Corte di Cassazione Penale sez. IV, 6 settembre 2018, n. 40050 (ud. 29 marzo 2018)

Pagine1005-1009
1005
giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 12/2018
LEGITTIMITÀ
Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto - ai sensi
dell’art. 1, comma 1, comma 17, della legge n. 228/2012,
che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del D.P.R. n.
115/2002 - dell’obbligo di versamento, da parte del ricor-
rente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif‌ica-
to pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente
rigettata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 11 SETTEMBRE 2018, N. 21990
PRES. D’ASCOLA – EST. COSENTINO – P.M. SORRENTINO (CONF.) – RIC. R. C.
ISPETTORATO DEL LAVORO PROVINCIA DI (OMISSIS)
Depenalizzazione y Ordinanza-ingiunzione y Op-
posizione y Competenza y Sanzioni per violazione
delle norme sui limiti temporali di guida degli au-
tomezzi y Competenza del tribunale y Esclusione y
Competenza del giudice di pace y Sussistenza y Fon-
damento.
. Per quanto la previsione di limiti temporali nella gui-
da di automezzi, contenuta negli artt. 6 e 7 Reg. CEE n.
3820/85, sia f‌inalizzata a ragioni, oltre che di sicurezza
dei trasporti su strada, anche di tutela dei lavoratori
del settore, tuttavia il superamento di quei limiti è pre-
visto e punito come illecito amministrativo dall’art. 174
del codice della strada approvato con D.L.vo n. 285 del
1992, ossia da un testo normativo in materia di circo-
lazione stradale; pertanto, questa essendo la materia
regolata dalla norma che prevede l’illecito, non può
trovare applicazione la deroga in favore del tribunale
- prevista dall’art. 22 bis, comma 2, lett. a), L. n. 689
del 1981 (aggiunto dall’art. 98 D.L.vo n. 507 del 1999)
"quando la sanzione è stata applicata per una violazio-
ne concernente disposizioni in materia (...) di tutela
del lavoro (...) e di prevenzione degli infortuni sul la-
voro" - alla generale competenza del giudice di pace in
materia di opposizioni ai sensi dell’art. 22 della stessa
legge. (l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22; nuovo c.s.,
art. 174; d.l.vo 30 dicembre 1999, n. 507, art. 98; reg. 20
dicembre 1985, n. 3820) (1)
(1) Su analoga fattispecie si rileva l’intervento delle SS.UU. 11 di-
cembre 2007, n. 25833, in questa Rivista 2008, 419, che hanno at-
tribuito, ex art. 205 c.d.s., all’autorità giudiziaria ordinaria, e in
particolare al giudice di pace, la cognizione sulle opposizioni alle
ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni per la violazione delle
norme che disciplinano la circolazione stradale. In termini si veda
Cass. civ. 18 marzo 2005, n. 5977, ivi 2006, 302.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letta l’istanza di regolamento di competenza
formulata di uff‌icio dal Tribunale di (omissis) con ordi-
nanza letta in udienza il 4 maggio 2017 nella causa pen-
dente tra R.K. e l’Ispettorato del Lavoro della Provincia
di (omissis), avente ad oggetto l’opposizione del primo
al verbale dall’Ispettorato del Lavoro della Provincia di
(omissis) n. 10118, del 2 settembre 2013, emesso ai sensi
dell’articolo 201 c.d.s. e recante contestazione di violazio-
ni alle norme dettate dal codice della strada in materia di
periodi massimi di guida e di periodi minimi di riposo dei
conducenti;
rilevato che il tribunale, davanti al quale le parti ave-
vano riassunto il giudizio a seguito di declaratoria di in-
competenza per materia del Giudice di pace di (omissis),
ha sollevato conf‌litto assumendo che la causa sarebbe di
competenza di quest’ultimo giudice;
considerato che la competenza appartiene al giudice
di pace, avendo questa Corte già chiarito che “Per quanto
la previsione di limiti temporali nella guida di automezzi,
contenuta negli artt. 6 e 7 Reg. CEE n. 3820/85, sia f‌ina-
lizzata a ragioni, oltre che di sicurezza dei trasporti su
strada, anche di tutela dei lavoratori del settore, tuttavia
il superamento di quei limiti è previsto e punito come il-
lecito amministrativo dall’art. 174 del codice della strada
approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, ossia da un
testo normativo in materia di circolazione stradale; per-
tanto, questa essendo la materia regolata dalla norma che
prevede l’illecito, non può trovare applicazione la deroga
in favore del tribunale - prevista dall’art. 22 bis, comma
secondo, lett. a), legge n. 689 del 1981 (aggiunto dall’art.
98 D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507) “quando la sanzione è
stata applicata per una violazione concernente disposizio-
ni in materia (...) di tutela del lavoro (...) e di prevenzione
degli infortuni sul lavoro” - alla generale competenza del
giudice di pace in materia di opposizioni ai sensi dell’art.
22 della stessa legge.” (Cass. 5977/05, conf. Cass. 6095/14);
rilevato che non vi è luogo a regolazione delle spese del
presente giudizio, non avendo alcuna delle parti spiegato
difese in questa sede. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 6 SETTEMBRE 2018, N. 40050
(UD. 29 MARZO 2018)
PRES. BLAIOTTA – EST. DOVERE – P.M. MIGNOLO (DIFF.) – RIC. L.
Responsabilità da sinistri stradali y Colpa del
conducente y Accertamento y Concretizzazione del
rischio y Contenuto y Fattispecie in tema di investi-
mento di pedone in fase di attraversamento.
Omicidio y Omicidio stradale y Elemento soggetti-
vo y Colpa y Accertamento y Regola cautelare violata
y Distinzione y Giudizio "ex ante" y Criteri.
. La responsabilità colposa implica che la violazione
della regola cautelare deve aver determinato la con-
cretizzazione del rischio che detta regola mirava a
prevenire, poiché alla colpa dell’agente va ricondotto
non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello cau-
salmente riconducibile alla condotta posta in essere in
violazione della regola cautelare. (Nella specie la Corte
ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per
omicidio colposo per incidente stradale, fondata sul-
la violazione dell’art. 143 cod. strada in riferimento al
comportamento del conducente che non aveva tenuto

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT