dalla Corte di Roma. Osserva ancora
che dalle dichiarazioni testimoniali era emerso che la P.
stava attraversando in bicicletta, cioè pedalando, e non
sulle strisce pedonali ma obliquamente, secondo anche

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