Corte di Cassazione Penale sez. VI, 22 gennaio 2018, n. 2693 (ud. 29 novembre 2017)

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 7-8/2018
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 22 GENNAIO 2018, N. 2693
(UD. 29 NOVEMBRE 2017)
PRES. CARCANO – EST. D’ARCANGELO – P.M. CANEVELLI (CONF.) – RIC. D.L. ED ALTRI
Peculato y Elemento oggettivo y Soggetto auto-
rizzato alla riscossione di tasse automobilistiche y
Momento consumativo del reato y Appropriazione
delle somme y Fideiussione a garanzia del versa-
mento y Irrilevanza.
. Integra il delitto di peculato la condotta del soggetto
autorizzato a ricevere il pagamento delle tasse automo-
bilistiche che si appropri delle somme riscosse nell’a-
dempimento della funzione pubblica, atteso che quel
denaro entra nella disponibilità della P.A. nel momento
stesso della consegna all’incaricato dell’esazione, sic-
chè non esclude la consumazione del reato l’esistenza
di una f‌ideiussione a garanzia dell’obbligo di versare
all’ente pubblico gli importi riscossi. (c.p., art. 314) (1)
(1) Conformemente, v. Cass. pen., sez. VI, 10 novembre 2015, n.
45082, in questa Rivista 2016, 581. In genere, nel senso che riveste
la qualità di incaricato di un pubblico servizio l’amministratore e
legale rappresentante di una società privata incaricata della gestio-
ne del servizio di riscossione di tributi comunali, in considerazione
della connotazione prettamente pubblicistiva del servizio predetto, v.
Cass. pen., sez. VI, 3 novembre 2016, n. 46235, in Riv. pen. 2017, 390.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di An-
cona, in parziale riforma della sentenza emessa in data 27
marzo 2014 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tri-
bunale di Ascoli Piceno, ha rideterminato la pena inf‌litta
a D.L.R., P.T. e D.C. in due anni ed otto mesi di reclusione,
applicando ai medesimi la interdizione dai pubblici uff‌ici
per pari durata in luogo della interdizione perpetua, ed ha
confermato nel resto la sentenza impugnata.
D.L.R., P.T. e D.C., il primo in qualità di titolare e le
seconde in qualità di soci accomandatari della C. Service
s.n.c. di D.L.R. & C., soggetto giuridico incaricato di pub-
blico servizio poichè delegato dalla Regione Marche alla
riscossione della tassa automobilistica regionale, sono
imputati del delitto di peculato per essersi appropriati,
con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
delle somme riscosse dai contribuenti di Euro 185.333,43
e di Euro 446.788,45, in Ascoli Piceno dal 30 maggio 2011
al 19 giugno 2011.
2. L’avv. Luca Troiani, difensore degli imputati, ricorre
avverso tale sentenza e ne chiede l’annullamento, artico-
lando quattro motivi, identici per tutti i ricorrenti, e, se-
gnatamente:
– la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b), c.p.p.,
per errata applicazione della L. 8 agosto 1991, n. 264, in
relazione al D.M. 13 settembre 1995, art. 3 e la violazione
dell’art. 606 comma 1, lett. e), c.p.p., per la contraddit-
torietà della motivazione con riferimento alla polizza f‌i-
deiussoria, ritenuta unicamente uno strumento di tutela
della Pubblica Amministrazione;
– la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b), c.p.p., in
relazione agli artt. 42 e 43 c.p. per erronea applicazione
della legge penale con riferimento alla ritenuta sussisten-
za dell’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 314
c.p.;
– la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. d), c.p.p.,
in relazione all’art. 438 comma 5, c.p.p., per la mancata
assunzione di una prova decisiva ed il vizio di motivazione
in relazione alla mancata escussione del teste richiesto in
sede di rito abbreviato condizionato;
– la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. e), c.p.p., in
relazione agli artt. 133, 133-bis e 62-bis c.p. per la mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche agli
imputati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in
quanto i motivi negli stessi dedotti si rivelano diversi da
quelli consentiti dall’art. 606 c.p.p. e, comunque, manife-
stamente infondati.
2. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la errata
applicazione della L. 8 agosto 1991, n. 264, in relazione al
D.M. 13 settembre 1995, art. 3 e la contraddittorietà della
motivazione con riferimento alla polizza f‌ideiussoria, rite-
nuta unicamente uno strumento di tutela della Pubblica
Amministrazione.
La motivazione della Corte di appello era, infatti, mani-
festamente illogica in quanto aveva obliterato che il delitto
di peculato non era conf‌igurabile a fronte della possibilità
per la Regione Marche di escutere la f‌ideiussione bancaria
rilasciata dalla BCC Picena Credito Cooperativo sino alla
concorrenza di Euro 305.152,76, e, pertanto, di soddisfa-
zione del proprio credito/ricorrendo a tale garanzia.
Il soggetto autorizzato alla riscossione della tasse auto-
mobilistiche, a garanzia dell’adempimento degli obblighi
contrattuali è, infatti, tenuto a fornire, ai sensi del D.M. 13
settembre 1999, una f‌ideiussione bancaria o assicurativa
a favore della amministrazione con la quale ha stabilito la
convenzione, che prevede il pagamento diretto nell’ipotesi
di mancato riversamento della somme incassate.
Secondo il ricorrente, nel rapporto di concessione così
instauratosi, il f‌ideiussore assume la posizione di debitore
principale nei confronti della Regione e non quella di ob-
bligato in solido con il soggetto autorizzato; pertanto, se
il concessionario non adempie, obbligato ad estinguere il
debito è direttamente il f‌ideiussore.
Manifestamente illogica era, pertanto, la sentenza im-
pugnata che aveva ritenuto integrato il delitto di peculato
da parte degli imputati pur in presenza di validità della
polizza f‌ideiussoria ed in caso di mancata escussione della
stessa.
La Corte di appello aveva, inoltre, obliterato la circo-
stanza che la f‌ideiussione era scaduta in data 9 aprile 2011
e che se la Regione Marche avesse disposto la sospensione
della autorizzazione all’esercizio della riscossione il delit-
to di peculato non sarebbe stato integrato, in quanto la
banca avrebbe pagato la somma dovuta; tuttavia, la Corte
territoriale, illogicamente ritenendo che la f‌ideiussione

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