Corte di Cassazione Penale sez. V, 16 maggio 2018, n. 21686 (ud. 28 febbraio 2018)

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giur
12/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
liano, né sotto il prof‌ilo della legittimazione alla guida di
autovettura, né tanto meno sotto il prof‌ilo della identif‌ica-
zione della persona, la Corte di merito ha correttamente
eseguito tale controllo di validità con giudizio che non può
certo essere censurato, nel merito, in questa sede di legit-
timità e che, peraltro, è esente dalla lamentata violazione
dell’art. 135 c.d.s.. Tale giudizio ha correttamente scruti-
nato il prof‌ilo di validità del titolo abilitativo alla guida,
collegato alla condizione, espressamente prevista dal so-
pra menzionato art. 135, che il cittadino straniero non sia
residente in Italia da oltre un anno.
Non coglie nel segno l’obiezione sollevata dalla difesa
del ricorrente secondo cui il controllo giudiziale avrebbe
dovuto estendersi, per verif‌icare la validità della patente
straniera, anche alle ulteriori condizioni relative al pos-
sesso da parte dello straniero del permesso internazionale
di guida ovvero della traduzione uff‌iciale in lingua italiana
della predetta patente, atteso che quest’ultimi non incido-
no sulla validità intrinseca del predetto titolo abilitativo,
costituendo solo documenti accompagnatori della patente
la cui mancanza non può interferire, pertanto, sull’eff‌ica-
cia e validità del documento abilitativo alla guida in Italia.
Ne consegue che correttamente la Corte distrettuale ha
verif‌icato la sussistenza della condizione della residenza dello
straniero nel territorio nazionale che costituisce il prof‌ilo in-
tegrante la validità della patente straniera anche nel nostro
territorio (con il solo limite annuale f‌issato dal detto art. 135).
Pertanto, l’accertamento della validità della patente
straniera (di cui, peraltro, non è contestabile la falsif‌ica-
zione nella data di scadenza da parte del ricorrente quale
mandante) comporta la integrazione del reato di cui agli
artt. 477 e 482 c.p.(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 16 MAGGIO 2018, N. 21686
(UD. 28 FEBBRAIO 2018)
PRES. VESSICHELLI – EST. SCARLINI – P.M. PINELLI (CONF.) – RIC. I.
Patente y Guida senza patente y Reato depenaliz-
zato che sia anche estinto per prescrizione y Tra -
smissione degli atti all’autorità amministrativa y
Esclusione.
. In tema di depenalizzazione, il giudice non è tenuto a
trasmettere gli atti all’autorità amministrativa qualora
il reato depenalizzato sia anche estinto per intervenuta
prescrizione. (Fattispecie relativa al reato di cui all’art.
116 C.d.S., depenalizzato dall’art. 3, D.L.vo 15 gennaio
2016, n. 8) (nuovo c.s., art. 116) (1)
(1) Sul punto Cass. pen., sez. III, 3 maggio 2017, n. 20892, RV 270513,
in CED Cassazione penale, precisa che, nel caso di illecito commesso
anteriormente all’entrata in vigore del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8,
il verif‌icarsi della prescrizione - in base al principio del "favor rei"
stabilito dall’art. 2 c.p. - preclude la trasmissione degli atti all’auto-
rità amministrativa competente soltanto ove la causa estintiva sia
intervenuta anteriormente alla data di entrata in vigore della norma
di depenalizzazione (6 febbraio 2016); viceversa, la causa estintiva
maturata successivamente a tale momento resta subvalente rispetto
al proscioglimento con la formula "perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato", con correlativo obbligo di trasmissione degli atti
relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza del 6 ottobre 2015, la Corte di appel-
lo di Firenze confermava la sentenza del locale Tribunale
che aveva ritenuto I.I.S. colpevole del delitto di cui agli
artt. 477 e 482 c.p., per avere concorso nel formare una
patente di guida falsa a suo nome, e della contravvenzione
prevista dall’art. 116 c.d.s..
In risposta all’unico motivo di appello, la Corte terri-
toriale osservava che il falso contestato non poteva def‌i-
nirsi grossolano, come ritenuto dalla difesa, visto che il
documento di abilitazione alla guida, per la sua fattura,
poteva indurre chiunque in errore, tanto che se ne era
dovuta verif‌icate la contraffazione, solo così giungendo
ad accertare la sua integrale falsità (anche il relazione al
supporto cartaceo, privo delle caratteristiche originali e
delle microscritture di sicurezza).
2. - Propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difen-
sore, articolando le proprie censure in tre motivi.
2.1 - Con il primo motivo deduce la violazione di leg-
ge, in relazione all’art. 116 c.d.s., posto che tale condotta
era stata depenalizzata ai sensi del D.L.vo del 15 gennaio
2016, n. 8.
Abrogazione a cui non doveva seguire la trasmissione
degli atti al Prefetto essendosi la contravvenzione, nel
frattempo, prescritta.
2.2 - Con il secondo motivo lamenta la violazione di leg-
ge ed il vizio di motivazione laddove la Corte non aveva
riconosciuto che la contestata condotta di falso era scri-
minata ai sensi dell’art. 49 c.p., consistendo in un reato
impossobile.
La Corte, infatti, aveva dapprima affermato che la mera
visione della patente aveva ingenerato in coloro che aveva-
no proceduto al suo controllo dei dubbi sulla sua autenticità
per poi concludere che, invece, la sua falsità era manifesta.
2.3 - Con il terzo motivo lamenta la mancata risposta al
motivo di appello relativo alla concessione della sospen-
sione condizionale della pena.
Riconoscimento che non era impedito dalla misura
della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso promosso dall’imputato è fondato nei limiti
che si preciseranno.
1. - Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il reato previsto dall’art. 116 c.d.s., la guida senza pa-
tente, è stato depenalizzato dall’art. 3, D.L.vo 15 gennaio
2016, n. 8 e la sentenza impugnata va, pertanto, annullata
senza rinvio, in applicazione dell’art. 2 comma 2, c.p..
Va eliminata la relativa pena, pari a giorni due di re-
clusione, così che residua, a carico del ricorrente, la sola
sanzione di mesi due e giorni venti di reclusione, inf‌litta in
riferimento al delitto contestato al capo A della rubrica, il
falso relativo alla formazione della patente di guida.

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