Corte di Cassazione Penale sez. V, 10 maggio 2018, n. 20799 (ud. 22 febbraio 2018)

Pagine1035-1038
1035
giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 12/2018
LEGITTIMITÀ
In applicazione dell’art. 9, comma 1, del medesimo
D.L.vo, il decorso del tempo, che avrebbe determinato l’e-
stinzione per prescrizione dell’indicata contravvenzione
se non depenalizzata, impedisce la trasmissione degli atti
all’autorità amnninistrativa. (v. Cass. n. 39843/2016).
2. - È inammissibile il secondo motivo di ricorso in cui
si censura la declaratoria di colpevolezza del prevenuto
per il delitto di falso perché interamente versato in fatto
e, come noto, questa Corte non può operare una "rilettura"
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione,
la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di
merito, non potendo integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più ade-
guata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
sez. un., 30 aprile - 2 luglio 1997, n. 6402, D., Rv. 207944;
tra le più recenti: sez. IV, n. 4842 del 2 dicembre 2003 - 6
febbraio 2004, E., Rv. 229369), e non potendo il ricorren-
te chiedere che si ricostruiscano i fatti di causa mediante
criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice
di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e
giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
La Corte territoriale, invero, muovendo dalla consi-
derazione che il falso, per essere considerato grossolano,
deve essere immediatamente riconoscibile a chiunque
(ex plurimis sez. VI, n. 18015 del 24 febbraio 2015, A.,
Rv. 263279), ha osservato che, nell’immediatezza, ai pur
esperti operanti, era solo sorto il dubbio circa l’autenticità
della patente di guida mostrata loro dal prevenuto, tanto
che si era dovuto, poi, precedere ad una più accurata ve-
rif‌ica, che ne aveva confermato l’integrale contraffazione.
3. - Il terzo motivo di ricorso è fondato perché, a fronte
dello specif‌ico motivo di appello in cui si era censurato il
mancato riconoscimento del benef‌icio della sospensione
condizionale della pena, la Corte territoriale non aveva in
alcun modo risposto, né, trattandosi di un giudizio di fatto
la cui soluzione non appare evidente, alla luce degli atti
presenti nel fascicolo trasmesso, questa Corte può suppli-
re, decidendo direttamente sul punto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 10 MAGGIO 2018, N. 20799
(UD. 22 FEBBRAIO 2018)
PRES. MICCOLI – EST. RICCARDI – P.M. MAZZOTTA (CONF.) – RIC. C.
Veicoli y Targhe di riconoscimento y Circolazione
con autoveicolo con targa originale parzialmente
modif‌icata y Integrazione del reato di cui agli artt.
477 e 482 c.p. y Sussistenza y Ragioni y Fattispecie
relativa all’apposizione sulla targa di nastro ade-
sivo.
. Integra il reato di falsità materiale commessa dal pri-
vato in certif‌icati o autorizzazioni amministrative (artt.
477 e 482 cod. pen), la condotta di colui che modif‌ica i
dati identif‌icativi della targa della propria autovettura
mediante applicazione di nastro adesivo, mentre non è
conf‌igurabile l’illecito amministrativo previsto dall’art.
100, comma 12, C.d.S., che sanziona chi circola con vei-
colo munito di targa non propria o contraffatta nel caso
in cui questi non sia l’autore della contraffazione. (c.p.,
art. 477; c.p., art. 482; nuovo c.s. art. 100) (1)
(1) Per analoga fattispecie si veda Cass. pen., sez. V, 18 giugno 2015,
n. 25766, in questa Rivista 2015, 1035. Sostanzialmente nel medesi-
mo senso di cui in massima, v. Cass. pen., sez. V, 16 marzo 2015, n.
11072, ivi 2015, 1036; Cass. pen., sez. V, 19 gennaio 2011, n. 1468, ivi
2011, 392 e Cass. pen., sez. V, 12 dicembre 2007, n. 46326, ivi 2008,
760.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza emessa il 27 settembre 2016 la Corte
di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di (omissis) dell’8 maggio 2013, ha confermato
l’affermazione di responsabilità penale di C.D. in relazione
al reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p., per avere contraffatto
le targhe dell’autovettura Opel Meriva, applicando del na-
stro adesivo di colore nero in modo da trasformare il (omis-
sis) in (omissis), riconoscendo la continuazione con i reati
giudicati con sentenza del Gip del Tribunale di (omissis)
del 14 febbraio 2012, che lo aveva condannato (tra l’altro)
per il reato di rapina commesso ai danni di una prostituta a
bordo della vettura con le targhe falsif‌icate.
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il di-
fensore di C.D., Avv. A.L., deducendo i seguenti motivi di
ricorso, qui enunciati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p.,
nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Violazione di legge in relazione al reato di falso in
certif‌icazione amministrativa: deduce che l’apposizione di
nastro adesivo sulla targa del veicolo non integra il reato,
che è diretto a sanzionare la creazione di una targa auto-
mobilistica; nel caso di specie, rimosso il nastro adesivo,
la targa era autentica; non ricorrerebbe neppure il reato
(recte, l’illecito amministrativo) di cui all’art. 100 c.d.s.,
comma 12, che implica l’impossibilità di identif‌icare il vei-
colo attraverso la targa, in quanto falsa.
2.2. Vizio di motivazione: la sentenza sarebbe contrad-
dittoria allorquando sostiene che la condotta abbia deter-
minato una "modif‌icazione durevole", per poi ammettere
che sarebbe stato possibile rimuovere agevolmente il na-
stro adesivo, in tal senso escludendo la stabilità e la immu-
tabilità della modif‌icazione.
Sotto altro prof‌ilo, lamenta che la contraffazione era
un tentativo grossolano di coprire la targa con nastro ade-
sivo, che, essendo catarifrangente, era di facile visione
anche di notte; ricorrerebbe una inidoneità ad ingannare
l’osservatore medio.
2.3. Vizio di motivazione in relazione alla recidiva, af-
fermata senza una considerazione della tipologia di con-
dotta.
2.4. Vizio di motivazione in relazione al trattamento
sanzionatorio, ed al diniego delle attenuanti generiche,
negate sulla base dei soli precedenti penali, nonostante la
condotta non abbia creato grave danno o pericolo; inoltre,
l’aumento per la continuazione poteva essere contenuto
nei minimi, così come deciso dal giudice di primo grado,
che aveva applicato una pena prossima al minimo edittale.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT