Corte di Cassazione Penale sez. un., 24 settembre 2018, n. 40986 (C.C. 19 luglio 2018)

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 11/2018
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 24 SETTEMBRE 2018, N. 40986
(C.C. 19 LUGLIO 2018)
PRES. CARCANO – EST. CAPUTO – P.M. FIMIANI (DIFF.) – RIC. P.
Omicidio y Stradale y Nuova disciplina y Successio-
ne di leggi penali y Condotta interamente posta in
essere sotto il vigore di una legge penale più fa-
vorevole y Evento intervenuto nella vigenza di una
legge penale più sfavorevole y Applicazione della
legge vigente al momento della condotta.
. In tema di successione di leggi penali, a fronte di una
condotta interamente posta in essere sotto il vigore di
una legge penale più favorevole e di un evento interve-
nuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole,
deve trovare applicazione la legge vigente al momento
della condotta. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 589 bis; c.p.p.,
art. 447) (1)
(1) Con questa importante sentenza le SS.UU. sono state chiamate a
risolvere un contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulla
questione relativa al trattamento sanzionatorio da applicare nel caso
di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una
legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza
di una legge penale più sfavorevole, alla luce della nuova disciplina
di cui alla L. 23 marzo 2016, n. 41, introduttiva del reato di omicidio
stradale. Secondo l’orientamento della remota Cass. pen., sez. IV, 15
dicembre 1972, n. 8448, RV 122686, in CED Cassazione penale, a cui
aderisce la sentenza in commento, nel caso di successione di leggi
penali che regolano la stessa materia, la legge da applicare è quel-
la vigente al momento dell’esecuzione dell’attività del reo e non già
quella del momento in cui si e verif‌icato l’evento che determina la
consumazione del reato. Di segno opposto è l’orientamento sostenuto
da Cass. pen., sez. IV, 17 aprile 2015, n. 22379, non pubblicata, e Cass.
pen., sez. V, 8 maggio 2014, n. 19008, in Riv. pen. 2015, 289, secondo
cui nel caso di specie è applicabile la legge vigente al momento della
consumazione del reato e, dunque, al momento dell’evento lesivo. Si
veda, inoltre, Cass. pen., sez. IV, 14 giugno 2017, n. 29721, in questa
Rivista 2017, 800 che ha puntualizzato come le fattispecie tipizzate
negli artt. 589-bis e 590-bis c.p. (omicidio stradale e lesioni personali
stradali gravi e gravissime), introdotti dall’art. 1 L. 23 marzo 2016, n.
41, costituiscano fattispecie autonome e non ipotesi aggravate dei
reati di omicidio colposo e lesioni colpose.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza deliberata il 28 giugno 2017, all’esito
dell’udienza in camera di consiglio f‌issata a norma dell’art.
447 c.p.p., il Giudice delle indagini preliminari del Tribu-
nale di (omissis) ha applicato a F.P. la pena concordata
con il pubblico ministero di anni uno di reclusione in rela-
zione al reato di cui all’art. 589-bis c.p., perché «cagionava
per colpa la morte di B.P. In particolare, in data 2 gennaio
2016, alla guida dell’autovettura (omissis), non arrestava
o comunque rallentava la marcia del veicolo dallo stesso
condotto, in prossimità di un attraversamento pedonale,
già impegnato dal B., così investendo quest’ultimo; suc-
cessivamente, in data 28 agosto 2016, interveniva, a se-
guito degli esiti del traumatismo conseguenti al sinistro
stradale cennato, la morte di B. In (omissis), il 28 agosto
2016». La pena f‌inale è stata così determinata: pena base,
nel minimo edittale, anni due di reclusione; diminuita per
l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche f‌ino
ad anni uno e mesi quattro di reclusione; ridotta alla pena
indicata per il rito.
2. Avverso l’indicata sentenza il difensore di F.P., avv.
C.M., ha proposto ricorso per cassazione, denunciando -
nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.
173, comma 1, disp. att. c.p.p. - inosservanza o erronea
applicazione della legge penale. La più sfavorevole di-
sciplina dettata dall’art. 589-bis c.p. è stata introdotta in
epoca successiva alla condotta ascritta all’imputato, men-
tre all’epoca di tale condotta era in vigore una disciplina
più favorevole, in quanto l’art. 589, secondo comma, c.p.
prevedeva una circostanza aggravante laddove la nuova
disposizione prevede un’autonoma fattispecie incrimi-
natrice (oltre all’applicazione obbligatoria e automatica
della sanzione amministrativa della revoca della patente
di guida per un periodo minimo di cinque anni). L’appli-
cazione al caso di specie della successiva, più sfavorevo-
le disciplina, contrasta con il principio di irretroattività
della legge penale sfavorevole (art. 25 Cost.), oltre che
con il divieto di retroattività stabilito dall’art. 7 C.E.D.U.,
sicché deve essere seguito il c.d. “criterio della condotta”,
secondo il quale, in caso di successione di leggi penali, è
applicabile, se più favorevole, la legge vigente al momento
della condotta.
3. Investita della cognizione del ricorso, la Quarta
Sezione penale, con ordinanza del 5 aprile 2018, lo ha ri-
messo alle Sezioni Unite, ravvisando un contrasto nella
giurisprudenza di legittimità sulla questione relativa al
trattamento sanzionatorio da applicare nel caso di una
condotta interamente posta in essere sotto il vigore di
una legge penale più favorevole e di un evento interve-
nuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole. In
premessa, l’ordinanza di rimessione rileva che, nella for-
mulazione anteriore alla legge 23 marzo 2016, n. 41, il se-
condo comma dell’art. 589 c.p. prevedeva una circostanza
aggravante soggetta al giudizio di bilanciamento, mentre
il nuovo art. 589-bis c.p. integra un’autonoma fattispecie
incriminatrice. A favore della tesi che ritiene applicabile
la legge vigente al momento della consumazione del reato

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