Corte di Cassazione Penale sez. IV, 12 giugno 2018, n. 26857 (ud. 29 maggio 2018)

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 9/2018
LEGITTIMITÀ
9/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
L’accoglimento del ricorso rende superata la subor-
dinata richiesta di sollevare eccezione di legittimità co-
stituzionale dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. perchè non
rilevante.
5. Ne consegue l’annullamento della sentenza impu-
gnata limitatamente all’omessa statuizione di sospensione
della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Gorizia
che dovrà applicare la suddetta sanzione amministrativa
determinandone la durata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 12 GIUGNO 2018, N. 26857
(UD. 29 MAGGIO 2018)
PRES. PICCIALLI – EST. CENCI – P.M. TAMPIERI (PARZ. DIFF.) – RIC. V.
Omicidio y Stradale y Nuova disciplina y Guida in
stato di ebbrezza alcoolica y Condotta autonoma y
Esclusione y Circostanza aggravante dei reati di cui
agli artt. 589-bis, comma 1, e 590-bis, comma 1, c.p.
y Sussistenza y Applicazione della disciplina sul re-
ato complesso y Sussistenza.
. Nel caso in cui si contesti all’imputato di essersi, dopo
il 25 marzo 2016 (data di entrata in vigore della legge
n. 41 del 2016), posto alla guida di un veicolo a motore
in stato di ebbrezza e di avere in tale stato cagionato,
per colpa, la morte di una o più persone - ovvero lesioni
gravi o gravissime alle stesse - dovrà prendersi atto che
la condotta di guida in stato di ebbrezza alcoolica viene
a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza
aggravante dei reati di cui agli artt. 589-bis, comma 1,
e 590-bis, comma 1, c.p., con conseguente necessaria
applicazione della disciplina sul reato complesso ai
sensi dell’art. 84, comma 1, c.p., ed esclusione invece
dell’applicabilità di quella generale sul concorso di rea-
ti. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 186; c.p., art. 84; c.p.,
art. 589 bis; c.p., art. 590 bis) (1)
(1) In seguito all’introduzione, ex art. 1, commi 1 e 2, della L. n. 41
del 2016, delle fattispecie autonome dell’omicidio stradale e delle
lesioni personali stradali gravi o gravissime non può più sussistere il
concorso materiale tra l’omicidio colposo qualif‌icato dalla circostan-
za aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale,
quando detta violazione dia di per sé luogo ad un illecito contravven-
zionale, e la contravvenzione di guida sotto l’inf‌luenza di sostanze
stupefacenti, come sostenuto dalla precedente giurisprudenza: Cass.
pen., sez. IV, 19 gennaio 2016, n. 1880, in questa Rivista 2016; 287;
Cass. pen., sez. IV, 30 novembre 2012, n. 46441, ivi 2013, 522 e Cass.
pen., sez. IV, 28 gennaio 2010, n. 3559, ivi 2010, 613. In dottrina, v.
FRANCESCO BARTOLINI, L’ omicidio stradale - Analisi ragionata
dei nuovi reati stradali introdotti dalla L. 23 marzo 2016, n. 41, ed.
La Tribuna; GIOVANNI FONTANA, Omicidio e lesioni stradali: consi-
derazioni sulla riforma, in questa Rivista 2016, 471.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Torino il 15 maggio 2016, in
parziale riforma della sentenza emessa il 19 ottobre 2016
all’esito del giudizio abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di
Alessandria, con la quale M.V. era stato ritenuto responsa-
bile dei reati di omicidio colposo stradale, fatto commesso
in stato di ebbrezza alcoolica ai sensi dell’art. 186, comma
2, lett. b), del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (capo A), e
di lesioni colpose stradali gravi, fatto commesso in stato
di ebbrezza alcoolica ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett.
b), del D.L.vo n. 285 del 1992 (capo B), entrambi posti
in essere con colpa sia generica che specif‌ica, consistita
in plurime violazioni del codice della strada, ed inoltre di
guida in stato di ebbrezza alcoolica, fatto aggravato dalla
causazione di incidente stradale (capo C: art. 186, commi
2, lett. b, e 2-bis, del D.L.vo n. 285 del 1992), e conseguen-
temente, ritenuti i primi due reati commessi in concorso
formale, ai sensi dell’art. 589-bis, comma 8, c.p., era stato
condannato alla pena ritenuta di giustizia, senza circo-
stanze attenuanti generiche ma con quella di cui all’art.
589-bis, comma 7, c.p. (in ragione della concorrente colpa
di una delle vittime) e con la diminuente per il rito, oltre
a sanzioni accessorie, ha rideterminato, riducendola, la
pena, limitatamente a quella applicata per i reati di cui ai
capi A) e B); con conferma nel resto.
2. Dalle sentenze di merito si traggono le seguenti in-
formazioni.
La mattina del 15 maggio 2016 l’imputato, che ha reso
sostanziale confessione, conducendo in stato di ebbrezza
alcoolica una vettura Ford Fiesta in autostrada a velo-
cità superiore al consentito, senza tenere la distanza di
sicurezza, colto da un “colpo di sonno”, ha tamponato la
vettura Citroen C2 che lo precedeva nello stesso senso di
marcia e che era condotta da M.B. e con bordo P.B., seduta
sul sedile posteriore, e Si.Bo., trasportato sul sedile ante-
riore destro. In conseguenza del violento impatto, la Citro-
en è f‌inita in una scarpata fuori dalla sede stradale: P.B.,
che non era assicurata con la cintura di sicurezza, è stata
sbalzata fuori ed è morta per le gravissime lesioni, mentre
Si.Bo. ha riportato gravi lesioni, che ne hanno messo in
pericolo la vita.
I prof‌ili di colpa generica sono stati individuati in im-
prudenza, negligenza ed imperizia, per essersi cioè M.V.
messo alla guida nelle prima ore del mattino dopo aver
trascorso quasi l’intera notte, tranne un breve periodo,
sveglio, avere bevuto molto vino ed essersi addormenta-
to al volante. Quelli di colpa specif‌ica nella violazione di
plurimi precetti del codice della strada, posti dagli artt.
140, 141, 142, 149 e 186 del D.L.vo n. 285 del 1992 (rispet-
tivamente: condotta di guida pericolosa, velocità non ade-
guata, velocità superiore al limite, mancato rispetto della
distanza di sicurezza, avere guidato in stato di ebbrezza
alcoolica).
Oltre ai due delitti di omicidio stradale e di lesioni stra-
dali gravi, entrambi aggravati dall’essersi posto alla guida
in stato di ebbrezza alcoolica ex art. 186, comma 2, lett.
b), del D.L.vo n. 285 del 1992 (artt. 589-bis, comma 4, e
590 -bis, comma 4, del D.L.vo n. 285 del 1992), l’imputato è
stato riconosciuto colpevole anche della contravvenzione
di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), del D.L.vo n. 285 del
1992, essendo risultato alle due misurazioni un tasso alco-
olemico superiore al consentito, pari a 1,03 grammi/litro
alla prima misurazione e a 1,10 g/l alla seconda.
3. Ricorre tempestivamente per la cassazione della
sentenza l’imputato, tramite difensore, aff‌idandosi a due
motivi, con i quali denunzia promiscuamente violazione di
legge e difetto motivazionale.
3.1. Con il primo motivo, in particolare, censura l’omes-
so riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
che erano state invocate dalla difesa sia nella discussione
all’esito del giudizio di primo grado che nell’atto di appello.
Segnala il ricorrente che il Tribunale e la Corte di ap-
pello hanno negato le attenuanti di cui all’art. 62-bis c.p.
svolgendo ragionamenti non del tutto sovrapponibili ma
- si assume - entrambi erronei ed illegittimi.
3.1.1. Quanto al Tribunale, ha valorizzato l’elevato grado
della colpa (art. 133, comma 1, n. 3, c.p.) e la pregressa vio-
lazione da parte dell’imputato dell’art. 186, comma 2, lett.
c), del D.L.vo n. 285 del 1992, fatto commesso in preceden-
za (il 10 novembre 2014) rispetto ai fatti per cui è processo
(occorsi il 15 maggio 2016) ma giudicato solo successiva-
mente (il 16 maggio 2017), e trattato - si assume - come un
vero e proprio precedente in senso stretto mentre, in real-
tà, mancando un accertamento giudiziale, esso sarebbe da
considerare un mero antecedente storico fenomenico che,
dunque, secondo il ricorrente, non avrebbe rilievo ai f‌ini
della valutazione sulla capacità a delinquere.
3.1.2. Quanto alla Corte di appello, secondo il ricor-
rente, ha trascurato di considerare positivamente la cir-
costanza che, come documentato dalla difesa mediante
produzione documentale nel corso del giudizio di appello,
il fatto commesso il 10 novembre 2014 è stato giudicato
con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Pavia del 16 mag-
gio 2017, che ha applicato a M.V. la pena concordata con
il P.M. ex art. 444 c.p.p., sostituita con il lavoro di pubbli-
ca utilità presso la Croce Rossa Italiana. L’applicazione di
tale istituto deve comportare - segnala il ricorrente - nel
caso di esito positivo della messa alla prova l’estinzione
del reato, con la conseguenza che, anche sotto tale pro-
f‌ilo, non può considerarsi il fatto storico in questione
quale “precedente” in senso tecnico ma, al più, una mera
pendenza giudiziaria, peraltro conclusa con sentenza di
patteggiamento, che, però, non è equiparabile ad una sen-
tenza di condanna vera e propria. Di tutto ciò la Corte di
appello - lamenta il ricorrente non ha tenuto conto.
3.1.3. Entrambi i decidenti di merito hanno, poi, valo-
rizzato in senso negativo il comportamento processuale
dell’imputato, che ha tentato di minimizzare la propria
condotta, in contrasto con dati oggettivi, in particolare di-
chiarando: di avere la notte prima dell’incidente riposato
in auto ma per un periodo di tempo di durata superiore
a quello, troppo breve, in effetti, emerso; di avere bevuto
una quantità di vino inferiore a quello, in realtà, ingerito;
e di avere smesso di bere prima dell’ora sino alla quale,
invece, ha continuato ad ingerire alcool.
3.1.4. Ebbene, i ragionamenti svolti sul punto dai Giudi-
ci di merito sarebbero basati su - peraltro non convergenti
- incondivisibili valutazioni circa la c.d. curva alcoolime-
trica di assorbimento dell’alcool e sulle dichiarazioni di
un teste, R.G., che ha trascorso la notte prima dell’inci-
dente insieme all’imputato girovagando e bevendo, e che,
però, secondo il ricorrente, non sarebbe attendibile per-
chè avrebbe dormito durante tutto il viaggio fatto a bordo
dell’auto condotta dall’imputato e perchè potrebbe avere
un ricordo non preciso dell’accaduto a causa delle condi-
zioni psico-f‌isiche in quel momento alterate.
In fondo, secondo il ricorrente, l’imputato avrebbe
soltanto commesso una leggerezza e, quindi, anche in ra-
gione dell’incensuratezza, del buon inserimento sociale e
lavorativo e del comportamento processuale di ammissio-
ne dei fatti, sarebbe stato meritevole del riconoscimento
delle attenuanti generiche.
3.2. Con l’ulteriore motivo il ricorrente denunzia viola-
zione di legge (artt. 84 e 589-bis c.p. e 186, comma 2, del
D.L.vo n. 285 del 1992) ed omissione di pronunzia rispetto
al contenuto della memoria difensiva del 29 maggio 2017.
Si assume, infatti, violata la disciplina codicistica del
reato complesso (art. 84 c.p.), tale essendo il rapporto tra
omicidio stradale aggravato ex art. 589-bis, comma 4, c.p.,
e guida in stato di ebbrezza alcoolica ai sensi dell’art. 186,
comma 2, lett. b), e comma 2-bis, del D.L.vo n. 285 del 1992.
Evidenzia, infatti, il ricorrente che, mentre sino all’in-
troduzione dell’omicidio stradale (ad opera dell’art. 1,
comma 1, della legge 23 marzo 2016, n. 41, in vigore dal 25
marzo 2016) la giurisprudenza riteneva che concorressero
il delitto di omicidio colposo e la contravvenzione di guida
in stato di ebbrezza, a diversa conclusione dovrebbe, inve-
ce, giungersi oggi, come peraltro in qualche misura già af-
fermato nella parte motiva della recente decisione di sez.
IV, n. 2403 del 15 dicembre 2016, dep. 2017, ric. Minutillo.
Ove, infatti, si dovesse ritenere che l’omicidio stradale e le
lesioni stradali non dovessero integrare un’ipotesi di rea-
to complesso, con assorbimento dell’ipotesi di cui all’art.
186, comma 2, del D.L.vo n. 285 del 1992, il medesimo fatto
storico, porsi cioè alla guida in stato di ebbrezza, sarebbe
addebitato all’agente per due volte, in violazione del divie-
to del bis in idem sostanziale.
Si denunzia, in ogni caso, omissione di pronunzia, per
avere la Corte di appello totalmente trascurato di prende-
re in considerazione la questione, che era stata posta dalla
difesa nella memoria in data 29 maggio 2017 (alla p. 5) per
l’udienza del 5 giugno 2017.
Si chiede, in def‌initiva, l’annullamento della sentenza
impugnata.
3.3. Con memoria del 10 maggio 2018 il difensore di M.V.
ha insistito per l’accoglimento del ricorso, segnalando che
in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza commesso
il 10 novembre 2014 il G.i.p. del Tribunale di Pavia con sen-
tenza del 16 maggio 2017 ha applicato, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., la pena concordata tra le parti, sostituita con il lavoro
di pubblica utilità, e che con ordinanza del 27 aprile 2018 il
reato è stato dichiarato estinto per svolgimento positivo ai
sensi dell’art. 186, comma 9-bis, del D.L.vo n. 285 del 1992:
in conseguenza, l’episodio dello novembre 2014 non potreb-
be tecnicamente - essere giudicato un precedente specif‌ico
da considerare nella valutazione della personalità dell’im-
putato ai f‌ini della concessione o meno delle circostanze at-
tenuanti generiche (alla memoria sono allegate la sentenza
del 16 maggio 2017 e l’ordinanza del 27 aprile 2018).

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