Corte di Cassazione Penale sez. IV, 27 settembre 2018, n. 42500 (ud. 25 settembre 2018)

Pagine914-917
914
giur
11/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
sola carreggiata di un tipo di strada riconducibile ad uno
di quelli previsti dal citato D.L. n. 121 del 2002, art. 4, (al
quale appartiene la S.S. “(omissis)” di cui al caso di specie
oggetto della controversia), diventa, conseguentemen-
te, obbligatorio - in funzione della legittimità della com-
plessiva attività di accertamento delle indicate violazioni
amministrative - che l’ente proprietario della strada ap-
pronti i predetti necessari adempimenti di garanzia per gli
utenti (circa la preventiva segnalazione dell’installazione
dell’apparecchio elettronico e la visibilità del segnale che
lo preannuncia sullo stesso lato e, quindi, per il corri-
spondente senso di marcia), anche al f‌ine di tutelare le
indispensabili esigenze di sicurezza pubblica connesse a
siffatta attività di rilevamento.
Pertanto, qualora - come verif‌icatosi nella fattispecie - il
decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione
lungo un solo senso di marcia (che nel caso in esame avreb-
be dovuto essere posizionato nella direzione (omissis)) ed,
invece, l’accertamento sia stato effettuato mediante la rile-
vazione di un autovelox posizionato sul contrapposto senso
di marcia, ne consegue che - difettando a monte l’adozione
di uno specif‌ico provvedimento autorizzativo - il relativo ver-
bale di contestazione differita della violazione di cui all’art.
142 c.d.s., debba ritenersi affetto da “illegittimità derivata”,
come statuito dal Tribunale di (omissis) con la sentenza
qui impugnata (senza che possano assumere rilevanza, al
riguardo, eventuali note chiarif‌icatrici successivamente ap-
prontate dalla competente 13.1., a fronte di una precisa in-
dicazione sulle modalità e sul punto di installazione dell’au-
tovelox rinvenibile direttamente nel decreto autorizzativo).
E del resto questo principio si ricava da quanto affer-
mato da questa Corte (cfr. Cass. n. 10206/2013), in base al
quale, in tema di violazioni del codice della strada, se è pur
vero che il più volte richiamato D.L. 20 giugno 2002, n. 121,
art. 4, (convertito, con modif‌icazioni, nella L. 1 agosto 2002,
n. 168) conferisce al prefetto la competenza ad individuare
le strade o i tratti di strada in cui possono essere installa-
ti dispositivi di controllo della velocità, precisandosi che
detta norma non richiede che il provvedimento prefettizio
specif‌ichi necessariamente il senso di marcia interessato
dalla rilevazione, argomentando a contrario si desume che
se nel decreto prefettizio è contenuto specif‌icamente il ri-
ferimento ad un determinato senso di marcia (come acca-
duto nel caso sottoposto all’esame del giudice di appello),
il rilevamento elettronico della velocità e la correlata at-
tività di accertamento (con contestazione differita) degli
agenti stradali intanto potranno ritenersi legittimi se rife-
riti all’autovelox come posizionato in conformità al decreto
autorizzativo e non, invece, con riguardo ad altro autovelox
posizionato sulla stessa strada e in prossimità dello stesso
punto chilometrico ma sulla carreggiata o corsia opposta,
che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte
dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo.
In def‌initiva, alla stregua delle argomentazioni com-
plessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente
rigettato, senza che debba farsi luogo ad alcuna pronuncia
sulle spese della presente fase di giudizio, non avendovi la
parte intimata svolto attività difensiva.
Sussistono, tuttavia, le condizioni per dare atto - ai
sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 1, comma 17,
che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1
quater, - di versamento, da parte del Comune ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif‌icato pari a
quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 27 SETTEMBRE 2018, N. 42500
(UD. 25 SETTEMBRE 2018)
PRES. FUMU – EST. PEZZELLA – P.M. TOCCI (CONF.) – RIC. B.
Guida in stato di ebbrezza y Concorso tra le cir-
costanze aggravanti previste dai commi 2 bis e 2
sexies dell’art. 186 c.d.s. y Art. 63, comma 4, c.p. y
Applicazione y Ulteriore aumento di pena detentiva
y Ragguaglio ex art. 135 c.p.
. In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, nel caso
di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto spe-
ciale previste dall’art. 186, comma 2-bis, c.d.s. (che pre-
vede il raddoppio dell’arresto e dell’ammenda, nonché
della durata della sanzione accessoria) e dall’art. 186,
comma 2-sexies, c.d.s. (che prevede l’incremento da un
terzo alla metà della sola ammenda), trova applicazione
l’art. 63, comma 4, c.p. Pertanto Il giudice, una volta
operato il raddoppio della pena detentiva e di quella
pecuniaria ai sensi del comma 2-bis, dovrà motivare
l’eventuale decisione di applicare l’ulteriore aumento
f‌ino a un terzo che dovrà investire anch’esso entrambe
le pene, avendo poi cura di convertire il quantum di
aumento relativo all’arresto nella corrispondente pena
pecuniaria, secondo il criterio di ragguaglio stabilito
dall’art. 135 c.p., in ossequio ai principi di legalità della
pena e del favor rei. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art.
186; c.p., art. 63; c.p., art. 135) (1)
(1) La sentenza in commento concorda con Cass. pen., sez. IV, 28
aprile 2014, n. 17821, in questa Rivista 2014, 595, nel senso che, qua-
lora concorrano le circostanze ad effetto speciale di aver provocato
un incidente (art. 186, comma 2-bis, c.s.) e di aver commesso il fatto
in orario notturno (art. 186, comma 2-sexies, c.s.) deve trovare appli-
cazione l’art. 63, comma quarto, c.p. Per utili riferimenti si veda Cass.
pen., sez. un., 24 settembre 2018, n. 40983, in Arch. nuova proc. pen.
n. 6/2018, che, per il caso di reati puniti con pene eterogenee (deten-
tive e pecuniarie) posti in continuazione, ha stabilito che l’aumento
di pena per il reato satellite vada comunque effettuato secondo il
criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispet-
tando, tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei,
il genere della pena prevista per il reato satellite, nel senso che l’au-
mento della pena detentiva del reato più grave andrà ragguagliato a
pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 c.p.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di (omissis), pronunciando nei
confronti dell’odierno ricorrente B.D., con sentenza del
22 settembre 2017 confermava la sentenza emessa in data
21 giugno 2016 dal G.M. del Tribunale di (omissis) che lo

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT