Corte di Cassazione Penale sez. IV, 6 agosto 2018, n. 37794 (ud. 22 giugno 2018)

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 10/2018
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 6 AGOSTO 2018, N. 37794
(UD. 22 GIUGNO 2018)
PRES. IZZO – EST. SERRAO – P.M. X – RIC. D.R.D.
Professioni intellettuali y Professionisti y Medici
e chirurghi y Colpa medica y Responsabilità colpo-
sa per lesioni personali y Graduazione della colpa y
Valutazione y Parametro y Linee-guida def‌inite dal-
l’art. 5 L. 24/2017.
. In tema di responsabilità colposa per morte o lesioni
in ambito medico, alla luce della nuova disciplina intro-
dotta dalla L. n. 24/2017, c.d. legge Gelli-Bianco, occor-
re distinguere tra una condotta del medico connotata
da colpa per imperizia, per negligenza o per impru-
denza, prendendo come parametro per la valutazione
dell’operato del sanitario le linee-guida o, in mancanza,
le buone pratiche clinico-assistenziali. (Sulla base di
questo principio la S.C. ha ritenuto non conforme alle
f‌inalità della legge la motivazione della pronuncia im-
pugnata che non aveva indicato in modo specif‌ico il
grado di colpa del sanitario, omettendo di verif‌icare
la misura dello scostamento della sua condotta dalle
linee-guida o dalle buone prassi). (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 583; c.p., art. 590; l. 8 marzo 2017, n. 24, art. 5; l. 8
marzo 2017, n. 24, art. 6) (1)
(1) Si richiama in argomento la sentenza SS.UU. 22 febbraio 2018, n.
8770, pubblicata per esteso in questa Rivista 2018, 299, con nota di
ELIO PALOMBI, Il rispetto del diritto vivente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di
Lecce ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale
di Lecce il 29 maggio 2014, che aveva dichiarato il dott.
D.R.D. responsabile del reato previsto dall’art. 590, primo
e secondo comma, c.p. in relazione all’art. 583, secondo
comma, n. 3 c.p. per avere, nella sua qualità di sanitari in
servizio presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di (omis-
sis), cagionato lesioni personali gravissime ad X consistite
in «necrosi testicolare sinistra da pregressa torsione del
funicolo spermatico con asportazione del testicolo», per
colpa consistita nell’aver omesso di porre la corretta dia-
gnosi e di assumere una condotta sanitaria conforme alle
necessità diagnostiche e terapeutiche che si impongono
nei confronti di una sospetta torsione del funicolo sper-
matico del testicolo, limitandosi alla somministrazione di
antidolorif‌ici con dimissione del paziente.
2. Il fatto è così descritto nelle sentenze di merito: alle
ore 22:00 del 16 agosto 2010 aveva inviato ad avvertire for-
ti dolori all’addome e agli organi genitali con vomito; alle
ore 23:00 era intervenuta presso il domicilio la Guardia
medica, che aveva riscontrato vomito con epigastralgia,
algie a partenza del testicolo sinistro, addome trattabile,
testicolo dolente alla palpazione ed aveva consigliato di
recarsi al Pronto Soccorso; alle ore 23:50 la dott.ssa P., del
Pronto Soccorso di (omissis), aveva formulato diagnosi di
sospetta torsione del testicolo sinistro e lo aveva inviato
al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di (omissis)
per una consulenza chirurgica; alle ore 24:00 era giunto
al Pronto Soccorso ed il dott. D.R. aveva rilevato all’esame
clinico addome trattabile e non dolente, testicolo dolente
alla palpazione senza segni esterni di edema; alle ore 1:34
il paziente era stato dimesso con indicazione di paziente
asintomatico e con prescrizione di controllo presso il me-
dico generico; il giorno 17 i dolori al testicolo persistevano
ed era comparso gonf‌iore della sacca scrotale ed il giorno
18 X si era recato presso il medico di base di turno nel
periodo feriale, dott. R., che gli aveva prescritto un esame
ecograf‌ico; visto che i tempi presso l’Ospedale di (omissis)
per l’ecograf‌ia erano lunghi, aveva contattato telefonica-
mente l’urologo dott. F.S.G., che gli aveva consigliato di
prendere un antidolorif‌ico ed un antibiotico e gli aveva
dato appuntamento per il giorno 21; in data 21 agosto 2010
il dott. G., presso il Reparto di Urologia dell’Ospedale di
M.F., aveva eseguito un esame ecograf‌ico, aveva diagno-
sticato la torsione del testicolo sinistro ed aveva, quindi,
operato con urgenza il paziente per orchiectomia sinistra
ed impianto di protesi testicolare a sinistra, con succes-
siva diagnosi di necrosi testicolare sinistra da pregressa
torsione del funicolo spermatico; la condotta omissiva del
dott. D.R. aveva comportato la perdita dell’uso di un orga-
no o l’indebolimento permanente ma non la perdita della
capacità di procreare.
3. D.D.R. ricorre per cassazione censurando la senten-
za per i seguenti motivi:
a) con il primo motivo lamenta che la Corte di appello
abbia confuso, nella valutazione del nesso di causalità tra
la lesione subita dal paziente e l’attività posta in essere
dal sanitario, il protocollo che disciplina il «sospetto di
torsione del funicolo» con il protocollo che regola la «tor-
sione del funicolo», avendo addebitato al ricorrente le
conseguenze di un asserito omesso ricovero del paziente
sull’erroneo presupposto che, al momento della visita ef-
fettuata dal D.R., fosse già in atto la torsione del funicolo,
trascurando che il comportamento attendista del paziente
e del medico di base si fossero interposti come atti inter-

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