Corte di Cassazione Penale sez. IV, 22 maggio 2018, n. 22790 (ud. 13 aprile 2018)

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 12/2018
LEGITTIMITÀ
1100 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.,
asserendo che la Corte, pur premettendo che la comunione
incidentale della strada ex collatione agrorum privatorum
può esser dimostrata anche mediante prove testimoniali
ed elementi presuntivi, abbia poi contraddittoriamente
ritenuto ostativo per l’accertamento della comproprietà la
mancata dimostrazione con prova testimoniale del confe-
rimento di porzioni dei fondi interessati per la realizza-
zione del percorso, omettendo di valorizzare gli elementi
presuntivi comprovanti la comunione della strada.
Il ricorso incidentale è infondato.
Deve rilevarsi che il tribunale - avendo dichiarato l’ac-
quisto per usucapione della servitù pedonale sulla strada
con pronuncia non gravata da appello - ha riconosciuto
che la strada era utilizzata dai resistenti iure servitutis e
non iure proprietatis.
La pronuncia è, come detto, passata in giudicato e per-
tanto non è dato nuovamente censurare la pronuncia d’ap-
pello laddove ha ritenuto indispensabile la prova per testi
al f‌ine di dimostrare la comunione della strada, essendo la
questione ormai preclusa.
Sono quindi respinti il primo motivo ed il secondo mo-
tivo, sono accolti il terzo ed il quarto, con assorbimento
del quinto, sesto e settimo motivo del ricorso principale, è
respinto il ricorso incidentale condizionato.
La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione ai
motivi accolti, con rinvio della causa ad altra sezione della
Corte d’appello di (omissis), che provvederà anche sulle
spese del grado di legittimità.
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare
che i ricorrenti in via incidentale sono tenuti a versare
l’ulteriore importo a titolo di contributo unif‌icato pari a
quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi della L. 24 di-
cembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il
comma 1-quater all’art. 13, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 22 MAGGIO 2018, N. 22790
(UD. 13 APRILE 2018)
PRES. CIAMPI – EST. PEZZELLA – P.M. CUOMO (CONF.) – RIC. M.
Prova penale y Valutazione y Indizi y Criterio di
verosimiglianza e massime d’esperienza y Utilizza-
bilità y Condizioni y Fattispecie relativa a reato di
fuga del conducente coinvolto in un sinistro stra-
dale con feriti.
. In tema di valutazione della prova indiziaria, il ricorso
al criterio di verosimiglianza e alle massime d’espe-
rienza conferisce al dato preso in esame valore di prova
solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione
alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza più ve-
rosimile. (Nella specie - relativa ad un’ipotesi di reato
di fuga del conducente coinvolto in un sinistro strada-
le con feriti - la S.C. ha ritenuto immune da censure
la sentenza impugnata che aveva ritenuto raggiunta
la prova dell’identif‌icazione dell’imputato quale con-
ducente dell’auto che aveva cagionato l’incidente, in
quanto egli, successivamente al sinistro, si era recato
a ritirare la targa del veicolo, perduta nel corso dell’in-
cidente, senza manifestare, né in quella sede né nel
processo, circostanze potenzialmente idonee a scagio-
narlo). (c.p.p. art. 192; nuovo c.s., art. 189) (1)
(1) In termini, v. Cass. pen., sez. VI, 25 novembre 2014, n. 49029, in
Riv. pen. 2015, 598; Cass. pen., sez. VI, 15 febbraio 2012, n. 5905, ivi
2013, 595 e Cass. pen., sez. I, 8 febbraio 2005, n. 4652, ivi 2006, 99.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Milano, pronunciando nei con-
fronti dell’odierno ricorrente, M.M., con sentenza del 20
giugno 2017, confermava la sentenza del G.M. del Tribu-
nale di (omissis), con cui lo stesso era stato condannato
alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, con so-
spensione della patente per anni due e mesi sei, in quanto
riconosciuto colpevole dei reati, unif‌icati quoad poenam
sotto il vincolo della continuazione:
a) p. e p. dall’art. 189, D.L.vo n. 285 del 1992, commi 1
e 6 perché, trovandosi alla guida del veicolo tg. (omissis)
e rimanendo coinvolto in un sinistro stradale con feriti,
non ottemperava all’obbligo di fermarsi dandosi alla fuga.
In (omissis).
b) p. e p. dall’art. 189, comma 7, D.L.vo n. 285 del 1992
perché, nelle condizioni di cui al capo che precede, non
ottemperava all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente
a C.S. che, a seguito del sinistro riportava lesioni persona-
li. In (omissis).
2. Avverso la sopra ricordata sentenza della Corte ter-
ritoriale ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del
proprio difensore di f‌iducia, il M., deducendo i motivi di
seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp.
att. c.p.p..
Con il primo motivo, il difensore ricorrente eccepisce
vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla
identif‌icazione del suo assistito quale conducente del vei-
colo. Si duole, in particolare, che la Corte di appello non
spieghi mediante quale criterio, per riprendere la def‌ini-
zione dell’art. 192 c.p.p., giunga dall’elemento probatorio
che il M. è proprietario del mezzo incidentato al risultato
di prova, per il quale nella nostra fattispecie, come incar-
dinata nel capo di incolpazione, oltre ogni ragionevole
dubbio, il M. guidasse in quel preciso frangente il veicolo
di sua proprietà. Deduce che se la massima di esperien-
za applicata risulta quella per la quale il proprietario sia
anche conducente, essa pare debole e non satisfattiva,
giacché risulta notorio come solitamente proprietario e
conducente non coincidano o, quantomeno, possano non
coincidere.
La Corte territoriale non proverebbe, pertanto, la fon-
datezza del criterio di inferenza utilizzato, usandolo me-
diante una petizione di principio, ma ciò renderebbe chia-
ramente apodittica ed immotivata la sentenza impugnata.

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