Corte di Cassazione Penale sez. IV, 14 giugno 2018, n. 27425 (ud. 24 maggio 2018)

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 1/2019
LEGITTIMITÀ
to il contrario), senza che rilevi, come obiettato nel ricor-
so, l’accertamento della competenza alla perimetrazione
dell’area di intervento. In def‌initiva, l’aff‌idamento da parte
dell’ente destinatario sul signif‌icato delle attestazioni si
fondava sull’implicito presupposto che il loro contenuto
fosse conseguente all’effettivo espletamento dell’incarico
da parte B., tanto più che egli, alla luce della natura dell’in-
tervento appaltato, era stato prescelto proprio in ragione
della sua specif‌ica qualif‌ica professionale, come corretta-
mente evidenziato nel provvedimento impugnato.
1.3 È invece irrilevante l’eventuale mancato accerta-
mento sul buon esito dell’intervento e, cioè, se in sostanza
fosse o meno stata risolta la situazione di pericolo che lo
aveva richiesto. Infatti gli atti redatti dall’indagato devono
considerarsi ideologicamente falsi a prescindere da tale
accertamento, dovendosi in proposito ricordare come
quelli contestati sono reati di pericolo posti a tutela della
pubblica fede e non già dell’incolumità pubblica. In tal
senso ciò che rileva non è dunque se il rischio per quest’ul-
tima fosse o meno stato eliminato, ma soltanto se quanto
implicitamente attestato dall’indagato fosse o meno vero.
Conseguentemente infondate devono ritenersi le censure
proposte con il terzo motivo del ricorso.
1.4 Manifestamente infondate si rivelano invece le do-
glianze proposte con i primi due motivi. Per la conf‌igurabi-
lità dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274 lett. c), c.p.p.,
non è necessario sussista il pericolo che vengano realizzati
fatti identici a quelli contestati, bensì che vengano consu-
mati delitti "della stessa specie" di quelli per cui si pro-
cede. È dunque irrilevante che l’indagato venga eccezio-
nalmente nominato direttore dei lavori in pubblici appalti
(circostanza peraltro solo assertivamente prospettata dal
ricorrente), atteso che anche nell’ambito della sua "ordi-
naria" attività di geologo non mancano le occasioni per for-
nire false attestazioni. Conclusioni che valgono anche con
riferimento all’adeguatezza e proporzionalità della misura
interdittiva applicata, posto che sostanzialmente identiche
sono state Le obiezioni svolte in proposito con il ricorso. Al
rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente ex art.
161 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
2. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con
riguardo al ricorso proposto nell’interesse del C..
2.1 Quanto alla conf‌igurabilità del suo concorso nel re-
ato di cui al capo C), il Tribunale non ha spiegato perché
debba essere ritenuto contributo agevolatore alla consu-
mazione del falso mediato il mero invio dalla sua utenza di
posta elettronica della comunicazione indirizzata all’ente
conferente. In altri termini, non essendo evidenziato al-
cun coinvolgimento dell’indagato nella redazione della
suddetta comunicazione ovvero un pregresso accordo con
il B. in merito al suo contenuto, la mera eventuale con-
sapevolezza da parte del C. che il coindagato non avesse
effettivamente eseguito il proprio incarico non è di per
sé suff‌iciente ad attribuire rilevanza concorsuale alla sua
condotta, non essendo egli tenuto a verif‌icare la veridicità
di quanto attestato da quest’ultimo. Peraltro anche la ri-
tenuta consapevolezza del C. sul comportamento del B. è
frutto dell’indimostrata convinzione che egli abbia avuto
diretta contezza del medesimo, senza che sia stato pre-
cisato se egli avesse effettivamente partecipato personal-
mente all’esecuzione dei lavori.
2.2 Meramente apparente è poi la motivazione relati-
va alla sussistenza delle esigenze cautelari, posto che le
argomentazioni spese in proposito dai giudici del riesame
per dimostrare la sussistenza del pericolo di recidivanza
risultano invero calibrate con riguardo alla posizione del
B., cui sono contestati una pluralità di falsi ed un delit-
to contro il patrimonio, mentre al C. viene imputato un
contributo comunque marginale nella consumazione di un
unico falso, peraltro realizzato nell’interesse del coindaga-
to e non proprio.
2.3 Alla luce delle rilevate lacune motivazionali, per-
tanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato
nei confronti del C. con rinvio al Tribunale di Salerno per
nuovo esame. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 14 GIUGNO 2018, N. 27425
(UD. 24 MAGGIO 2018)
PRES. PICCIALLI – EST. MENICHETTI – P.M. SALZANO (CONF.) – RIC. P.G. IN
PROC. B.
Omicidio y Stradale y Nuova disciplina y Fattispecie
autonome di reato y Conf‌igurabilità y Conseguenze
in tema di procedibilità.
. Gli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen prevedono autono-
me f‌igure di reato e non circostanze aggravanti ad ef-
fetto speciale rispettivamente degli artt. 589 e 590 cod.
pen. e pertanto per la procedibilità del reato di lesioni
colpose stradali non è richiesta la querela. (c.p., art.
589; c.p., art. 589 bis; c.p., art. 590; c.p., art. 590 bis) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. IV, 14 giugno 2017, n. 29721,
in questa Rivista 2017, 800. In dottrina, v. FRANCESCO BARTOLINI,
L’omicidio stradale, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza in data 9 otto-
bre 2017, dichiarava non doversi procedere nei confronti
di B.E., imputato del reato di cui all’art. 590 bis c.p., per
difetto di querela.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Ge-
nerale presso la Corte d’appello di Brescia lamentando inos-
servanza dell’art. 590 bis in punto di procedibilità ed errata
applicazione dell’art. 129 c.p.p.. Deduce che i nuovi delitti
di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p. costituiscono fattispe-
cie autonome di reato e non ipotesi aggravate dei reati di
omicidio colposo e lesioni colpose, con la conseguenza che
il reato ascritto al B. è perseguibile d’uff‌icio, in difetto di
espressa previsione di perseguibilità a querela di parte.
3. L’imputato, tramite i propri difensori di f‌iducia, ha
depositato memoria ex art. 611 c.p.p. con la quale prospet-
ta la qualif‌icazione della norma come circostanza aggra-
vante, conformemente a quanto ritenuto dal Tribunale, e
chiede il rigetto del ricorso.

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