Corte di Cassazione Penale sez. IV, 25 giugno 2018, n. 29179 (ud. 23 maggio 2018)

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 9/2018
LEGITTIMITÀ
9/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
lità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione
all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha f‌issato
l’adunanza della camera di consiglio.
La ricorrente An.Li. ha presentato memoria ai sensi
dell’art. 380 bis, comma 2, c. p.c.
I. Il primo motivo del ricorso principale di An.Li. è
inammissibile, in forza dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.,
perchè non si riferisce con specif‌icità alla ratio decidendi
della sentenza impugnata. La ricorrente principale invoca
l’esame delle risultanze probatorie che dimostrerebbero
come la Fiat Panda veniva parcheggiata sulla rampa di
accesso al garage condominiale, ma si tratta di fatto non
decisivo, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in
quanto fatto che non avrebbe ex se portato ad una diversa
soluzione della controversia. Il Tribunale di Foggia non ha
detto che non fosse stato provato l’utilizzo illecito dello
spazio comune da parte dei convenuti, ma ha osservato
come non risultasse dimostrato un conseguente danno
concreto subito dalla condomina Li.
È peraltro del tutto conforme alla giurisprudenza di
questa Corte sostenere che, ove sia provata l’utilizzazione
da parte di uno dei condomini della cosa comune in modo
da impedirne l’uso, anche potenziale, agli altri partecipanti,
possa dirsi risarcibile, in quanto in re ipsa, il danno patri-
moniale per il lucro interrotto, come quello impedito nel
suo potenziale esplicarsi (cfr. Cass. sez. II, 7 agosto 2012, n.
14213; Cass. sez. II, 12 maggio 2010, n. 11486). Non è inve-
ce certamente conf‌igurabile come in re ipsa un danno non
patrimoniale, inteso come disagio psico-f‌isico, conseguente
alla mancata utilizzazione di un’area comune condominiale,
potendosi ammettere il risarcimento del danno non patri-
moniale solo in conseguenza della lesione di interessi della
persona di rango costituzionale, oppure nei casi espressa-
mente previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 2059 c.c., e sem-
pre che si tratti di una lesione grave e di un pregiudizio non
futile (arg. da Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972).
II. Sono del pari infondati il terzo motivo del ricorso
principale di An.Li., l’unico motivo del ricorso incidentale
di A.P. e l’unico motivo del ricorso incidentale di Sa.La. Per
def‌inire la soccombenza tra le rispettive domande e difese
delle parti, ed il correlato principio di causalità degli oneri
processuali, criteri essenziali per la regolazione delle spe-
se di lite (art. 91 c.p.c.), occorre ricordare che An.Li. do-
mandò la condanna dei coniugi A.P. e Sa.La. alla rimozione
dell’autovettura di proprietà del La. ed al risarcimento dei
danni. L’adito Giudice di pace di Cerignola prese atto che
l’automobile era stata rimossa in corso di causa e così def‌i-
nì con pronuncia in rito il rapporto processuale tra l’attrice
e Sa.La., compensando tra loro le spese di lite, statuizione
confermata dal Tribunale di Foggia. Viceversa, all’iniziale
condanna al risarcimento ed alle spese processuali subita
in primo grado da A.P., si è sostituita la decisione di appel-
lo che ha rigettato la domanda di risarcimento e compen-
sato le spese di entrambi i gradi. Il Tribunale ha valutato
in proposito come il La. avesse comunque causato la lite,
mentre l’appello della P. fosse stato in parte accolto. Si era
comunque verif‌icata tra le parti una situazione di recipro-
ca parziale soccombenza, che autonomamente giustif‌ica-
va la compensazione delle spese, visto che la domanda
proposta da An.Li., articolata in più capi, era risultata in
sostanza fondata quanto alla rimozione dell’occupazione
lesiva dell’area condominiale (domanda non accolta nel
merito solo per effetto della spontanea restitutio in inte-
grum eseguita dai convenuti in corso di giudizio), men-
tre era stata respinta nei suoi prof‌ili risarcitori. Trovando
comunque nella specie applicazione, ratione temporis, il
regime ex art. 92 c.p.c. introdotto dall’art. 2, comma 1, lett.
a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il provvedimento
di compensazione, parziale o totale delle spese “per giusti
motivi” deve essere solo esplicitamente motivato. Ove non
vi abbia provveduto il primo giudice, i giusti motivi, per
colmare il tenore della pronuncia di primo grado, possono
essere indicati, in sede di appello, dal giudice chiamato a
valutare la correttezza della statuizione sulle spese, il qua-
le nell’esercizio del potere di correzione, può dare, entro
i limiti del “devolutum”, un diverso fondamento al dispo-
sitivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass. sez. VI
-2, 28 maggio 2015, n. 11130). In tale regime, la scelta di
compensare le spese processuali rimane riservata al pru-
dente, ma comunque motivato, apprezzamento del giudice
di merito, la cui statuizione non può essere qui utilmente
censurata, poiché non risultano illogiche né contradditto-
rie le ragioni poste dal Tribunale alla base della sua moti-
vazione (Cass. sez. II, 17 maggio 2012, n. 7763).
III. Il ricorso principale e i due ricorsi incidentali van-
no perciò rigettati, compensandosi tra le parti le spese
del giudizio di cassazione in ragione della loro reciproca
soccombenza. Sussistono le condizioni per dare atto - ai
sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del
testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell’ob-
bligo di versamento, da parte della ricorrente principale e
dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unif‌icato pari a quello dovuto per le rispettive
impugnazioni integralmente rigettate. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 25 GIUGNO 2018, N. 29179
(UD. 23 MAGGIO 2018)
PRES. FUMU – EST. BRUNO – P.M. X (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC. S.
Patente y Revoca e sospensione y Sospensione y De-
f‌inizione del procedimento con il rito del patteggia-
mento y Omessa sospensione della patente di guida
ex art. 222 c.d.s. y Ricorso per Cassazione y Propo-
sto dal P.M. y Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis,
c.p.p., introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 y
Esclusione y Disciplina generale di cui all’art. 606,
comma 2, c.p.p. y Sussistenza y Ragioni.
. In tema di reati commessi in violazione delle norme
sulla circolazione stradale, nel caso in cui il giudice, ac-
cogliendo la domanda di patteggiamento, abbia omesso
di disporre la sospensione della patente di guida previ-
sta dall’art. 222 c.d.s., il pubblico ministero può propor-
re ricorso per cassazione secondo la disciplina genera-
le dettata dall’art. 606, comma 2, c.p.p. e non ai sensi
dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dalla L. 23
giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere
autonomo della sanzione amministrativa, non ricondu-
cibile alle categorie della pena e delle misure di sicu-
rezza indicate nella richiamata norma. (Mass. Redaz.)
(nuovo c.s., art. 222; c.p.p., art. 448; c.p.p., art. 606) (1)
(1) Con sentenza Cass. pen., sez. IV, 31 ottobre 2017, n. 50060, pub-
blicata per esteso in Arch. giur. circ. ass. e resp. 2018, 224, la S.C.
ha affermato che in caso di omicidio colposo commesso con viola-
zione delle norme sulla circolazione stradale, con la sentenza di
"patteggiamento" il giudice deve comunque applicare la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
prevista dall’art. 222 cod. strada, in quanto il divieto, eccezionale, di
cui all’art. 445 cod. proc. pen. è limitato alle pene accessorie ed alle
misure di sicurezza diverse dalla conf‌isca obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. All’esito di giudizio svoltosi nelle forme del rito del
patteggiamento, il G.u.p. presso il Tribunale di Gorizia,
con sentenza del 26 settembre 2017 ha applicato a S.G. la
pena di anni uno di reclusione, per il reato di cui all’art.
589, comma 1 e 2, c.p., concesse le circostanze attenuanti
generiche equivalenti all’aggravante della violazione delle
norme sulla circolazione stradale.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazio-
ne il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
d’appello di Trieste, deducendo violazione di legge in rela-
zione all’art. 222, comma 2, cod. strada. Rileva nell’atto di
ricorso che il giudice, accogliendo la domanda di applica-
zione concordata della pena avanzata dalle parti, ha omesso
di disporre a carico dell’imputato l’applicazione della san-
zione amministrativa accessoria della sospensione della pa-
tente di guida, prevista dall’art. 222 cod. strada, incorrendo
in una parziale illegittimità della decisione, non emendabi-
le attraverso un’eventuale procedura di correzione di errore
materiale, attesa la discrezionalità aff‌idata al Giudice nella
determinazione della durata della sospensione.
Non osterebbe all’ammissibilità della impugnazione il
recente disposto di cui all’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.,
come introdotto dalla L. 103/2017, dal momento che la
censura elevata non riguarda specif‌icamente le statuizioni
contenute nella sentenza di patteggiamento, bensì la man-
cata applicazione della disposizione di legge che impone
una sanzione accessoria estranea all’accordo delle parti.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione
nella motivata requisitoria scritta chiedeva, in accoglimen-
to del ricorso, l’annullamento della sentenza impugnata
limitatamente alla omessa applicazione della sospensione
della patente di guida con rinvio al Tribunale di Gorizia.
In subordine, chiedeva che venisse sollevata questione di
legittimità costituzionale dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. In caso di omicidio colposo commesso con violazione
delle norme sulla circolazione stradale, con la sentenza
di “patteggiamento” il giudice deve comunque applicare
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida prevista dall’art. 222 cod. strada, in
quanto il divieto di cui all’art. 445, c.p.p., di carattere ecce-
zionale, è limitato alle sole pene accessorie ed alle misure
di sicurezza diverse dalla conf‌isca obbligatoria (così sez.
IV, n. 50060 del 4 ottobre 2017, Rv. 271326).
Nella motivazione della pronuncia appena citata, que-
sta Corte ha precisato, sulla scia di precedenti conformi,
che nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affer-
mazione della responsabilità dell’imputato, si procede co-
munque all’accertamento del reato, sia pure in una forma
“sui generis”, sulla base della descrizione del fatto reato
contenuta nel capo d’imputazione e non contestata dalle
parti che hanno avanzato la richiesta.
Pertanto, il giudice deve applicare la sospensione della
patente di guida in via autonoma, indipendentemente
dalla volontà delle parti, trattandosi di statuizione sottrat-
ta al loro accordo.
È d’uopo considerare che le sanzioni amministrative
accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le
distinguono dalla pena, a cui non è possibile in alcun modo
equipararle, neppure sulla scorta della mera, eventuale ri-
correnza di caratteri comuni (Corte cost. sent. 49/2015).
Proprio in ragione di tale natura, esse si collocano al di
fuori della sfera di operatività dell’accordo che investe il
patteggiamento propriamente detto.
3. Pertanto, sebbene il ricorso promosso dal Procuratore
Generale, sia soggetto ratione temporis, in base al criterio
di cui all’art. 1, comma 51, della legge n. 103 del 2017, alla
disciplina dettata dall’art. 448, c.p.p. nella nuova formu-
lazione, in quanto la richiesta di applicazione della pena
risale ad epoca successiva al 3 agosto 2017, è doveroso ac-
cedere alla richiesta formulata dal ricorrente disponendo
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Come è noto, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.,
nella formulazione introdotta dalla legge n. 103 del 2017,
il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponi-
bile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà
dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sen-
tenza, all’erronea qualif‌icazione giuridica del fatto, all’ille-
galità della pena o della misura di sicurezza.
Escluso che la sanzione amministrativa della sospen-
sione della patente di guida possa essere ricondotta alle
categorie della pena e della misura di sicurezza elencate
nell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non per questo le statui-
zioni ad essa collegate risultano inoppugnabili.
Dato il carattere di autonomia che connota le determi-
nazioni inerenti alla sanzione amministrativa in parola, si
deve ritenere che le stesse si pongano al di fuori dell’am-
bito di positivizzazione dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Ne consegue che le statuizioni riguardanti la sanzione
amministrativa della sospensione della patente di guida,
contenute nella sentenza non appellabile di patteggia-
mento, potranno formare oggetto di ricorso per Cassa-
zione secondo la disciplina generale dettata dall’art. 606,
comma 2, c.p.p.

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