Corte di Cassazione Penale sez. IV, 9 febbraio 2018, n. 6497 (ud. 9 gennaio 2018)

Pagine26-28
742 743
giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 9/2018
LEGITTIMITÀ
9/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
dello spazio retrostante. Pertanto, il conducente, qualora
si renda conto di avere dietro alle spalle una strada che
non rende percepibile l’eventuale presenza di un pedone,
se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve
porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo,
se del caso, alla collaborazione di terzi che, da terra, lo
aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun
pericolo per gli altri utenti della strada (sez. IV, n. 8600
del 2 aprile 1993, Rv. 195170, sez. IV, n. 35824 del 27 giu-
gno 2013 Rv. 256959). E a nulla rileva, se a ciò non adem-
pie, che nessuno abbia notato sulla traiettoria del veicolo
stesso la presenza di un soggetto, poi rimasto vittima, o
non abbia notato alcunchè che lo potesse indurre a rite-
nere probabile quella presenza (sez. IV, n. 10813 del 20
maggio 1987, Rv. 176844).
4. Ciò posto, i giudici di merito hanno correttamente
applicato detti principi in ragione dei fatti accertati nel
processo.
A tal proposito è invero emerso che, nell’effettuare lo
spostamento in una strada alquanto stretta, in salita e in
curva, l’imputato non si era avvalso della collaborazione
dell’altro autista, rimasto a bordo del mezzo, eseguendo la
manovra senza alcuna visibilità dello spazio retrostante,
come risulta dalla perizia espletata. E tanto è suff‌iciente
ad affermare la violazione delle regole di prudenza impo-
ste dall’art. 154 c.d.s., come contestatogli, non essendo
decisivo l’elemento dell’utilizzazione degli specchietti
retrovisori, date le oggettive condizioni dei luoghi. Per di
più, la sentenza di primo grado (si verte in ipotesi di dop-
pia conforme) chiarisce che, ai f‌ini della esecuzione della
manovra e date le dimensioni della strada, gli specchietti
retrovisori del mezzo erano stati reclinati.
Pertanto, la Corte territoriale fa riferimento in tal sen-
so alla "assenza" degli specchietti, con ciò intendendo non
già che il mezzo ne fosse privo, ma che non erano stati
utilizzati nella esecuzione della manovra. Inf‌ine, come
esposto alla luce dei principi richiamati, la presenza della
vittima sulla strada non può in alcun modo essere conside-
rata elemento eccezionale o atipico, trattandosi di centro
abitato e di orario mattutino.
5. Parimenti infondato è il motivo riguardante la du-
rata della sanzione accessoria. È invero consolidato il
principio per cui il giudice che applichi con la sentenza
di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida deve fornire una
motivazione sul punto se la misura si allontani dal minimo
edittale, e non già quando la misura della pena inf‌litta sia
pari al minimo, si discosti di poco o sia molto più vicina al
minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui
è suff‌iciente la motivazione implicita (sez. IV, n. 21194 del
27 marzo 2012, Rv. 252738; sez. IV, n. 21574 del 29 gennaio
2014, Rv. 259211). Nel caso di specie, la durata della so-
spensione è stata disposta in misura assai inferiore alla
media edittale sì che non era necessaria una particolare
motivazione.
6. Si impone dunque il rigetto del ricorso. Segue per
legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 21 FEBBRAIO 2018, N. 4138
PRES. AMENDOLA – EST. SCODITTI – RIC. T. (AVV. ODDO) C. A. S.P.A. (AVV.TI
CILIBERTI E BOERI)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Liquidazione del danno da ritardato adempimento
dell’obbligazione da r.c.a..
. L’obbligazione dell’assicuratore della responsabilità
civile derivante dalla circolazione di veicoli nei con-
fronti della vittima di un sinistro stradale ha natura di
debito di valuta; essa tuttavia, nei limiti del massimale,
va liquidata secondo i criteri propri dei debiti di valore,
perché di valore è l’obbligazione risarcitoria che deter-
mina l’entità del debito indennitario. Quando, invece, il
credito della vittima ecceda il massimale, l’obbligazio-
ne dell’assicuratore del responsabile va liquidata ap-
plicando le regole dettate per le obbligazioni di valuta
dall’art. 1224 c.c.. (c.c., art. 1218; c.c., art. 1224; c.c.,
art. 2056; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 144)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I congiunti di F.N., deceduto a seguito della caduta
dal ciclomotore sui cui procedeva, causata dalla presenza
di terriccio sull’asfalto stradale proveniente dal terreno
di Fe.Di., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di
Sanremo T.C., Fe.Mo. e Fe.Os., eredi del Fe., chiedendo la
condanna al risarcimento del danno. I convenuti chiama-
rono in causa P.M. e R.R., nonché Assicurazioni A. s.p.a..
Il Tribunale adito accolse la domanda attorea e quella di
chiamata in garanzia dell’assicuratore, rigettando quella
nei confronti degli altri terzi chiamati. Avverso detta sen-
tenza proposero appello T.C., Fe.Mo. e Fe.Os., nonché A.,
L.A. d’Italia s.p.a.. Con sentenza di data 30 giugno 2016
la Corte d’appello di Genova rigettò gli appelli. Osservò la
corte territoriale, per quanto qui rileva, che lungo il trat-
to stradale in cui si era verif‌icato l’incidente l’asfalto era
sdrucciolevole per la presenza di terriccio proveniente da
una stradina sterrata esistente all’interno del fondo Fe. e
sfociante "in discesa" verso l’asfalto della strada provin-
ciale. Aggiunse che il massimale assicurato poteva essere
superato solo in caso di mala gestio da parte dell’assicura-
tore, nella specie non dedotta nè tantomeno dimostrata.
Ha proposto ricorso per cassazione T.C. sulla base di
tre motivi e resiste con controricorso Generali Italia s.p.a.
(già A., L.A. d’Italia s.p.a.). Il relatore ha ravvisato un’i-
potesi d’inammissibilità del primo motivo e di manifesta
infondatezza del secondo e terzo motivo ricorso. Il Presi-
dente ha f‌issato l’adunanza della Corte e sono seguite le
comunicazioni di rito.
Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 2051
c.c., ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.. Osserva la
ricorrente che, essendo avvenuto il sinistro lungo una stra-
da provinciale, ricorreva quanto meno la responsabilità
concorrente dell’ente proprietario della strada e che non
poteva parlarsi di caso fortuito essendo da tempo nota alla
amministrazione la condizione del tratto di strada.
Il motivo è inammissibile. I motivi di ricorso per cassa-
zione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni
che abbiano già formato oggetto del thema decidendum
nel giudizio di merito, essendo consentito dedurre nuovi
tesi giuridiche e nuovi prof‌ili di difesa solo quando esse si
fondano su elementi di fatto già dedotti dinanzi al giudice
di merito e per i quali non sia perciò necessario procedere
ad un nuovo accertamento (Cass. 9 maggio 2000, n. 5845; 5
giugno 2003, n. 8993). In violazione dell’art. 366 comma 1,
n. 6, c.p.c., la ricorrente non ha specif‌icatamente indicato
se ed in quale sede dei giudizi di merito sia stato dedotto il
fatto impeditivo della responsabilità, concorrente o esclu-
siva, dell’ente provinciale.
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art.
1917 c.c., ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.. Os-
serva la ricorrente che il massimale non può non essere
inteso come da rivalutarsi al momento in cui la copertura
assicurativa viene ad operare.
Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt.
1882, 1277 e 1223 c.c., ai sensi dell’art. 360 comma 1, n.
3, c.p.c.. Osserva la ricorrente che il debito di indennizzo
dell’assicuratore costituisce debito di valore, non di va-
luta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della
perdita subita dall’assicurato, sicchè è suscettibile di ri-
valutazione.
Il secondo ed il terzo motivo, da valutare unitariamen-
te, sono manifestamente infondati.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbli-
gazione dell’assicuratore ex art. 1917 c.c., dà luogo ad un
credito di valuta e non di valore, il quale sorge quando sia
divenuto liquido ed esigibile il debito dell’assicurato nei
confronti del danneggiato (tuttavia l’assicurato, che a cau-
sa del ritardo ingiustif‌icato nella liquidazione del danno
debba pagare al terzo danneggiato una somma maggiore
di quella che avrebbe corrisposto all’epoca del sinistro, va
indennizzato del danno derivante dalla svalutazione mo-
netaria causata dal ritardo nella liquidazione, anche oltre
i limiti del massimale - Cass. 23 giugno 2014, n. 14199; 13
marzo 2009, n. 6155). È stato in particolare precisato, con
riferimento alla responsabilità civile derivante dalla circo-
lazione di veicoli, che l’obbligazione dell’assicuratore nei
confronti della vittima di un sinistro stradale ha natura
di debito di valuta e che nei limiti del massimale la detta
obbligazione va liquidata secondo i criteri propri dei debiti
di valore, perché di valore è l’obbligazione risarcitoria che
determina l’entità del debito indennitario; quando, invece,
il credito della vittima ecceda il massimale, l’obbligazione
dell’assicuratore del responsabile va liquidata applicando
le regole dettate per le obbligazioni di valuta dall’art. 1224
c.c. (Cass. 19 aprile 2011, n. 8988).
Ha invece natura pura e semplice di credito di valore, ed è
soggetto ad automatica rivalutazione, l’indennizzo nel caso di
assicurazione contro i danni (Cass. 28 luglio 2015, n. 15868).
Come accertato dal giudice di merito, nel caso di spe-
cie ricorre un’assicurazione della responsabilità civile, sic-
chè valgono le regole sopra richiamate.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha ag-
giunto del T.U. di cui all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di
versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unif‌icato pari a quello dovu-
to per la stessa impugnazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 9 FEBBRAIO 2018, N. 6497
(UD. 9 GENNAIO 2018)
PRES. CIAMPI – EST. PEZZELLA – P.M. PICARDI (CONF.) – RIC. B.
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità di analisi del sangue y Libertà di scelta da
parte del personale medico y Conf‌igurabiltà y Limi-
ti.
. Nel reato di guida in stato di ebbrezza, ai f‌ini dell’ac-
certamento della concentrazione alcolica il codice
della strada e il relativo regolamento non prescrivono
alcuna particolare modalità di analisi del sangue la-
sciando al personale medico libertà di scelta nel me-
todo da usare purchè sia scientif‌icamente corretto.
(nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Nella sentenza Cass. pen., sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 48284,
pubblicata solo in motivazione in www.latribunaplus.it, si preci-
sa come, in relazione alla metodologia delle analisi del sangue per
l’accertamento del tasso alcolemico, pur potendo quella enzimatica
evidenziare altri tipi di alcool nell’organismo oltre a quello etilico, la
potenziale discordanza percentuale in ribasso tra i risultati del me-
todo enzimatico e di quello gascromatograf‌ico, ritenuto da taluni più
preciso, determina una possibile decurtazione al massimo del 20%
del tasso alcolemico emerso con l’indagine enzimatica. In genere,
nel senso che l’esame strumentale non costituisce una prova legale
e l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base
ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art.
186 cod. strada, v. Cass. pen., sez. IV, 29 maggio 2014, n. 22239, in
questa Rivista 2014, 816 e Cass. pen., sez. IV, 12 luglio 2013, n. 30231,
ivi 2013, 1117.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Firenze, pronunciando nei
confronti dell’odierno ricorrente B.A., con sentenza del
6 novembre 2015, sull’appello proposto dall’imputato, ha
confermato la sentenza emessa il 23 aprile 2013 con cui il
Tribunale di Livorno, l’aveva condannato alla pena di anni
uno e mesi quattro di arresto ed curo 8000 di ammenda,
con i doppi benef‌ici ma con revoca della patente di guida
e conf‌isca del veicolo, per il reato di cui all’art. 186 c.d.s.,
comma 2, lett. c) e commi 2 bis e 2 sexies da lui commesso
per avere il (omissis) guidato un veicolo in stato di ebbrez-
za, con un tasso alcoolemico pari a 2,13 g/l, di notte e pro-
vocando un incidente stradale; egli veniva invece assolto
dal reato di cui all’art. 187 c.d.s. che gli era stato contesta-
to per avere guidato, nelle medesime circostanze, in stato
di alterazione provocato dall’uso di sostanze stupefacenti.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT