Corte di Cassazione Penale sez. VI, 2 febbraio 2018, n. 5206 (ud. 15 dicembre 2017)

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 7-8/2018
LEGITTIMITÀ
Quando, invece, la richiesta sia giustif‌icata dalla neces-
sità di ricercare le prove del reato, nei confronti di soggetto
che risulti già indiziato, che sia sottoposto alle cure mediche
del caso e versi in condizioni di comprendere il signif‌icato
dell’avviso ex art. 144 disp att., la necessità di tale preven-
tivo adempimento sorgerà solo allorquando l’esame richiesto
non rientri nel protocollo sanitario autonomamente avviato
dal personale medico, ma costituisca un accertamento ec-
centrico ed ulteriore rispetto ad esso, che il personale sani-
tario richiesto, cioè, non avrebbe altrimenti espletato.
Sotto tale prof‌ilo, non si apprezza, invero, nella locu-
zione "protocollo sanitario" alcuna equivocità, come pure
evidenziato dal ricorrente: ai f‌ini d’interesse, infatti, rileva
unicamente la circostanza che la verif‌ica del tasso di con-
centrazione alcolica abbia determinato l’esecuzione di un
esame clinico non necessitato dalle f‌inalità terapeutiche
proprie del caso concreto, ciò che solo il personale sanita-
rio stesso può evidentemente attestare.
Tale conclusione, peraltro, si pone solo in apparente
contrasto con quanto già affermato da questa sezione a
proposito dei presupposti in base ai quali la polizia giudi-
ziaria può richiedere al personale sanitario l’accertamen-
to del tasso alcolemico a norma dell’art. 186 c.d.s., comma
5: se è vero che la norma non richiede che siano emersi
indizi di reità a carico del soggetto sottoposto ad accer-
tamento, ma solo che si tratti di soggetti coinvolti in un
sinistro stradale e sottoposti a cure mediche (cfr. sez. IV n.
53293 del 27 settembre 2016, Scuri), l’assunto non esime il
giudice dalla necessaria verif‌ica della necessità dell’avviso
ex art. 114 disp. att. c.p.p..
Cosicchè, può formularsi il seguente principio di di-
ritto: "nell’ipotesi in cui la polizia giudiziaria proceda ai
sensi dell’art. 186 c.d.s., comma 5, sussiste l’obbligo di dare
l’avviso di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p., allorchè il condu-
cente sia già indiziato di reato, al momento in cui la P.G.
ha inviato al personale sanitario la richiesta di procede-
re ad esami clinici per la verif‌ica del tasso alcolemico, e
se l’accertamento non venga espletato a f‌ini di cura della
persona, ma sia eccentrico rispetto alle f‌inalità terapeuti-
che del caso concreto e unicamente f‌inalizzato alla ricerca
della prova della colpevolezza del soggetto indiziato".
Nel primo caso, dubitare della natura di atto di polizia
giudiziaria dell’accertamento eseguito varrebbe quanto
ammettere la possibilità che, in taluni settori del diritto
penale, possano essere compresse le prerogative difensive
che il codice di rito prevede in ogni caso in cui – nel cor-
so di attività ispettive o di vigilanza – emergano a carico
di un soggetto indizi di reato. Nel secondo, invece, l’atto
d’iniziativa avrà funzione meramente ricognitiva di un ac-
certamento approntato dai sanitari a f‌ini diagnostici, fun-
zionalmente collegati alla cura dell’individuo e non alla
ricerca delle prove di un reato.
7. Nel caso all’esame, la valutazione del giudice di me-
rito è perfettamente allineata ai principi sopra esposti.
La L., infatti, era stata trovata in stato d’incoscienza a
bordo di un’autovettura e gli operanti, proprio per il "for-
te sospetto che la donna potesse essersi messa alla guida
dopo aver assunto alcolici", avevano deciso di inviare ap-
posita richiesta di esami ematologici per la relativa veri-
f‌ica (cfr. comunicazione notizia di reato, ma anche anno-
tazione di P.G., atti consultabili da questo giudice stante
la natura processuale della dedotta violazione di legge).
È lo stesso giudice di merito, pertanto, in base all’ap-
prezzamento riservatogli, a correlare direttamente il palese
stato di ebbrezza alcolica della conducente (e, quindi, il
conseguente quadro indiziario già addensatosi sulla stessa)
alla richiesta di un prelievo ematico f‌inalizzato a verif‌icarne
il tasso di concentrazione di alcool nel sangue. Cosicchè, è
del tutto corretta la conclusione che l’accertamento esple-
tato dai sanitari avesse f‌inalità investigativa e non curativa,
considerato altresì che non è emerso, nè è stato allegato,
che la donna, nell’occorso, sia stata sottoposta ad esami cli-
nici o di altra natura, correlati ad indagini diverse dal solo
accertamento alcolemico e tossicologico. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 2 FEBBRAIO 2018, N. 5206
(UD. 15 DICEMBRE 2017)
PRES. IPPOLITO – EST. CORBO – P.M. BALSAMO (DIFF.) – RIC. S. ED ALTRO
Peculato y D’uso y Utilizzo dell’autovettura di ser-
vizio per f‌inalità private y Conf‌igurabilità y Fatti-
specie in tema di utilizzo di auto di servizio per
consumare rapporti sessuali.
. Integra il delitto di peculato d’uso la condotta dell’ap-
partenente ad una forza di polizia che utilizzi l’auto di
servizio per incontrarsi con una prostituta dalla quale
ottenere, abusando della qualità, prestazioni sessuali
gratuite. (In motivazione, la Corte ha precisato che
l’uso dell’autovettura di servizio, pur non producendo
una signif‌icativa lesione patrimoniale per la pubblica
amministrazione, ha pregiudicato l’ordinaria attività
funzionale della stessa). (c.p., art. 314) (1)
(1) Analogamente si veda Cass. pen., sez. III, 19 giugno 2013, n. 26616,
in Riv. pen. 2014, 330. Le SS.UU. con sentenza 2 maggio 2013, n. 19054,
ivi 2013, 617 e ivi 2014, 206, con nota di VITO MICHELE DONOFRIO,
L’utilizzo del telefono d’uff‌icio per f‌ini personali è condotta che inte-
gra gli estremi del solo reato di peculato d’uso, hanno precisato che la
condotta del pubblico uff‌iciale o dell’incaricato di un pubblico servizio
che utilizzi il telefono d’uff‌icio per f‌ini personali al di fuori dei casi
d’urgenza o di specif‌iche e legittime autorizzazioni, integra il reato di
peculato d’uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della
P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell’uf-
f‌icio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta
conseguenze economicamente e funzionalmente signif‌icative.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza emessa in data 28 aprile 2016, la Corte di
appello di Brescia ha confermato la sentenza pronunciata in
primo grado, dal Tribunale di Mantova che aveva condanna-
to S.R. e M.M. per i reati di induzione indebita commessi in
danno di F.P.E.R., detta A.P., e di peculato d’uso, e, ritenuta la
continuazione tra i reati, e concesse le attenuanti generiche,
aveva irrogato al primo la pena di tre anni ed otto mesi di re-
clusione ed al secondo la pena di quattro anni di reclusione.

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