Corte di Cassazione Penale sez. II, 4 settembre 2018, n. 39711 (ud. 12 giugno 2018)

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 1/2019
LEGITTIMITÀ
Inoltre, e proprio con specif‌ico riferimento ad una ana-
loga vicenda, valga richiamare quanto affermato da Cass.
n. 5532/2017, già sopra citata, la quale nell’esaminare la do-
glianza della parte privata concernente la violazione della
disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dai
dipendenti della ditta privata, a suo dire sostituitisi agli
agenti della polizia municipale nella creazione e nella no-
tif‌icazione del documento adoperato per la contestazione
dell’illecito, ha rilevato l’inammissibilità della censura, in
quanto, come nel caso di specie, oltre a non indicare, l’autore
della violazione, non illustrava come tale asserita violazione
potesse incidere sulla legittimità dell’ordinanza ingiunzione.
6. Il settimo motivo, inf‌ine, lamenta la violazione e/o falsa
applicazione del D.M. n. 55/2014, in quanto a fronte di un va-
lore dichiarato della controversia di € 546,60 sono stati liqui-
dati € 2800,00 di spese legali nonostante l’attività difensiva
della controparte si fosse limitata alla sola fase di studio ed a
quella introduttiva del giudizio. La liquidazione risulterebbe
evidentemente esorbitante rispetto alle somme che a tale
titolo possono essere mediamente riconosciute. Il motivo,
stante la cassazione della sentenza per effetto dell’accogli-
mento del quarto motivo, è assorbito, dovendo il giudice del
rinvio provvedere anche sulle spese delle precedenti fasi.
7. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata
in relazione al motivo accolto, ed il giudice del rinvio che
si designa nel Tribunale di Torino in composizione mono-
cratica ed in persona di diverso magistrato, provvederà
anche sulle spese del presente giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 4 SETTEMBRE 2018, N. 39711
(UD. 12 GIUGNO 2018)
PRES. DIOTALLEVI – EST. DI PAOLA – P.M. MOLINO (CONF.) – RIC. C.
Rapina y Elemento oggettivo y Sottrazione di au-
tovettura munita di GPS y Reato consumato y Sussi-
stenza y Fondamento.
. Integra il delitto di rapina anche la condotta di sottra-
zione di un’autovettura munita di sistema di antifurto
satellitare, in quanto tale strumento non esclude che
il soggetto passivo perda, almeno f‌ino al momento di
attivazione del sistema di rilevazione satellitare, il con-
trollo materiale e giuridico sulla cosa sottratta. (c.p.,
art. 628) (1)
(1) Praticamente in termini, v. Cass. pen., sez. II, 26 gennaio 2010,
n. 3307, in questa Rivista 2010, 616. Si vedano, inoltre, nel medesimo
senso, Cass. pen., sez. V, 26 febbraio 2014, n. 9394, ivi 2014, 1029 e
Cass. pen., sez. IV, 3 febbraio 2003, n. 4824, ivi 2003, 285.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 26
ottobre 2016, confermava la condanna alla pena ritenuta
di giustizia pronunciata dalla sentenza del Tribunale di
(omissis), in data 20 settembre 2012, nei confronti di V.C.,
in ordine ai delitti di rapina, lesioni personali aggravate e
resistenza a pubblico uff‌iciale.
2. L’imputato era stato tratto in arresto nella f‌lagranza
dei delitti contestati, dopo aver messo in atto una peri-
colosa fuga, dalla zona dell’aeroporto di Roma ove aveva
sottratto una vettura sino all’abitato di (omissis) ove ve-
niva bloccato grazie ad un dispositivo attuato dalla poli-
zia giudiziaria che poneva degli ostacoli f‌issi sull’arteria
che sarebbe stata imboccata dal malvivente. Conclusa la
marcia contro un veicolo fermo, e sopraggiunta alle spalle
una delle vetture della polizia che inseguiva il ladro, il C.
prima con una manovra a retromarcia urtava la vettura
degli inseguitori, poi usciva dall’abitacolo e cercava di pro-
seguire la fuga, venendo bloccato dagli agenti solo dopo
una colluttazione.
2.1. Propone ricorso per cassazione la difesa dell’impu-
tato, deducendo con il primo motivo di ricorso il vizio della
motivazione rappresentato dall’omessa assunzione di una
prova decisiva, espressamente indicata dal ricorrente (la
testimonianza di un soggetto assunto ad informazioni nel
corso delle investigazioni difensive), senza dare conto de-
gli specif‌ici motivi per cui la prova omessa dovesse rite-
nersi superf‌lua o non necessaria.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente de-
duce la violazione della legge penale, in relazione all’art.
628 c.p. per avere escluso la corretta qualif‌icazione del
fatto che non integrava l’ipotesi della rapina impropria
ma, al contrario, quella del furto mancando l’elemento
della violenza correlato all’impossessamento della refur-
tiva. Al riguardo deduceva l’assenza di elementi di prova
in ordine sia alla condotta di speronamento, mediante una
manovra a retromarcia, posta in essere dall’imputato, sia
alla successiva condotta aggressiva in danno degli agenti
operanti, in virtù delle contrastanti dichiarazioni dei te-
stimoni escussi a dibattimento. Aggiungeva il ricorrente
che, quanto al prof‌ilo dell’impossessamento, la condotta
dell’imputato si era arrestata alla soglia del tentativo es-
sendosi realizzata la sola sottrazione e non anche l’impos-
sessamento (essendo stato immediatamente localizzato il
veicolo rubato mediante il sistema GPS ivi installato).
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la viola-
zione di legge, in relazione agli artt. 62, n. 6, 99 e 69, ult.
comma, c.p.; la sentenza impugnata avrebbe irrogato una
pena eccessiva, omettendo di riconoscere l’attenuante
dell’intervenuto risarcimento del danno, e non conside-
rando l’atteggiamento collaborativo dell’imputato e la
mancata costituzione come parti civili delle persone of-
fese dai reati contestati. Censurava, altresì, il giudizio di
bilanciamento operato tra la contestata aggravante e le
circostanze attenuanti riconosciute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto formulato in
modo confuso e privo di puntuali riferimenti ai vizi de-
nunciati, oltre che del tutto generico nelle censure dirette
verso la sentenza impugnata.
2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infon-
dato; dalla lettura della sentenza della Corte d’appello si
apprezza immediatamente come il provvedimento con cui
fu rigettata la richiesta, relativa a quello che il ricorrente

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