Corte di Cassazione Penale sez. IV, 13 luglio 2018, n. 32239 (C.C. 20 giugno 2018)

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giur
1/2019 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
mento del pedaggio autostradale mediante artif‌izi e raggiri
ben può conf‌igurarsi anche il delitto di truffa (sez. un., n.
7738 del 9 luglio 1997, Rv. 208219; sez. II, sentenza n. 11734
del 6 marzo 2008, Rv. 239750) essendo presente nella con-
dotta un quid pluris rispetto all’elusione dell’obbligazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non-
ché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i prof‌ili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità emer-
genti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al
versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemi-
la a favore della cassa delle ammende. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 13 LUGLIO 2018, N. 32239
(C.C. 20 GIUGNO 2018)
PRES. FUMU – EST. PEZZELLA – P.M. PICARDI (CONF.) – RIC. T.
Patente y Revoca e sospensione y Revoca y Sanzione
amministrativa della revoca della patente prevista
dall’art. 222, comma 2, c.s. y Questione di legittimi-
tà costituzionale in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.
y Manifesta infondatezza y Ragioni.
. È manifestamente infondata la questione di illegitti-
mità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto pe-
riodo, cod. strada, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.,
nella parte in cui prevede l’obbligo della sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente
di guida, poiché tale sanzione non ha natura "sostan-
zialmente penale", secondo l’interpretazione dell’art.
7 CEDU adottata dalla Corte di Strasburgo, atteso che
la previsione di una sanzione amministrativa irrogata
all’esito di un giudizio penale non elude le garanzie
proprie del processo penale, né pone un problema di
estensione dell’applicazione del divieto del "ne bis in
idem", non essendo l’imputato sottoposto ad un proce-
dimento amministrativo e ad un procedimento penale
per il medesimo fatto. (In motivazione la S.C. ha preci-
sato che la infondatezza della questione deve ritenersi
anche a seguito della pronuncia della Corte Costituzio-
nale n. 22 del 2018, che ha dichiarato incostituzionale
l’art. 120 cod. strada sulla revoca della patente di guida
in seguito a determinati reati in materia di stupefacen-
ti). (nuovo c.s., art. 222) (1)
(1) In senso analogo, con riferimento all’art. 186, comma 2-bis, c.s.,
v. Cass. pen., sez. IV, 11 maggio 2017, n. 23171, in questa Rivista 2017,
1037. Si veda, inoltre, la citata pronuncia Corte cost. 9 febbraio 2018,
n. 22, pubblicata per esteso ivi 2018, 187, con nota di ALDO CAR-
RATO, La revoca della patente ai sensi dell’art. 120 c.d.s. non può
più essere disposta in via automatica, che ha dichiarato illegittimo,
in relazione all’art. 3 Cost., l’art. 120, comma 2, c.s., come sostituito
dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Di-
sposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui – con
riguardo all’ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostan-
ze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di
rilascio della patente di guida – dispone che il prefetto «provvede» –
invece che «può provvedere» – alla revoca della patente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. T.C. ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso
la sentenza indicata in epigrafe, con la quale le è stata
applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. la pena per il
reato di cui all’art. 589 bis c.p. commesso in (omissis) con
exitus a (omissis).
2. Il difensore ricorrente lamenta che il G.U.P. di Ferra-
ra, con ordinanza resa a verbale all’udienza dell’8 febbraio
2018, abbia ritenuto non fondata e non rilevante la sua ec-
cezione di incostituzionalità dell’art. 222 c.d.s. in relazio-
ne alla prevista e obbligatoria pena accessoria della revoca
della patente di guida a seguito di sentenza di condanna
e di patteggiamento per il reato di cui all’art. 589 bis c.p..
Reitera in questa sede la questione, in ordine all’esi-
stenza di un bis in idem tra la sanzione amministrativa
e quella penale, e soprattutto lamenta l’illogicità della
previsione obbligatoria della pena accessoria senza pos-
sibilità per il giudice di poter graduare tale sanzione (so-
prattutto nell’ipotesi di casi "lievi"), richiamando, a suo
favore, la sentenza della Corte costituzionale n. 22/2018.
In relazione alla non manifesta infondatezza della que-
stione proposta il ricorrente argomenta in relazione al
possibile contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 e 117 Cost.
Ricorda, inoltre, che tale questione era già stata avan-
zata a questa Corte, che con sentenza n. 42346/2017 di
questa 4 sezione ne aveva dichiarato la manifesta infon-
datezza, ma ritiene tale decisione rivedibile proprio sulla
base della sentenza, della Corte costituzionale del febbraio
2018, che si sarebbe occupata di un caso analogo, giungen-
do ad affermare l’incostituzionalità dell’art. 120 c.d.s. nella
parte in cui, al comma 2, prevede, che il prefetto "provve-
de" e non che "può provvedere" alla revoca della patente.
Gli avanzati vizi di costituzionalità della norma - si so-
stiene - apparirebbero tendenzialmente identici.
Chiede, pertanto, che questa Corte, ritenuta l’illegalità
della revoca automatica della patente di guida così come
disposta nella sentenza n. 29/18 del G.U.P. di Ferrara ai
sensi dell’art. 222 c.d.s., commi 2 e 3 ter voglia:
1. in via preliminare: emettere ordinanza di rimessione
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 222,
comma 2, D.L.vo n. 285 del 1992 nella parte in cui sanci-
sce come obbligatoria la revoca del documento di guida in
ogni caso di condanna, anche ex art. 444 c.p.p., per i reati
di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p.("consegue" e non "può
conseguire" la revoca della patente di guida), al comma
3 ter nella parte in cui indica il minimo tempo di 5 anni
per l’ulteriore conseguimento ("prima che siano decorsi 5
anni dalla revoca" invece di "prima che siano decorsi f‌ino a
5 anni dalla revoca") con trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale e sospensione del presente giudizio, ai sen-
si della L. marzo 1953, n. 87, art. 23;
2. in via principale annullare la sentenza impugnata
con rinvio al giudice di primo grado per nuova valutazione
in ordine alla sanzione amministrativa accessoria impu-

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