Corte di Cassazione Penale sez. VII, ord. 18 luglio 2018, n. 33299 (C.C. 27 marzo 2018)

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 1/2019
LEGITTIMITÀ
Quindi l’aver consentito, se pur temporaneamente a
terzi estranei alla p.a., di possedere il suddetto dispositivo,
la cui funzione come ha spiegato la ora richiamata pro-
nuncia è di identif‌icare il soggetto pubblico che lo utilizza
e le funzioni ad esso attribuite, costituisce un vulnus al
buon andamento della pubblica amministrazione, che non
può essere circoscritto, come ha ritenuto la sentenza im-
pugnata, alla impossibilità o meno della sua utilizzazione
per i servizi di tutela.
4. Ne consegue quindi l’annullamento della sentenza
impugnata, aff‌inché sia celebrato un nuovo giudizio che si
atterrà ai principi sopra enunciati. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VII, ORD. 18 LUGLIO 2018, N. 33299
(C.C. 27 MARZO 2018)
PRES. CERVADORO – EST. ARIOLLI – RIC. C.
Truffa y Elemento oggettivo y Artif‌ici o raggiri y
Mancato pagamento del pedaggio autostradale y
Transito attraverso un varco viacard senza apposi-
ta tessera y Conf‌igurabilità della truffa y Sussisten-
za.
. Integra il delitto di truffa e non quello di insolvenza
fraudolenta, per la presenza di raggiri f‌inalizzati ad
evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi
transita con l’autoveicolo attraverso il varco autostra-
dale riservato ai possessori di tessera Viacard pur es-
sendo sprovvisto di detta tessera. (Fattispecie relativa
ad autotrasportatore che, in più occasioni, impegnava
il varco riservato ai clienti Viacard e si faceva rilasciare
dall’operatore il biglietto di mancato pagamento che
gli consentiva di guadagnare l’uscita, così dando a in-
tendere di aver impegnato la corsia sbagliata o di avere
dimenticato il titolo di pagamento). (c.p., art. 640; c.p.,
art. 641; nuovo c.s., art. 176) (1)
(1) Conf‌igura il reato di truffa anche Cass. pen., sez. II, 6 luglio 2007,
n. 26289, in questa Rivista 2007, 1019. Cfr. Cass. pen., sez. II, 10 ago-
sto 2018, n. 38467, ivi 2018, 921, che nel caso di specie ravvisa il reato
di insolvenza fraudolenta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Bari, con sentenza in data 12 lu-
glio 2016, confermava la condanna alla pena ritenuta di
giustizia pronunciata dal Tribunale di Trani, in data 21
maggio 2013, nei confronti di C.M., in relazione al reato di
cui all’art. 640 c.p.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’impu-
tato, deducendo la violazione di legge ed il vizi di motiva-
zione in ordine alla corretta qualif‌icazione giuridica del
fatto (trattasi di più episodi d transito su autostrade con
uscita dal casello Viacard facendosi emettere un rapporto
di mancato pagamento), da ricondursi, stante l’assenza di
qualunque artif‌izio e raggiro, all’illecito amministrativo di
cui all’art. 176 c.d.s. e, in via subordinata, alla diversa fat-
tispecie dell’insolvenza fraudolenta.
A sostegno dei motivi di ricorso, il difensore ha deposi-
tato una memoria in data 8 marzo 2018 con cui ha ulterior-
mente argomentato le proprie censure. Tanto premesso,
ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile per es-
sere i motivi dedotti manifestamente infondati: corretta-
mente, infatti, è stata ricondotta al paradigma della truffa
la condotta tenuta dall’imputato nel caso in esame.
Invero, a fronte della qualità dell’imputato di auto-
trasportatore impiegato nella ditta di cui era titolare la
f‌iglia, non risulta anzitutto asseverato nelle decisioni di
merito che questi o l’impresa pe cui prestava servizio fos-
se insolvente, elemento costitutivo della diversa ipotesi di
insolvenza fraudolenta, invocata in via subordinata dalla
difesa, richiedendosi che il soggetto agente “dissimuli il
proprio stato di insolvenza”.
Ai f‌ini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 641 c.p.
non è, infatti, suff‌iciente che il soggetto agente intendesse
sottrarsi al pagamento di quanto dovuto, ma deve risultare
che non poteva far fronte all’obbligazione in ragione del
suo stato di insolvenza che venne dissimulato.
Inoltre, altro argomento valorizzato dalla Corte territo-
riale che rileva ai f‌ini della sussistenza della f truffa, è l’esi-
stenza di raggiri, in quanto, dalla ricostruzione del fatto per
come operata dai giudici di merito, risulta che l’imputato
ogniqualvolta passava per le corsie riservate ai clienti Via-
card, spingendo il pulsante per mettersi in contatto con gli
operatori, dichiarava sistematicamente di essere sprovvisto
del titolo di pagamento, così determinando l’operatore ad
emmettere il biglietto di mancato pagamento che gli consen-
tiva di guadagnare l’uscita. Tale ripetuto modus operandi,
realizzato mediante una specif‌ica condotta di facere posta in
essere coscientemente dall’imputato, è idoneo ad integrare
il raggiro del delitto di truffa, in quanto è proprio mediante
tali capziosi espedienti (dare ad intendere che si è di volta in
volta impegnata la corsia sbagliata ovvero di avere dimenti-
cato il relativo titolo di pagamento) che si è indotta in errore
la Società A. per il tramite del suo operatore, così ottenendo
la prestazione patrimoniale altrimenti non dovuta.
Al riguardo, va ribadito l’orientamento di legittimità
espresso da questa Sezione secondo cui integra il delit-
to di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta, per la
presenza di raggiri f‌inalizzati ad evitare il pagamento del
pedaggio, la condotta di chi transita con l’autovettura at-
traverso il varco autostradale riservato ai possessori di tes-
sera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera (sez.
II, sentenza n. 26289 del 18 maggio 2007 ud., dep. 6 luglio
2007, Rv. 237150). Il delitto di truffa, infatti, si distingue
da quello di insolvenza fraudolenta per le modalità della
condotta, atteso che nella truffa si simulano artif‌iciosa-
mente circostanze e condizioni non vere per indurre altri
in errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta si dissimula
una condizione vera, quale quella di essere insolvente.
Inf‌ine, deve altresì ribadirsi, conformemente all’orien-
tamento espresso a Sezioni unite di questa Corte, l’esisten-
za di un rapporto di sussidiarietà tra l’illecito amministrati-
vo di cui all’art. 176, comma 17, c.d.s. e le fattispecie penali
eventualmente concorrenti e, pertanto, nell’ipotesi dell’o-
messo pagamento da parte dell’utente dell’obbligo di paga-

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