Corte di Cassazione Penale sez. II, 4 settembre 2018, n. 39702 (ud. 17 maggio 2018)

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 1/2019
LEGITTIMITÀ
vista dall’art. 62, primo comma, n. 6, c.p., il risarcimento
del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di
quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la va-
lutazione della sua congruità è rimessa all’apprezzamen-
to del giudice» (sez. II, n. 9143 del 24 gennaio 2013, C.,
Rv. 254880). Quanto, poi, alle censure relative all’operato
giudizio di bilanciamento tra le riconosciute circostanze
attenuanti generiche e la contestata (e ritenuta) recidiva,
il motivo è assolutamente generico, limitandosi a dedurre
l’ipotizzata insussistenza della recidiva, a fronte di indica-
zioni puntuali e specif‌iche della motivazione circa gli ele-
menti di fatto che hanno condotto a formulare il giudizio
di accentuata pericolosità in ragione del numero e della
gravità delle precedenti condanne.
3. All’ inammissibilità del ricorso, consegue la con-
danna del ricorrente al pagamento delle spese processua-
li, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i prof‌ili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186),
al versamento della somma, che ritiene equa, di euro due-
mila in favore della cassa delle ammende. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 4 SETTEMBRE 2018, N. 39702
(UD. 17 MAGGIO 2018)
PRES. DIOTALLEVI – EST. DI PAOLA – P.M. PINELLI (CONF.) – RIC. G.
Riciclaggio y Elemento oggettivo y Provenienza il-
lecita della cosa y Ciclomotore y Sostituzione della
targa y Conf‌igurabilità del reato y Sussistenza y Ra-
gioni.
. Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, ri-
cevuto un ciclomotore o altro veicolo di provenienza
delittuosa - per il quale è necessaria, ai f‌ini della cir-
colazione, la dotazione della targa indicata dall’art. 97,
D.L.vo 3 aprile 1992, n. 285, che identif‌ica l’intestatario
del certif‌icato di circolazione - vi apponga una targa di
sua proprietà poiché, così facendo, ostacola l’accerta-
mento della provenienza delittuosa del mezzo, che ap-
pare nella legittima disponibilità dell’agente. (nuovo
c.s., art. 97; c.p., art. 648) (1)
(1) Principio più volte affermato dalla S.C. Ex multis, v. Cass. pen.,
sez. II, 18 dicembre 2017, n. 56391, in questa Rivista 2018, 208; Cass.
pen., sez. II, 18 luglio 2013, n. 30842, ivi 2014, 244 e Cass. pen., sez. II,
5 dicembre 2005, n. 44305, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Bari, con sentenza in data 21
marzo 2016, confermava la condanna alla pena ritenuta di
giustizia pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Foggia, in
data 21 novembre 2007, nei confronti di G.G. in relazione
al reato di cui all’art. 648 bis c.p.
2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell’impu-
tato, deducendo con il primo motivo di ricorso, la viola-
zione di legge in riferimento agli artt. 648 bis e 712 c.p.;
la sentenza di condanna era fondata sulla circostanza
dell’apposizione, da parte dell’imputato, sul ciclomotore di
provenienza furtiva rinvenuto nella sua disponibilità, della
targa prevista per quella tipologia di veicoli; il ricorrente
sottolineava come tale condotta non fosse in nulla idonea
ad ostacolare l’identif‌icazione della provenienza delittuo-
sa, poiché la targa non era mezzo di individuazione di un
determinato ciclomotore ma, piuttosto, della persona cui
la targa era stata rilasciata; dagli atti del processo non ri-
sultava che il numero di telaio del ciclomotore fosse sta-
to alterato o manomesso; la motivazione sul punto della
Corte era illogica, poiché aveva affermato che la targa uti-
lizzata poteva essere apposta solo se il veicolo fosse stato
di lecita provenienza. Da ciò desumeva il ricorrente la ca-
renza di motivazione anche in ordine alla consapevolezza
dell’imputato circa la provenienza delittuosa del veicolo,
circostanza che avrebbe imposto una differente qualif‌ica-
zione giuridica del fatto integrante al più l’ipotesi contrav-
venzionale dell’art. 712 c.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto è manifestamente infondato.
2.1. Nella def‌inizione della condotta tipica del delitto
di riciclaggio previsto e punito dall’art. 648 bis c.p. il legi-
slatore ha individuato distinte categorie di atti materiali
e giuridici: quelli che hanno ad oggetto la sostituzione,
in senso f‌isico, del denaro, dei beni o delle altre utilità
che risultino di provenienza delittuosa; gli atti di trasfe-
rimento, mediante negozi giuridici, delle medesime cose
considerate dalla norma; inf‌ine, la categoria residuale,
destinata a garantire la massima estensione della tutela,
che individua ogni altra operazione, materiale o giuridi-
ca, che abbia la f‌inalità (comune anche alle altre catego-
rie di atti) di ostacolare l’individuazione della provenien-
za delittuosa.
Alla stregua della def‌inizione contenuta nella norma,
è evidente che la condotta realizzata mediante l’esecu-
zione di un’operazione volta a ostacolare la provenienza
delittuosa delinea una tipologia di reato a forma libera, la
quale deve risultare caratterizzata dal tipico effetto dissi-
mulatorio, avendo l’obbiettivo di ostacolare l’accertamen-
to dell’origine delittuosa del denaro o del bene (sez. II, n.
39756 del 5 ottobre 2011, C., Rv. 251194). In linea con tale
inquadramento e considerando l’interesse tutelato dalla
norma, si è affermato che il delitto di riciclaggio ricorre
anche nell’ipotesi in cui il compimento delle operazioni,
pur non impedendolo in modo def‌initivo, sia comunque
idoneo a rendere diff‌icile l’accertamento della provenien-
za del denaro, dei beni o delle altre utilità (sez. II, n. 52549
del 20 ottobre 2017, V., Rv. 271530).
2.2. Applicando tali coordinate alle fattispecie aventi
ad oggetto l’accertamento di operazioni poste in essere
su vetture e altri veicoli di provenienza delittuosa, si è
più volte affermato che conf‌igura il delitto di riciclaggio
anche la mera sostituzione della targa di un autoveicolo
proveniente da furto, in quanto si tratta di condotta univo-
camente diretta ad ostacolare l’identif‌icazione delittuosa
dell’autovettura (da ultimo sez. II, n. 56391 del 23 novem-
bre 2017, Q., Rv. 271553; sez. II, n. 30842 del 3 aprile 2013,

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