Corte di Cassazione Penale sez. IV, 18 aprile 2018, n. 17390 (ud. 21 febbraio 2018)

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 9/2018
LEGITTIMITÀ
9/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
tempo a disposizione per l’articolazione delle difese, an-
che questo aspetto non affrontato e comunque all’eviden-
za escluso dalle difese articolate in tutti i gradi.
Al riguardo, è suff‌iciente richiamare il principio affer-
mato da questa Corte, secondo cui la nullità della notif‌ica
del verbale di accertamento di violazioni amministrative
è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla propo-
sizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma
della L. n. 689 del 1981, art. 22, atteso che l’art. 18, comma
4, della stessa legge, disponendo che la notif‌icazione è ese-
guita nelle forme richieste dall’art. 14, il quale al quarto
comma richiama le modalità previste dal codice di rito,
rende applicabile l’art. 160 del codice, che fa salva l’appli-
cazione dell’art. 156 sulla rilevanza della nullità. (Cass. n.
11548 del 2007).
È, inoltre, appena il caso di rilevare che il K. nel pro-
porre opposizione al verbale di contestazione di violazione
del codice della strada ha dedotto quale unico motivo la
sola invalidità della notif‌icazione del verbale di accerta-
mento, ragione per la quale il ricorso è stato dal giudice
del gravame respinto nel merito, secondo le regole proprie
del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un
giudizio di accertamento della pretesa punitiva della P.A.,
il cui oggetto è delimitato, per l’opponente, dalla causa pe-
tendi fatta valere con l’opposizione stessa (Cass. n. 656 del
2010; Cass. n. 217 del 2006).
In conclusione il ricorso principale e quello incidentale
devono pertanto essere respinti.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, se-
guono la soccombenza sostanziale.
Poichè i ricorsi - principale ed incidentale - sono stati
proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e sono stati ri-
gettati, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13,
comma 1 quater, del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte
sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif‌icato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 18 APRILE 2018, N. 17390
(UD. 21 FEBBRAIO 2018)
PRES. DI SALVO – EST. MENICHETTI – P.M. ANGELILLIS (CONF.) – RIC. P.C. IN
PROC. C.
Responsabilità da sinistri stradali y Caso for-
tuito y Abbagliamento da raggi solari y Esclusione y
Doveri del conducente y Obbligo di ridurre la velo-
cità e arrestare la marcia del veicolo y Sussistenza y
Inosservanza y Conseguenze.
. In tema di circolazione stradale, l’abbagliamento da
raggi solari del conducente di un automezzo non inte-
gra un caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale
responsabilità per i danni che ne siano derivati alle
persone. In una tale situazione (di abbagliamento) il
conducente è tenuto a ridurre la velocità e anche ad
interrompere la marcia, adottando opportune cautele
onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l’in-
sorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli
effetti del fenomeno impeditivo della visibilità. (c.p.,
art. 45) (1)
(1) La sentenza in commento ripropone il medesimo principio della
lontana Cass. pen., sez. IV, 13 luglio 1989, n. 10337, in questa Rivista
1990, 311. Si veda, inoltre, Cass. pen., sez. IV, 11 agosto 1992, n. 8928,
ivi 1993, 321, secondo cui l’abbagliamento provocato dai raggi solari
è una circostanza irrilevante agli effetti della conf‌igurabilità della
colpa, trattandosi di un fenomeno naturale e prevedibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Caltanissetta, su impugnazio-
ne della parte civile, confermava l’assoluzione pronuncia-
ta dal G.i.p. del Tribunale di Enna nei confronti di C.G.,
il relazione al reato di omicidio colposo, aggravato dalla
violazione delle norme in materia di circolazione stradale.
2. Secondo la ricostruzione in fatto operata dai giu-
dici di merito - sulla scorta degli elementi probatori
emersi all’esito delle indagini preliminari - il C., nel tar-
do pomeriggio del (omissis), percorreva la strada statale
(omissis), in una zona di campagna del territorio comu-
nale di (omissis), ed accecato dal sole calante riduceva
la velocità portandola a circa 20 km/h. In quel frangente
l’auto veniva urtata nella parte posteriore dalla moto di
Ce.Ca., che di fronte all’ostacolo perdeva il controllo del
mezzo, proiettando sulla sede stradale la moglie Co.Ro.,
che viaggiava con lui quale trasportata, e ciò anche in ra-
gione dell’impatto con la moto del fratello Ce.Gi., che del
pari non riusciva ad evitare l’ostacolo e ad effettuare una
manovra di frenata in sicurezza. La Co. riportava a seguito
della caduta gravissime lesioni e decedeva poco dopo per
arresto cardio-circolatorio.
Rilevava la Corte di Caltanissetta che l’assunto dell’ap-
pellante, secondo il quale il C. si sarebbe spostato con il
proprio veicolo verso il centro della strada, rendendo inevi-
tabile la collisione da parte dei due motociclisti, non aveva
trovato conferma nella compiuta istruttoria: il consulente
tecnico del P.M., esaminato anche in sede di appello, ave-
va infatti chiarito che non era stato possibile stabilire la
velocità di marcia del C. prima che questi rallentasse, nè
l’esatta posizione della sua auto e delle due moto in stato
di quiete dopo l’impatto, e neppure se a seguito dell’urto
l’auto dell’imputato avesse percorso alcuni metri, e ciò an-
che perché i Carabinieri intervenuti sul posto non avevano
scattato fotograf‌ie. L’unica certezza era che la visibilità,
all’ora in cui si era verif‌icato l’incidente ed in quel tratto
di strada, era compromessa dal riverbero del sole calante
e che l’imputato aveva per tale ragione rallentato f‌ino alla
velocità di circa 20 km/h. Osservava il Collegio che tale
condotta di guida non costituiva violazione degli artt. 140
e 141 c.d.s., poichè l’immediato arresto del mezzo, indicato
dall’appellante come unica modalità prudenziale, avrebbe
potuto in concreto creare una situazione ancor più perico-
losa, in una strada così traff‌icata, con veicoli che seguiva-
no a distanza ravvicinata l’auto del C., tenuto pure conto
che, come emerso dalle foto in atti, il tratto interessato
dal sinistro non aveva corsie di emergenza che consen-
tissero di uscire da quella di marcia, ed anzi presentava
alti cespugli che impedivano all’automobilista persino di
accostare a destra. Affermava ancora la Corte di merito
che neppure era stato possibile stabilire con certezza la
traiettoria delle due moto e dunque verif‌icare se l’auto
del C., qualora ferma sul margine destro della carreggia-
ta, avrebbe evitato di essere impattata dai veicoli che la
seguivano: sicuramente anche i fratelli Ce. erano rimasti
abbagliati dal sole e non risultava nè che avessero frenato
nè che avessero posto in essere una qualche manovra di
emergenza per evitare la collisione. Dunque, non essendo
nota nè la traiettoria del C., nè quella della moto guidata
dal Ce.Ca., nè se questa avesse mantenuto la distanza di
sicurezza con il veicolo che la precedeva, non era possibile
stabilire un rapporto di causalità tra la condotta dell’im-
putato e l’evento mortale.
3. Ha proposto ricorso la parte civile, a mezzo del di-
fensore di f‌iducia e procuratore speciale, per due distinti
motivi.
3.1. Con il primo motivo, lamenta inosservanza ed erro-
nea applicazione degli artt. 589, 40 e 41 c.p., nonché degli
artt. 140, 141, 143, 154 e 157 c.d.s.. La Corte di appello
aveva errato nell’escludere il nesso eziologico tra la con-
dotta di guida del C. ed il decesso della Co.: il decelerare
eccessivo, f‌ino a fermarsi con una sterzata a ridosso della
linea di mezzeria, aveva di fatto posto la vettura di tra-
verso sulla corsia di marcia, così da costituire un ostacolo
imprevedibile ed insormontabile. Operando un giudizio
controfattuale, eliminando tale condotta negligente non
si sarebbe verif‌icato l’impatto, mentre, per altro verso, an-
che un eventuale concorso di colpa dell’odierno ricorrente
per non aver tenuto la distanza di sicurezza, non avrebbe
escluso il nesso di causalità.
3.2. Con il secondo motivo, viene dedotto vizio della
motivazione, per errata, omessa valutazione delle prove
assunte e per non avere la Corte territoriale fornito ade-
guata risposta a specif‌ici motivi di gravame. Il Collegio non
aveva tenuto conto dei rilievi e delle fotograf‌ie effettuate
dai Carabinieri, dalle quali si evinceva che i veicoli, in po-
sizione di quiete, erano uno attaccato all’altro e che la vet-
tura era posta di traverso rispetto alla linea di mezzeria, e
neppure delle dichiarazioni rese dal consulente del P.M.,
esaminato in appello, il quale aveva affermato che la moto
procedeva a velocità molto bassa e che l’incidente non era
avvenuto per il mancato rispetto della distanza di sicurez-
za, ma per il repentino rallentamento e spostamento al
centro del conducente dell’auto. Vi era stata quindi una
ricostruzione dei fatti non corrispondente agli elementi di
prova a disposizione. Evidente poi la violazione, da par-
te del C., delle norme in materia di circolazione stradale,
poichè la vettura aveva creato intralcio al normale f‌lusso
della circolazione.
4. Il C. ha depositato memoria difensiva con la quale
chiede la declaratoria di l’inammissibilità del ricorso. Evi-
denzia che il procuratore speciale della parte civile Avv. Lo
Furno, sottoscrittore del ricorso, è stato nominato senza
previa revoca del precedente difensore e procuratore spe-
ciale e dunque in violazione dell’art. 100 c.p.p., con ineff‌ica-
cia della nomina medesima ex art. 24 disp. att. c.p.p.. Per il
resto osserva che la parte civile propone una ricostruzione
alternativa dei fatti, non ammissibile in sede di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è ammissibile ma non è fondato.
2. Quanto alla eccezione prospettata dall’imputato nel-
la memoria difensiva, deve infatti osservarsi che la parte
civile ha nominato un difensore per la proposizione del ri-
corso per cassazione e che solo in mancanza di una nomi-
na specif‌ica il difensore è quello che ha assistito la parte
nell’ultimo giudizio, purchè iscritto nell’albo speciale di
questa Corte (art. 613 comma 2, c.p.p.).
La giurisprudenza richiamata dall’imputato a sostegno
della sua tesi non è pertinente: la menzionata sentenza
(sez. IV, n. 4283 del 10 gennaio 2013, Rv. 254487), da cui
dovrebbe trarsi il principio della necessità della revoca
della precedente nomina, attiene ad una ipotesi del tutto
diversa, e si riferisce ai motivi nuovi avanzati con memoria
difensiva dal secondo difensore di una parte civile, senza
che fosse stato revocato il precedente difensore e procu-
ratore speciale che aveva presentato l’originario ricorso.
3. Tanto premesso e passando all’esame dei motivi di
ricorso - che possono essere analizzati congiuntamente, in
quanto attengono tutti alla ricostruzione della dinamica del
fatto ed alla motivazione della pronuncia assolutoria - ritie-
ne il Collegio che l’impugnata sentenza non meriti censure.
I giudici di merito hanno evidenziato le lacune investi-
gative dovute ai rilievi parziali dei Carabinieri intervenuti
sul luogo dell’incidente, i quali avevano comunque accer-
tato che l’auto condotta dall’imputato non aveva effettua-
to brusche frenate, nè era stata tamponata con energia
dalla moto che la seguiva.
Ulteriore dato certo, riscontrato dal consulente nomi-
nato dal P.M., che in quel tratto di strada, nella stagione e
nell’orario in cui si era verif‌icato il sinistro, la luminosità
per effetto del bagliore solare era accecante, circostanza
che ha portato prima il Tribunale e poi la Corte territoriale
ad escludere la sussistenza dell’addebito di colpa mosso al
C.: l’aver egli ridotto l’andatura di marcia f‌ino ad una velo-
cità non superiore ai 20 km/h, così da costituire intralcio
alla circolazione stradale, in violazione dell’art. 141 c.d.s.,
comma 6, era infatti un comportamento adeguato alle cir-
costanze di tempo e di luogo. Invero - hanno argomentato
ancora, in maniera corretta, i giudici di merito - il richiama-
to precetto del codice della strada detta una regola di guida
da rispettare in condizioni di normalità e non anche quando
la visibilità, per nebbia o per altri fattori atmosferici, come
il sole accecante, renda particolarmente diff‌icoltosa la cir-
colazione, tanto che l’art. 141 c.d.s., comma 3, impone al
conducente di regolare la velocità in caso di insuff‌iciente
visibilità per condizioni atmosferiche od altre cause.
L’impugnata sentenza si è soffermata altresì nella ricer-
ca di quale diversa condotta avrebbe dovuto tenere l’impu-

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