Corte di Cassazione Penale sez. VI, 23 luglio 2018, n. 34940 (ud. 17 maggio 2018)

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giur
1/2019 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 23 LUGLIO 2018, N. 34940
(UD. 17 MAGGIO 2018)
PRES. PAOLONI – EST. CALVANESE – P.M. VIOLA (CONF.) – RIC. P.M. IN PROC. D.F.
Peculato y Per appropriazione y Cessione a terzi
del bene pubblico per f‌inalità private y Uso tempo-
raneo y Conf‌igurabilità y Fattispecie relativa alla
consegna a terzi di un lampeggiante blu in uso alle
autovetture dell’autorità giudiziaria.
. Integra il reato di cui all’art. 314 cod. pen. la condot-
ta del pubblico agente che consenta a terzi l’utilizzo
di un bene pubblico per f‌inalità personali qualora ciò
determini una lesione dell’interesse al buon andamen-
to della P.A., anche se la condotta non ha determinato
alcun danno patrimoniale per l’ente. (Fattispecie rela-
tiva alla consegna a terzi di un lampeggiante blu in uso
alle autovetture dell’autorità giudiziaria, in tal modo
consentendo ad un soggetto non autorizzato l’impiego
di un dispositivo f‌inalizzato ad identif‌icare i mezzi im-
piegati in pubblici servizi). (c.p., art. 314) (1)
(1) Nello stesso senso, pur con riferimento a diverse fattispecie, v.
Cass. pen., sez. VI, 19 settembre 2016, n. 38757, in www.latribuna-
plus.it; Cass. pen., sez. un., 2 maggio 2013, n. 19054, in Riv. pen. 2014,
207, con nota di VITO MICHELE DONOFRIO, L’utilizzo del telefono
d’uff‌icio per f‌ini personali è condotta che integra gli estremi del solo
reato di peculato d’uso, e Cass. pen., sez. VI, 10 aprile 2013, n. 16381,
ivi 2013, 654
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Torino ricorre per l’annullamento della sentenza in epi-
grafe indicata, con la quale il Giudice dell’udienza preli-
minare del Tribunale di Torino, all’esito di giudizio abbre-
viato, aveva assolto D.F.L. dal reato di peculato perché il
fatto non sussiste.
All’imputato era stato contestato di essersi appropria-
to, in qualità di addetto agli automezzi del Tribunale di
Torino, di un lampeggiante in uso alle auto di servizio, che
consegnava ad altra persona per farne un uso momenta-
neo, la quale dopo l’uso immediatamente lo restituiva (fat-
to commesso tra il 23 febbraio e il 2 marzo 2015).
Il Giudice riteneva che, sulla base dell’arresto delle
Sezioni Unite n. 19054 del 2012, non fosse conf‌igurabile il
peculato d’uso, non essendo stato apportato alcun danno
di tipo economico alla p.a. e alcuna lesione concreta alla
funzionalità dell’uff‌icio (il lampeggiante risultava non uti-
lizzato dalla metà del 2014 e non era destinato ad alcun
altro servizio istituzionale al momento dei fatti).
2. Nel ricorso, si deducono i motivi di seguito enunciati
nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p.:
2.1. Violazione di legge, in ordine alla ritenuta insussi-
stenza del fatto.
Il ricorrente, pur consapevole dell’orientamento inter-
pretativo applicato dal giudice nel caso in esame, sollecita
un ripensamento dell’esegesi sul reato di peculato d’uso
nel particolare caso in cui l’uso del bene pubblico non si
esaurisca nel rapporto diretto con l’agente pubblico, ma
coinvolga, come nella specie, un terzo estraneo che con-
corra nella condotta appropriativa temporanea.
Andrebbe considerata in tal caso la lesione del buon
andamento e all’imparzialità della p.a., concorrendo il
pubblico agente alla realizzazione di interessi di terzi
nell’utilizzazione sicuramente illecita del bene pubblico: il
lampeggiante, pur avendo un esiguo valore economico, si
presta ad un uso distorto (al pari della paletta di servizio o
di una pistola) che viene a ledere il corretto funzionamen-
to degli uff‌ici pubblici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Le Sezioni Unite hanno da tempo f‌issato le linee er-
meneutiche per stabilire quando il peculato d’uso raggiun-
ga la soglia della rilevanza penale (sez. un., n. 19054 del 20
dicembre 2012, dep. 2013, V., Rv. 255296).
Hanno così affermato la necessità che la condotta
dell’agente pubblico produca una apprezzabile lesione ai
beni tutelati dall’art. 314 c.p., che stante la natura plu-
rioffensiva del reato, sono da identif‌icarsi nel buon anda-
mento dell’attività della pubblica amministrazione (sotto
i prof‌ili della legalità, eff‌icienza, probità e imparzialità, in
tal senso, cfr. sez. un., n. 38691 del 25 giugno 2009, C., Rv.
244190) e nel patrimonio della stessa o di terzi.
Si tratta di una plurioffensività generalmente alterna-
tiva, con la conseguenza, in particolare, che l’eventuale
mancanza di danno patrimoniale non esclude la sussisten-
za del reato, in presenza delle lesione dell’altro interesse,
protetto dalla norma, del buon andamento della pubblica
amministrazione.
Naturalmente la lesione di quest’ultimo bene giuridico
assumerà connotati diversi in considerazione della tipolo-
gia di res oggetto dell’abusivo possesso.
3. Fatte queste premesse, va rilevato che la fattispe-
cie in esame ha ad oggetto un lampeggiante di colore blu,
ovvero uno strumento generalmente in uso alle forze in
servizio di ordine pubblico o anche a coloro che svolgo-
no determinati pubblici servizi (art. 177, D.L.vo n. 285
del 1995) e che porta il quivis de populo ad identif‌icare
il portatore o detentore come soggetto appartenente alle
suddette categorie di persone.
Trattasi invero di un oggetto, che, allorché usato, eso-
nera dall’osservanza degli obblighi, dei divieti e delle limi-
tazioni relativi alla circolazione stradale e porta a identif‌i-
care il suo detentore con un soggetto in servizio di ordine
pubblico o assimilato; un oggetto, quindi, idoneo ad este-
riorizzare ai cittadini le qualità personali di chi lo detiene
e il potere connesso all’uso dello stesso.
Si ritiene infatti che il possesso di detto dispositivo,
laddove contraffatto, integri il reato all’art. 497 ter comma
1, n. 1, c.p., (sez. V, n. 32964 del 29 maggio 2014, P., Rv.
260191, nella specie il lampeggiante, acquistato su inter-
net, era stato collocato sul tetto di un’auto), proprio per-
ché il suo uso improprio può trarre in inganno il pubblico
e gli stessi addetti alla circolazione stradale.

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