Corte di Cassazione Penale sez. IV, 13 luglio 2018, n. 32223 (ud. 20 giugno 2018)

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 11/2018
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 13 LUGLIO 2018, N. 32223
(UD. 20 GIUGNO 2018)
PRES. FUMU – EST. PICARDI – P.M. ANIELLO (CONF.) – RIC. G.
Responsabilità da sinistri stradali y Destinatari
delle norme del codice della strada y Utenti della
strada y Indicazione y Fattispecie relativa a inci-
dente provocato dall’invasione della carreggiata
da parte di una puledra sfuggita alla custodia del
proprietario.
. Fra gli "utenti della strada", che costituiscono i desti-
natari delle norme del codice della strada, rientrano
non soltanto i conducenti di autoveicoli, ma chiunque
faccia della strada un uso conforme alla destinazione di
essa, circolandovi personalmente, a piedi o a bordo di
un mezzo, ovvero facendovi circolare persone, animali
o cose delle quali debba rispondere. (In applicazione
del principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dell’ag-
gravante della violazione delle norme sulla circolazio-
ne stradale, di cui all’art. 590, terzo comma, cod. pen.,
in un caso di incidente provocato dall’invasione della
carreggiata da parte di una puledra, in quanto l’anima-
le non era stato destinato dall’imputato né alla sosta
né alla circolazione, ma aveva invaso la sede stradale
solo perché sfuggito alla sua custodia). (c.p., art. 590;
nuovo c.s., art. 140) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. IV, 16 luglio 2008, n.
29424, in questa Rivista 2009, 1031. Per analoga fattispecie, v. Cass.
pen., sez. IV, 13 ottobre 1988, n. 9928, in www.latribunaplus.it. Sulla
regola generale di cautela di cui all’art. 140 c.d.s. secondo la quale gli
utenti della strada debbono comportarsi in modo da non costituire
pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni
caso salvaguardata la sicurezza stradale, si veda Cass. pen., sez. IV, 2
maggio 2016, n. 18204, in questa Rivista 2016, 694.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di (omissis), in parziale riforma della
sentenza di primo grado, ha dichiarato che l’imputata G.P.
non ha violato il artt. 160 e 184, D.L.vo n. 285 del 1992,
confermando nel resto la condanna alla multa di 1500 ed
al risarcimento dei danni a favore della parte civile, da li-
quidarsi in separata sede, salva la previsione di una prov-
visionale, per il reato di cui all’art. 590 commi 1, 2 e 3, c.p.,
per aver cagionato lesioni gravissime a T.M., avendo col-
posamente omesso la custodia di puledra di sua proprietà,
in violazione dell’art. 672 comma 2, c.p., e art. 2052 c.c.,
che aveva invaso la carreggiata e provocato un gravissimo
incidente stradale (omissis).
2. Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto
ricorso per cassazione l’imputata a mezzo del proprio di-
fensore di f‌iducia, deducendo 1) l’inosservanza di legge,
in quanto dall’esclusione della violazione degli artt. 160 e
184, D.L.vo n. 285 del 1992, deriva l’insussistenza del nes-
so causale tra la condotta e l’aggravante di cui all’art. 590
commi 2 e 3, c.p., e la non punibilità ai sensi del D.L.vo n.
7 del 2016; 2) la mancata assunzione di una prova decisi-
va, evidenziandosi la richiesta formulata in appello, con il
motivo 5, della rinnovazione dell’intera istruttoria dibatti-
mentale - in particolare dell’ammissione dei testi richiesti,
delle prove fotograf‌iche e della querela contro ignoti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo merita accoglimento, in quanto il
giudice di secondo grado ha correttamente escluso la vio-
lazione degli artt. 160 e 184 c.d.s., non essendo il puledro
né in sosta né impiegato dall’imputa nella circolazione, e
tuttavia ha confermato la sussistenza dell’aggravante di
cui all’art. 590 comma 3, c.p.. In proposito occorre sotto-
lineare che, sebbene, ai f‌ini della sussistenza dell’aggra-
vante prevista dall’art. 589 c.p., è suff‌iciente la violazione
della regola generale di cautela di cui all’art. 140 c.d.s., se-
condo la quale gli utenti della strada debbono comportarsi
in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circo-
lazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la
sicurezza stradale (sez. IV, n. 18204 del 15 marzo 2016 ud.,
Rv. 266641), nel caso di specie, l’imputata non può consi-
derarsi un utente della strada, atteso che l’animale non
era stato da lei destinato né alla sosta né alla circolazione
ed ha invaso la sede stradale solo perché sfuggito alla sua
custodia. La sentenza impugnata va, dunque, annullata
quanto alla sussistenza della contestata aggravante ed
alla relative conseguenze, pur dovendosi confermare la
responsabilità penale della ricorrente in ordine alla fatti-
specie di cui all’art. 590 commi 1 e 2, c.p.. La pena va, per-
tanto, rideterminata, ai sensi dell’art. 620 lett. l, c.p.p., in
Euro mille di multa e la sanzione amministrativa in Euro
cinquanta, non potendo applicarsi quella prevista dal cod.
strada e residuando solo quella relativa alla fattispecie di
cui all’art. 672 c.p..
2. Il secondo motivo risulta generico e, quindi, inam-
missibile, atteso che, in tema di ricorso per cassazione,
può essere censurata la mancata rinnovazione in appello
dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esi-
stenza, nell’apparato motivazionale posto a base della de-
cisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricava-
bili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti
punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state pre-
sumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla
riassunzione di determinate prove in appello (sez. VI, n.
1256 del 28 novembre 2013 ud. - dep. 14 gennaio 2014, rv.
258236). Al contrario, la censura consiste nell’elencazio-
ne delle istanze istruttorie in cui si insiste, senza alcun
esame e collegamento con le argomentazioni svolte dai
giudici di merito.
3. In conclusione, la sentenza deve essere annullata
senza rinvio rideterminando la pena e la sanzione am-
ministrativa coerentemente all’esclusione dell’aggravan-
te delle circolazione stradale. Il ricorrente va, tuttavia,
condannato al pagamento delle spese processuali nei
confronti della parte civile, atteso che, comunque, la sua
responsabilità penale è stata confermata e non sono sta-
te, quindi, eliminate le conseguenti statuizioni civili. Va,
difatti, ricordato che, ai f‌ini della valutazione della soc-
combenza della parte civile è decisiva la circostanza che

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