Corte di Cassazione Penale sez. V, 6 marzo 2018, n. 10132 (ud. 5 febbraio 2018)

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 10/2018
LEGITTIMITÀ
10/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 6 MARZO 2018, N. 10132
(UD. 5 FEBBRAIO 2018)
PRES. BRUNO – EST. SCOTTI – P.M. LOY (DIFF.) – RIC. I. ED ALTRO
Violenza privata y Elemento oggettivo y Atti vio-
lenti che integrano l’evento naturalistico del reato
y Conf‌igurabilità y Esclusione y Fattispecie relativa
ad automobilista che avvicinatosi ad una bicicletta
ne faceva cadere con una spinta il conducente.
. Non è conf‌igurabile il delitto di violenza privata allor-
quando gli atti di violenza non siano diretti a costrin-
gere la vittima ad un "pati", ma siano essi stessi pro-
duttivi dell’effetto lesivo, senza alcuna fase intermedia
di coartazione della libertà di determinazione della
persona offesa. (Fattispecie in cui la Corte, salva la
sussistenza di eventuali altri reati, ha escluso la con-
f‌igurabilità di quello di cui all’art. 610 cod. pen. nella
condotta dell’imputato che, aff‌iancando con l’auto la
persona offesa in bicicletta, la faceva cadere con una
spinta, così costringendola ad interrompere il suo rego-
lare percorso stradale). (c.p., art. 610) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. V, 10 novembre 2016, n.
47575, in Riv. pen. 2017, 504; Cass. pen., sez. V, 4 novembre 2015, n.
44548, ivi 2016, 385; Cass. pen., sez. V, 13 gennaio 2015, n. 1215, ivi
2015, 708; Cass. pen., sez. V, 12 settembre 2008, n. 35237, ivi 2009, 894
e Cass. pen., sez. V, 27 giugno 2000, n. 2480, ivi 2001, 206.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del
9 febbraio 2017, ha confermato nei confronti degli impu-
tati appellanti I.C.M. e G.M. la sentenza del Tribunale di
Caltanissetta del 12 febbraio 2014, che li aveva ritenuti
responsabile del reato di violenza privata di cui all’art. 610
c.p., in danno di A.E.Y. per averlo aff‌iancato in auto men-
tre percorreva in bicicletta la via (omissis), averlo colpito
con una spinta, costringendolo a interrompere il regolare
percorso stradale e facendolo cadere a terra, e, concesse
loro le attenuanti generiche, li aveva condannati alla pena
di mesi 6 di reclusione.
2. Il processo era stato celebrato anche nei confronti
di A.E.Y., imputato del delitto di danneggiamento ex art.
635, comma 2 n. 3 in relazione all’art. 625 n. 7, c.p., per
aver danneggiato con il lancio di una pietra il piantone
destro della vettura Volkswagen Polo condotta da C.C. e di
proprietà di I.C.M..
Con i due ricorrenti anche C.C. era imputato del delitto
di violenza privata.
La sentenza di primo grado aveva ritenuto responsabile
anche A.E.Y. e C.C. dei reati rispettivamente loro ascritti.
La Corte nissena, riformando la sentenza di primo gra-
do, ha assolto A.E.Y. dal reato ascrittogli perché il fatto
non era più previsto dalla legge come reato e ha confer-
mato la sentenza nei confronti dei tre imputati di violenza
privata.
2. Ha proposto separati ricorsi di identico contenuto
l’avv. Maria Francesca Assennato, difensore di f‌iducia de-
gli imputati I.C.M. e G.D., svolgendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia inosser-
vanza delle norme processuali con riferimento all’art. 192
c.p.p., commi 3 e 4, e vizio motivazionale con riferimento
al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dall’im-
putato di reato connesso A.E.Y..
Non era infatti dato comprendere sulla base di quali
valutazioni logiche e di quali riscontri esterni le dichia-
razioni di A.E.Y., imputato di reato connesso reciproco,
poi depenalizzato, e pertanto soggette alla regola di va-
lutazione di cui all’art. 192 comma 3, c.p.p., fossero state
ritenute tanto attendibili da giustif‌icare la pronuncia di
condanna, quale unico fondamento; la Corte nissena si
era basata solo sull’intrinseca verosimiglianza del narrato
della persona offesa, violando così la regola processuale
richiamata.
In ogni caso le dichiarazioni rilasciate dalla persona of-
fesa imputata di reato connesso erano anche contradditto-
rie perché le lesioni f‌isiche da essa lamentate non avevano
trovato riscontro nelle dichiarazioni del teste oculare, il
Vice Questore L., e in qualsiasi certif‌icazione sanitaria.
Era del tutto inverosimile che A.E.Y. volesse difendersi
da un’automobile scagliando una pietra; le dichiarazioni
del Vice Questore L. erano compatibili con entrambe le
contrapposte versioni dei fatti.
2.2. Con il secondo motivo proposto ex art. 606 comma
1, lett. b) ed e), c.p.p., il ricorrente lamenta inosservanza
o erronea applicazione della legge penale in relazione
all’art. 610 c.p., nonché mancanza, contraddittorietà e ma-
nifesta illogicità della motivazione.
Ammesso e non concesso che la materialità dei fatti ri-
costruiti in sentenza corrispondesse al vero, tali condotte
non integravano il delitto di violenza privata, che richiede
nell’agente la coscienza e volontà di costringere taluno a
fare, tollerare, o omettere qualcosa, mediante violenza o
minaccia, mentre il comportamento accertato implicava
un generico gesto di violenza ma mancava del requisito
della specif‌icità diretta ad imporre alcunchè alla persona
offesa; l’interruzione della marcia del conducente della bi-
cicletta non era una coartazione della libertà psichica ma
al più naturale conseguenza f‌isica dello spintone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia inosser-
vanza delle norme processuali con riferimento all’art. 192
c.p.p., commi 3 e 4, e vizio motivazionale con riferimento
al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dall’im-
putato di reato connesso A.E.Y..
1.1. Indubbiamente le dichiarazioni della persona offe-
sa, imputato di reato connesso, dovevano essere valutate
unitamente ad altri elementi di prova che ne confermas-
sero l’attendibilità.
Tuttavia, ben diversamente da quanto sostenuto dalla
ricorrente, la Corte territoriale non si è sottratta al rispet-
to della regola processuale invocata, spiegando diffusa-
mente ed analiticamente le ragioni che inducevano a pri-
vilegiare la versione di A.E. rispetto quella dell’ I. e del G..
1.2. Tali ragioni sono state individuate nella maggior
attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di A.E. (che da
un lato, non avrebbe avuto alcuna ragione di aggredire per
primo con il lancio della pietra l’autovettura di passaggio,
e, dall’altro non avrebbe avuto alcuna ragione di rimanere
a lato della strada a fronteggiare il ritorno dell’autovettura
danneggiata dalla sua aggressione, potendo comodamente
allontanarsi per percorsi non disponibili all’automezzo);
nelle contraddizioni, incoerenze e palesi inverosimiglian-
ze della versione offerta dai due imputati I. e G.; nella mi-
glior coerenza della versione di A.E. con il quadro della
situazione cristallizzato nelle dichiarazioni rese dal Vice
Questore L. al momento della sua provvidenziale compar-
sa sul teatro del prossimo scontro fra i quattro giovani che
ha fortunatamente consentito di sedare la lite e prevenire
un più cruento esito.
1.3. Esclusa quindi la lamentata violazione della regola
di cui all’art. 192 comma 3, c.p.p., le recriminazioni della
ricorrente circa la ricostruzione del fatto storico accolta
nella sentenza impugnata mirano a sollecitare inammis-
sibilmente dalla Corte di cassazione una non consentita
rivalutazione del fatto motivatamente ricostruito dal
Giudice del merito, senza passare, come impone l’art. 606
comma 1, lett. e), c.p.p., attraverso la dimostrazione di vizi
logici intrinseci della motivazione (mancanza, contrad-
dittorietà, illogicità manifesta) o denunciarne in modo
puntuale e specif‌ico la contraddittorietà estrinseca con
"altri atti del processo specif‌icamente indicati nei motivi
di gravame".
I limiti che presenta nel giudizio di legittimità il sin-
dacato sulla motivazione, si rif‌lettono anche sul controllo
in ordine alla valutazione della prova, giacchè altrimenti
anzichè verif‌icare la correttezza del percorso decisionale
adottato dai Giudici del merito, alla Corte di cassazione
sarebbe riservato un compito di rivalutazione delle acqui-
sizioni probatorie, sostituendo, in ipotesi, all’apprezza-
mento motivatamente svolto nella sentenza impugnata,
una nuova e alternativa valutazione delle risultanze pro-
cessuali che ineluttabilmente sconf‌inerebbe in un eccen-
trico terzo grado di giudizio. Da qui, il ripetuto e costante
insegnamento (sez. VI, n. 10951 del 15 marzo 2006, Casula,
Rv. 233708; sez. V, n. 44914 del 6 ottobre 2009, Basile e
altri, Rv. 245103) in forza del quale, alla luce dei precisi
conf‌ini che circoscrivono, a norma dell’art. 606 comma 1,
lett. e), c.p.p., il controllo del vizio di motivazione, la Corte
non deve stabilire se la decisione di merito proponga la
migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la
giustif‌icazione, ma deve limitarsi a verif‌icare, sulla base
del testo del provvedimento impugnato, se questa giustif‌i-
cazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti
di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta inosser-
vanza o erronea applicazione della legge penale in relazio-
ne all’art. 610 c.p., nonché mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione.
Ammesso e non concesso che la materialità dei fatti ri-
costruiti in sentenza corrispondesse al vero, tali condotte
non integravano il delitto di violenza privata che richiede
nell’agente la coscienza e volontà di costringere taluno a
fare, tollerare, o omettere qualcosa, mediante violenza o
minaccia, mentre il comportamento accertato implicava
un generico gesto di violenza ma mancava del requisito
della specif‌icità diretta ad imporre alcunchè alla persona
offesa; l’interruzione della marcia del conducente della bi-
cicletta non era una coartazione della libertà psichica ma
al più naturale conseguenza f‌isica dello spintone.
2.1. Il motivo è fondato.
L’elemento oggettivo del delitto di violenza privata è
costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano
l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere
una condotta determinata; in assenza di tale determina-
tezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, mole-
stia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata;
ne deriva che il delitto di cui all’art. 610 c.p., non è conf‌i-
gurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimida-
toria integrino, essi stessi, l’evento naturalistico del reato,
vale a dire il pati cui la persona offesa sia costretta. (sez.
V, n. 47575 del 7 ottobre 2016, P.M. in proc. Altoè e altri,
Rv. 268405; sez. V, n. 1215 del 6 novembre 2014 - dep. 2015,
Calignano e altro, Rv. 261743; sez. V, n. 2480 del 18 aprile
2000, P.M. in proc. Ciardo, Rv. 216545).
L’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 610 c.p., è
costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano
l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere
una determinata cosa; la condotta violenta o minacciosa
deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realiz-
zare un evento ulteriore: vale a dire la costrizione della
vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa; deve
dunque trattarsi di "qualcosa" di diverso dal "fatto" in cui
si esprime la violenza, sicchè la coincidenza tra violenza
e l’evento di "costrizione a tollerare" rende tecnicamente
impossibile la conf‌igurabilità del delitto di cui all’art. 610
c.p. (sez. un., n. 2437 del 18 dicembre 2008 - dep. 21 gen-
naio 2009, Giulini, in motivazione).
Di qui, il principio di diritto secondo cui il delitto di
cui all’art. 610 c.p., non è conf‌igurabile qualora gli atti di
violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi,
l’evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui la
persona offesa sia costretta: l’evento del reato, nell’ipotesi
di ricorso alla violenza, non può coincidere con il mero at-
tentato all’integrità f‌isica della vittima o anche solo con la
compressione della sua libertà di movimento conseguente
e connaturata all’aggressione f‌isica subita.
2.3. La condotta accertata a carico degli imputati I. e
G. è consistita in una spinta impressa alla persona offesa
A.E.Y. mentre stava transitando in bicicletta sul margine
destro della strada dal lato destro dell’autovettura condot-
ta dal C., facendolo cadere a terra.
Tale il capo di imputazione, tale la decisione che ha pre-
so per valida la versione della persona offesa che aveva so-
stenuto che il primo atto subito era stata appunto una spin-
ta che lo aveva fatto cadere con la bici, prima che la vettura
facesse inversione e tornasse minacciosa verso di lui.

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