Corte di Cassazione Penale sez. II, 10 agosto 2018, n. 38467 (ud. 15 giugno 2018)
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Arch. giur. circ. ass. e resp. 11/2018
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 10 AGOSTO 2018, N. 38467
(UD. 15 GIUGNO 2018)
PRES. CERVADORO – EST. ARIOLLI – P.M. ROMANO (CONF.) – RIC. G. ED ALTRO
Insolvenza fraudolenta y Elemento oggettivo y
Omesso pagamento del pedaggio autostradale y
Rappresentante legale della società cui era intesta-
to l’autocarro y Attribuibilità del reato y Concorso
morale y Sussistenza.
. Il reiterato passaggio nella corsia riservata si configu-
ra come univocamente indicativo della volontà di con-
trarre una obbligazione con il proposito di non adem-
pierla. Con specifico riferimento al rappresentante
legale della società, cui l’autocarro era intestato e, dun-
que, “beneficiaria” delle prestazioni non corrisposte, la
particolare qualità rivestita, la natura non affatto oc-
casionale dei passaggi e l’essersi reso inadempiente ai
solleciti di pagamento rivolti alla società, configurano
un quadro indiziario logicamente idoneo ad asseverare
il suo personale e consapevole coinvolgimento, quanto-
meno a livello di concorrente morale. (Fattispecie in
materia di mancato pagamento di pedaggio autostrada-
le). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 641) (1)
(1) Per analoga fattispecie si veda Cass. pen., sez. II, 5 novembre
2014, n. 45654, in Riv. pen. 2005, 165.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 28 settembre 2017 la Corte di ap-
pello di (omissis) confermava la decisione del Tribunale
di (omissis) in data 2 luglio 2014 che ha condannato G.G.
e C.S. alla pena di euro 500,00 di multa ciascuno per il
reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 641, comma 1, c.p.,
aggravati per entrambi gli imputati dalla recidiva specifica
(nonché reiterata per il solo C.).
2. Avverso la suindicata sentenza ricorre per cassa-
zione il difensore, nell’interesse degli imputati, con due
distinti atti di ricorso. La sovrapponibilità dei motivi ivi
articolati ne consente un’illustrazione unitaria.
3.1. Con il primo motivo, deducono la mancanza, con-
traddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, non-
ché l’inosservanza ed erronea applicazione della legge
penale, per avere la Corte territoriale omesso qualsivoglia
argomentazione in ordine alla responsabilità “del G.” (rap-
presentante ed amministratore della società proprietaria
del veicolo condotto dal coimputato), nonché per l’insus-
sistenza degli elementi costitutivi del reato. La condotta di
dissimulazione dello stato di insolvenza non sarebbe infat-
ti configurabile nell’avere il C. dichiarato di versare nella
momentanea impossibilità di adempiere al pagamento del
pedaggio autostradale, per il mancato possesso di denaro
contante. Con specifico riferimento al G., si evidenzia che
autore materiale della condotta sia stato il C., non essendo
peraltro stato provato che il primo avesse contezza dell’i-
nadempimento.
Non sarebbero state inoltre dedicate in sentenza argo-
mentazioni circa la consapevolezza dello stato di insolven-
za, nonché con riferimento al preordinato intento di non
adempiere all’obbligazione, in mancanza del quale è confi-
gurabile un mero inadempimento contrattuale.
3.2. Con il secondo motivo, lamentano il vizio di moti-
vazione e la violazione di legge, in ordine alla condanna al
risarcimento dei danni alla parte civile ed alla rifusione
delle spese processuali, per non avere la Corte territoria-
le, stante l’insussistenza degli elementi costitutivi della
fattispecie, dichiarato l’assoluzione degli imputati, dispo-
nendo conseguentemente la revoca delle statuizioni civili
irrogate.
3.3. Con il terzo motivo, censurano il vizio di motivazio-
ne e la violazione di legge, per il mancato riconoscimento
delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o
equivalenza sulle contestate aggravanti, cui il giudice di
merito sarebbe dovuto addivenire valorizzando i principi
di ragionevolezza e di proporzionalità della pena, di cui
agli artt. 3 e 27 Cost. La pena inflitta avrebbe poi dovuto
essere più esigua, per risultare proporzionata al fatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. I ricorsi sono inammissibili.
4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
4.1.1. Per quanto riguarda la sussistenza degli estremi
del reato di cui all’art. 641 c.p., in particolare sotto il pro-
filo della dissimulazione dello stato d’insolvenza, i giudici
di appello si sono allineati con i principi da lungo tempo
precisati da questa Corte di legittimità, secondo cui anche
il silenzio serbato al momento dell’ingresso in autostrada
è idoneo alla dissimulazione dello stato di insolvenza, ri-
scontrabile pertanto nel comportamento di chi prenda in
consegna il talloncino aderendo, in tal modo, all’offerta
contrattuale proveniente dal gestore del servizio auto-
stradale (da ultimo, sez. II, n. 11686 dell’8 marzo 2016, Rv.
266406). La circostanza che i passaggi autostradali furono
ripetuti e si svolsero per un periodo di tempo significativo
dà logicamente conto della esistenza del pregresso stato
di insolvenza.
4.1.2. Quanto alla dedotta insussistenza dell’elemento
soggettivo del reato, deve richiamarsi, al proposito, l’o-
rientamento espresso da questa Suprema Corte, secondo
cui la prova della preordinazione dell’inadempimento può
essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univo-
ci, ricavabili dal contesto dell’azione, nell’ambito del quale
anche il silenzio può acquistare rilievo come forma di pre-
ordinata dissimulazione dello stato di insolvenza, quando
fin dal momento della stipula del contratto sia già maturo,
nel soggetto, l’intento di non far fronte agli obblighi conse-
guenti (sez. II, n. 45654 del 16 ottobre 2014, n.m.).
Nel caso di specie, in coerenza con tali linee interpreta-
tive, il reiterato passaggio nella corsia riservata si configu-
ra come univocamente indicativo della volontà di contrarre
una obbligazione con il proposito di non adempierla.
Inoltre, con specifico riferimento alla posizione del
G., rappresentante legale della società cui l’autocarro
era intestato e, dunque, “beneficiaria” delle prestazioni
non corrisposte, la particolare qualità rivestita, la natura
non affatto occasionale dei passaggi e l’essersi reso ina-
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