Corte di Cassazione Penale sez. IV, 14 giugno 2018, n. 27405 (ud. 10 maggio 2018)

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 11/2018
LEGITTIMITÀ
trova applicazione l’art. 2054, secondo comma, c.c., con
conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale
misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di vei-
coli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza
della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante,
qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto
tutto il possibile per evitare il danno; nel caso, invece, di
scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna
in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è
il conducente che le abbia determinate, tamponando da
tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa (cfr. Cass.
4021 del 2013). Ora nel caso di specie, il giudice del merito
ha ritenuto di dover applicare il principio previsto dall’art.
2054 secondo comma c.c.. Ma tale conclusione è errata,
alla luce della pacif‌ica dinamica del sinistro.
Come emerge dalla sentenza impugnata (pag. 4) si dà
per accertato che nel centro cittadino i veicoli Lancia Y e
Polo procedessero lentamente ed incolonnati e che è so-
praggiunta a velocità l’Audi che ha determinato la spinta
meccanica causa del sinistro. È il veicolo che sopraggiun-
ge ad alta velocità ad imprimere la spinta in avanti all’ulti-
mo veicolo della colonna causando così un tamponamento
a catena delle altre vetture. Quindi il principio da appli-
care al caso di specie era quello secondo cui nel caso di
scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna
in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è
il conducente che le abbia determinate, tamponando da
tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa (Cfr. Cass.
4021/2013 cit., e Cass. 8646/2003. Pertanto il giudice del
rinvio dovrà rivalutare la fattispecie alla luce dei principi
generali previsti dall’art. 2043 c.c..
6.1. Assorbiti gli altri motivi.
7. La Corte, accoglie i primi due motivi di ricorso, assor-
biti gli altri, cassa la sentenza impugnata, nei sensi di cui
in motivazione, e rinvia al Tribunale di (omissis), quale
giudice dell’appello, in diversa compensazione anche per
le spese del presente giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 14 GIUGNO 2018, N. 27405
(UD. 10 MAGGIO 2018)
PRES. PICCIALLI – EST. MENICHETTI – P.M. FODARONI (CONF.) – RIC. Q.
Guida in stato di ebbrezza y Declaratoria di
estinzione del reato y Sospensione o revoca della
patente y Competenza del prefetto y Fattispecie re-
lativa a revoca della patente di guida.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, la pronuncia di
estinzione del reato, per causa diversa dalla morte del
reo, comporta, nei casi in cui alla violazione consegua
la sanzione amministrativa accessoria della revoca o
della sospensione della patente di guida, la competen-
za del Prefetto a provvedere in merito, previa verif‌ica
delle condizioni di legge. (Nella fattispecie la Corte,
con riferimento alla statuizione, contenuta nella sen-
tenza impugnata, di trasmissione, ex art. 218 cod. stra-
da, di copia della sentenza al Prefetto per quanto di
competenza con riguardo alla revoca della patente di
guida, ha precisato che spetta al Prefetto la verif‌ica dei
presupposti di legge per l’applicazione di una sanzione
amministrativa, senza vincoli, neppure in ordine all’in-
dividuazione della sanzione da applicare). (nuovo c.s.,
art. 218; nuovo c.s., art. 219; nuovo c.s., art. 221; nuovo
c.s., art. 222; nuovo c.s., art. 224) (1)
(1) Negli stessi termini si esprimono Cass. pen., sez. IV, 10 febbraio
2011, n. 5049, in questa Rivista 2011, 697 e Cass. pen., sez. IV, 30
ottobre 2009, ivi 2010, 421.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza in data 21
marzo 2017 dichiarava estinto per prescrizione il reato di
guida in stato di ebbrezza ascritto a Q.L. (art. 186 c.d.s.,
comma 2, lett. c) e comma 2 sexies), così riformando la
pronuncia di condanna resa dal Tribunale di (omissis), e
disponeva la trasmissione degli atti al Prefetto per quanto
di competenza in ordine alla revoca della patente di guida.
2. Ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore
di f‌iducia, lamentando con unico motivo violazione ed er-
ronea applicazione dell’art. 99 c.p.. Osserva che, a fronte
di specif‌ico motivo di appello afferente l’erronea applica-
zione della sanzione amministrativa accessoria della revo-
ca della patente di guida, stante la mancanza di recidiva
nel biennio, prevista dall’art. 186 c.d.s., comma 2, lett. c),
la Corte territoriale aveva ritenuto tuttavia sussistente la
recidiva reiterata specif‌ica verif‌icatasi entro il periodo di
cinque anni a decorrere dalla data della condanna def‌ini-
tiva per la prima violazione, condizione suff‌iciente ai sensi
dell’art. 222 c.d.s. per disporre la misura. Di contro, la re-
cidiva non era mai stata contestata e dunque non poteva
produrre alcun effetto penale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Sotto un primo prof‌ilo, se ne rileva la tardività.
La sentenza impugnata è stata pronunciata alla
udienza del 21 marzo 2017 e depositata il medesimo gior-
no. Ai sensi dell’art. 585 comma 1, n. 2, c.p.p.) doveva es-
sere impugnata nel termine di 30 giorni, decorrente dalla
scadenza del termine di 15 giorni per il deposito, previsto
dall’art. 544, comma 2, c.p.p..
La cancelleria del giudice di merito ha comunque prov-
veduto a notif‌icare copia della sentenza al difensore ed
all’imputato in data 30 maggio 2017, come risulta annotato
in calce all’atto.
Anche a voler considerare il termine di 30 giorni per
proporre impugnazione decorrente da tale momento, sicu-
ramente il ricorso, depositato dal difensore solo il giorno 6
luglio 2018, si presenta tardivo.
3. Ulteriore prof‌ilo di inammissibilità è costituito dalla
carenza di interesse dell’impugnante.
Va precisato sul punto che il vigente testo dell’art. 186
c.d.s., comma 2, lett. c) dispone che all’accertamento del
reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa

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