Corte di Cassazione Penale sez. V, 17 maggio 2018, n. 21929 (ud. 17 aprile 2018)

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 12/2018
LEGITTIMITÀ
In ogni caso non potrebbe porsi in questa sede la que-
stione di un’eventuale declaratoria della prescrizione ma-
turata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della
manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di
questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l’i-
nammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla ma-
nifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di
un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto,
la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non puni-
bilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (così sez. un. n. 32 del 22
novembre 2000, D.L., Rv. 217266 relativamente ad un caso
in cui la prescrizione del reato era maturata successiva-
mente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi,
sez. un., n. 23428 del 2 marzo 2005, B., Rv. 231164, e sez.
un. n. 19601 del 28 febbraio 2008, N., Rv. 239400; in ultimo
sez. II, n. 28848 del 8 maggio 2013, C., rv. 256463).
7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art.
616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella deter-
minazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent.
n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella
al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi-
cata in dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 17 MAGGIO 2018, N. 21929
(UD. 17 APRILE 2018)
PRES. MICCOLI – EST. AMATORE – P.M. MIGNOLO (CONF.) – RIC. P.
Patente y Rilasciata da Stato estero y Validità nel
territorio dello Stato italiano y Falsif‌icazione del
documento y Sussistenza del reato previsto dagli
artt. 477 e 482 c.p. y Condizioni.
. La falsif‌icazione non grossolana della patente di gui-
da rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a
norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., qualora sussista-
no le condizioni di validità di tale documento, f‌issate
dagli artt. 135 e 136 cod. strada, ai f‌ini della conduzione
di un veicolo anche nel nostro Paese; il controllo giudi-
ziale deve, tuttavia, limitarsi alla verif‌ica della residen-
za dello straniero in Italia da non oltre un anno senza
estendersi alle ulteriori condizioni richieste dal cod.
strada - titolarità del permesso internazionale di guida
o traduzione uff‌iciale in lingua italiana della patente -
che non riguardano la validità ed eff‌icacia del predetto
documento. (c.p., art. 477; c.p., art. 482; nuovo c.s., art.
135; nuovo c.s., art. 136) (1)
(1) Analogo principio si rinviene in Cass. pen., sez. V, 3 marzo 2015,
n. 9268, in questa Rivista 2015, 744 e Cass. pen., sez. V, 27 marzo 2007,
n. 12693, ivi 2007, 780.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Mi-
lano ha confermato la sentenza di condanna emessa dal
Tribunale di (omissis) a carico dell’odierno imputato per il
reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. per aver falsif‌icato una
patente di guida peruviana alterandone la data di scadenza.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per
mezzo del suo difensore, aff‌idando la sua impugnativa ad
una unica ragione di doglianza.
1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, vizio ar-
gomentativo in relazione alla affermata eff‌icacia pubblici-
stica della patente falsif‌icata in relazione all’art. 135 c.d.s..
1.1.1 Si ricorda da parte della difesa che la norma da
ultimo citata prevede l’ineff‌icacia, come titolo abilitativo,
della patente straniera non solo a condizione che il cittadi-
no straniero non sia residente in Italia da oltre un anno ma
anche che, unitamente alla medesima patente, sia in pos-
sesso di permesso internazionale di guida ovvero una tra-
duzione uff‌iciale in lingua italiana della predetta patente.
Si evidenzia, pertanto, un’omessa motivazione proprio
in relazione a questi due ultimi requisiti che rivestivano
rilevanza dirimente per stabile se la patente oggetto di fal-
sif‌icazione fosse valida o meno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato.
2.1 La motivazione impugnata è giuridicamente corret-
ta e scevra dai lamentati vizi argomentativi.
2.2 Sul punto, giova ricordare che la giurisprudenza di
questa Corte ha avuto modo di affermare che la falsif‌ica-
zione non grossolana della patente di guida rilasciata da
uno Stato estero può costituire reato qualora sussistano le
condizioni di validità di tale documento ai f‌ini della con-
duzione di un veicolo anche nel nostro Paese, come f‌issate
dagli artt. 135 e 136 c.d.s. (in un caso, la Corte, con riferi-
mento a patente di guida apparentemente rilasciata dalle
autorità della Costa d’Avorio, ha ritenuto che essa, pur non
assumendo validità come documento di identif‌icazione
personale, possa costituire documento che, nei limiti delle
richiamate disposizioni, può avere validità come permesso
per la conduzione di veicoli, e come tale essere ricompre-
sa nell’ambito di applicazione del reato previsto dagli artt.
477 e 482 c.p., così Cass., sez. V, n. 12693 del 8 marzo 2007
- dep. 27 marzo 2007, P.G. in proc. A., Rv. 236180).
Orbene, il principio è stato anche più recentemente
riaffermato dalla Corte di legittimità nell’arresto reso da
questa Sezione con la sentenza n. 9268 del 2 dicembre
2014 (dep. 3 marzo 2015, N., Rv. 262963) con l’ulteriore af-
fermazione che "la falsif‌icazione non grossolana della pa-
tente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire
reato, a norma degli art. 477 e 482 c.p., qualora sussistano
le condizioni di validità di tale documento ai f‌ini della con-
duzione di un veicolo anche nel nostro Paese, come f‌issate
dagli artt. 135 e 136 c.d.s.".
2.2.1 Ciò posto, ritiene la Corte come la doglianza solle-
vata dalla parte ricorrente sia infondata proprio in ragione
dell’accertamento correttamente operato dalla Corte am-
brosiana in ordine alla validità della patente contraffatta
ad autorizzare alla guida in Italia.
Affermato invero il principio, in diritto, secondo cui
la falsif‌icazione non integra il reato contestato laddove
il documento non abbia alcuna validità nel territorio ita-

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