Corte di Cassazione Penale sez. V, 20 giugno 2018, n. 28594 (C.C. 28 marzo 2018)
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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 1/2019
LEGITTIMITÀ
14 maggio 2015, Rv. 264378; sez. II, n. 933 dell’11 ottobre
2013 dep. il 2014, Rv. 258011; sez. IV, n. 35930 del 27 giu-
gno 2002, Rv. 222351) In caso di diniego, soprattutto dopo
la specifica modifica dell’art. 62 bis c.p. operata con il D.L.
23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modif. dalla L. 24
luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l’incensuratez-
za dell’imputato non più idonea da sola a giustificarne la
concessione va ribadito che sarebbe stato assolutamente
sufficiente che il giudice si fosse limitato a dar conto, di
avere ritenuto l’assenza di elementi o circostanze positive
a tale fine.
E in ogni caso è pacifico il dictum di questa Corte se-
condo cui, ai fini della concessione o del diniego delle cir-
costanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a
prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133
c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare
o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un
solo elemento attinente alla personalità del colpevole o
all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso
può essere sufficiente in tal senso (così sez. II, n. 3609 del
18 gennaio 2011, S. ed altri, Rv. 249163; conf., ex plurimis,
sez. VI, n. 7707 del 4 dicembre 2003 dep. il 2004, A. ed altri,
Rv. 229768). In tema di attenuanti generiche, infatti, posto
che la ragion d’essere della relativa previsione normativa
è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso
più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla
legge, in considerazione di peculiari e non codificabili con-
notazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si
è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamen-
to non può mai essere data per scontata o per presunta, sì
da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga
invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile
profilo, l’affermata insussistenza.
Al contrario, secondo una giurisprudenza univoca di
questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che
necessita essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di
apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli
elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la miti-
gazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui
esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata
alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica ri-
chiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuan-
ti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno
del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tutta-
via la stretta necessità della contestazione o della invali-
dazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fon-
da (così, ex plurimis, sez. I, n. 29679 del 13 giugno 2011,
Chiofalo ed altri, Rv. 219891; sez. I, n. 11361 del 19 ottobre
1992, G., Rv. 192381; sez. I n. 12496 del 21 settembre 1999,
G. ed altri, Rv. 214570; sez. VI, n. 13048 del 20 giugno 2000,
O. ed altri, Rv. 217882).
8. Al rigetto del ricorso in punto di responsabilità
consegue la declaratoria di irrevocabilità della sentenza
quanto a quest’ultima e la condanna della parte ricorrente
al pagamento delle spese sostenute nel grado dalle costi-
tuite parti civili, liquidate come in dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 20 GIUGNO 2018, N. 28594
(C.C. 28 MARZO 2018)
PRES. GUARDIANO – EST. PISTORELLI – P.M. FODARONI (CONF.) – RIC. B. ED ALTRO
Falsità in atti y In atti pubblici y Falsità ideologi-
ca y Attività del pubblico ufficiale non menzionata
nell’atto ma costituente presupposto o condizione
della attestazione y Falso deducibile per implicito y
Sussistenza y Fattispecie relativa a falsa certifica-
zione, da parte del direttore dei lavori, della messa
in sicurezza di una strada.
. In tema di falso ideologico commesso dal pubblico
ufficiale in atti pubblici, l’accertamento circa la falsi-
tà del contenuto della attestazione non riguarda solo
la formulazione espressa, ma anche i suoi presupposti
necessari, e cioè le c.d. attestazioni implicite, quando
una determinata attività, non menzionata nell’atto, co-
stituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione
normativa dell’attestazione stessa. (Fattispecie in cui
il direttore dei lavori affidati da un ente pubblico per la
messa in sicurezza di una strada aveva falsamente cer-
tificato l’avvenuta eliminazione del pericolo senza però
aver avuto contezza dei lavori effettivamente eseguiti).
(c.p., art. 48; c.p., art. 479) (1)
(1) Nel medesimo senso, pur con riferimento a differente fattispecie,
v. Cass. pen., sez. V, 20 febbraio 2009, n. 7718; Cass. pen., sez. V, 26
settembre 2005, n. 34333 e Cass. pen., sez. V, 2 febbraio 1999, n. 1399,
tutte in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno, in
accoglimento dell’appello cautelare proposto dal pubblico
ministero, ha applicato a B.F.P. e C.E. la misura interdit-
tiva del divieto di esercitare per mesi dodici le rispettive
attività professionali o imprenditoriale in riferimento ai
reati di falso ideologico in atto pubblico e di tentata truffa
in erogazione pubbliche, come pure rispettivamente con-
testati. In particolare il giudice dell’incidente cautelare
ha ritenuto il B. gravemente indiziato, nella sua qualità di
direttore dei lavori affidati dal comune di (omissis) per la
messa in sicurezza di un costone roccioso sovrastante una
strada statale al fine di eliminare il pericolo di crollo di
materiale lapideo determinato da un pregresso incendio,
abbia falsamente certificato l’avvenuta eliminazione di
tale pericolo in una comunicazione diretta all’ente locale
senza aver avuto contezza dei lavori effettivamente ese-
guiti non avendo mai presenziato nel corso dei medesimi,
nonché di aver falsamente attestato successivamente nel-
la relazione tecnica definitiva di aver effettuato i sopral-
luoghi funzionali alla delimitazione dell’area di intervento.
Attraverso i menzionati falsi l’indagato avrebbe quindi po-
sto altresì in essere atti idonei ed inequivocabilmente di-
retti a conseguire il proprio compenso traendo in inganno
l’ente erogante circa l’effettivo espletamento dell’incarico
affidatogli. Parimenti il Tribunale ha ritenuto sussistere i
gravi indizi della responsabilità del B. per la procurata fal-
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