Corte di Cassazione Penale sez. IV, 19 gennaio 2018, n. 2343 (ud. 29 novembre 2017)

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giur
7-8/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 19 GENNAIO 2018, N. 2343
(UD. 29 NOVEMBRE 2017)
PRES. BLAIOTTA – EST. TORNESI – P.M. GAETA (CONF.) – RIC. M.
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento del
tasso alcolemico y Prelievo di campioni biologici y
Esecuzione presso una struttura sanitaria su ri-
chiesta della polizia giudiziaria y Assenza di motivi
terapeutici y Consenso y Necessità y Esclusione.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo di cam-
pioni biologici (sangue ovvero urine e saliva) compiuto
presso una struttura sanitaria non per motivi terapeu-
tici, ma esclusivamente su richiesta della polizia giudi-
ziaria, al solo f‌ine di accertare il tasso alcolemico del
soggetto per la ricerca della prova della sua colpevolez-
za, non richiede uno specif‌ico consenso dell’interessato,
oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle
operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento.
(nuovo c.s., art. 186; att. c.p.p., art. 114) (1)
(1) In senso conforme, si vedano Cass. pen., sez. IV, 7 dicembre 2017,
n. 54977, in questa Rivista 2018, 431, Cass. pen., sez. IV, 15 gennaio
2014, n. 1522, ivi 2014, 635 e Cass. pen., sez. IV, 7 marzo 2013, n.
10605, ivi 2013, 724. Contra, ovvero nel senso che il prelievo ematico
compiuto presso una struttura sanitaria, esclusivamente su richiesta
della polizia giudiziaria, al f‌ine di accertare il tasso alcolemico e non
per motivi di carattere medico-terapeutico, necessita del preventivo
consenso dell’interessato, tempestivamente informato sulle f‌inalità
del prelievo con la conseguenza che, in mancanza del consenso, i
relativi risultati sono inutilizzabili, v. Cass. pen., sez. IV, 5 maggio
2017, n. 21885, ivi 2017, 493.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza resa in data 10 marzo 2017 la Corte
di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto – con-
fermava la pronuncia con la quale, in data 27 novembre
2014, il Tribunale di Taranto in composizione monocratica
dichiarava M.G. responsabile del reato p.e.p. dall’art. 186
c.d.s., comma 2 e comma 2 bis, lett. c), a lui ascritto per
essere stato colto alla guida dell’autovettura Fiat Punto
targata (omissis) in stato di ebbrezza (tasso alcolemico
pari a 2,6 g/l) provocando un incidente stradale; accertato
in (omissis), il (omissis).
Dalla ricostruzione dell’accaduto emergente dalle sen-
tenze dei giudici di merito risulta accertato che verso le
ore 1,00 del (omissis) M.G., mentre conduceva l’autovettu-
ra Fiat Punto tg. (omissis), andava a collidere con un’au-
tovettura in sosta regolarmente parcheggiata in (omissis),
per poi andare a sbattere contro il muro di un’abitazione,
abbattendo, tra l’altro, una piccola centralina dell’Enel ed
un segnale stradale.
L’imputato veniva trasportato nell’immediatezza al
Pronto Soccorso dell’Ospedale di (omissis) per essere sot-
toposto a cure mediche; venivano riscontrate lesioni per-
sonali con prognosi di giorni venti s.c..
Presso tale struttura era sottoposto ad accertamenti
tossicologici ed etilometrici, su richiesta dei Carabinieri
intervenuti sul luogo del sinistro, dopo essere stati aller-
tati da una telefonata, avendo accertato che il conducente
era già stato trasportato in ospedale. All’esito di tali accer-
tamenti risultava positivo all’uso di sostanze alcoliche per
la presenza di etanolo pari a 2,6 g/l.
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’impu-
tato, a mezzo del difensore di f‌iducia, che deduce i seguen-
ti motivi.
2.1. Inosservanza delle norme processuali stabilite a
pena di nullità e di inutilizzabilità in relazione all’art. 606
c.p.p., lett. c, per violazione dell’art. 191 c.p.p..
Al riguardo il ricorrente evidenzia che la Corte territo-
riale è incorsa in un error in procedendo giacchè ha ille-
gittimamente utilizzato le risultanze dell’esame delle uri-
ne dell’imputato effettuato dai sanitari, esclusivamente su
richiesta della polizia giudiziaria e allo scopo di accertare
la presenza di alcool e/o di droghe, nonostante l’imputato
non abbia prestato il consenso al suddetto esame; non vi
è nemmeno la prova che gli sia stato dato l’avviso circa
la facoltà di farsi assistere da un difensore di f‌iducia ai
sensi dell’art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p. e che, in
ogni caso, il predetto possa esserne reso conto, perché evi-
dentemente incapace di intenderlo in ragione dello stato
confusionale in cui versava al momento del fatto. Rileva di
avere dedotto tempestivamente l’eccezione di inutilizza-
bilità di tale esame dinanzi al giudice di primo grado nei
termini previsti dall’art. 180 c.p.p. (pag. 4, III periodo) e
di averla invano riproposta nell’atto di appello; di qui il
dedotto vizio della sentenza di secondo grado di "travisa-
mento per invenzione".
Conclude rappresentando che la nullità dell’accer-
tamento comporta, conseguentemente, la mancanza di
prova circa la sussistenza di una condizione di ebbrezza
penalmente rilevante.
2.2. Inosservanza dell’art. 125 c.p.p. in relazione all’art.
606 c.p.p., lett. c) ed anche all’art. 606 c.p.p., lett. e).
Sotto questo prof‌ilo il ricorrente assume che la Corte
territoriale, colmando la lacuna motivazionale del giudice
di primo grado in merito all’assunzione da parte del ri-
corrente di un farmaco contenente etanolo, ha tuttavia
erroneamente valutato le prove a discarico, pervenendo
così ad una motivazione sul punto la cui tenuta logica è
inesistente. Evidenzia che, pur a fronte delle certif‌ica-
zioni mediche attestanti l’utilizzo da parte del M., in data
compatibile con i fatti di causa, di un farmaco contenente
etanolo (sciroppo per la tosse), la Corte non ha ritenuto
provata l’assunzione di detto farmaco la sera dell’inciden-
te sostenendo che, comunque, il predetto avrebbe dovuto
accertarsi della compatibilità del farmaco con la guida.
La Corte territoriale è così incorsa in un altro error in
procedendo in quanto ha mosso illegittimamente all’impu-
tato un rimprovero sotto il prof‌ilo soggettivo, non potendo
di certo intendersi la sua ignoranza circa la presenza di
etanolo nel farmaco come sinonimo di colpa.
2.3. Inosservanza dell’art. 125 c.p.p. anche in relazione
all’art. 606 c.p.p., lett. e) in riferimento all’art. 186 c.d.s.,
comma 2 bis; violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorrente rileva che non è stato minimamente dimo-
strato il nesso causale tra il tasso alcolemico e il sinistro,

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