Corte di Cassazione Penale sez. IV, 9 febbraio 2018, n. 6514 (ud. 18 gennaio 2018)

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 7-8/2018
LEGITTIMITÀ
che a carico dei prossimi congiunti della vittima sia pref‌i-
gurabile un danno in conseguenza della morte del C., per
effetto del reato di cui all’art. 9 ter c.d.s., salva ovviamente
la prova della sussistenza in concreto di tale danno, anche
ai f‌ini della quantif‌icazione del risarcimento: questione
estranea ai motivi di ricorso.
3. Neanche l’ultimo motivo di ricorso può trovare ac-
coglimento. Il reato in esame si conf‌igura, infatti, come
un reato plurisoggettivo necessario, in quanto, per la sua
integrazione, la norma incriminatrice richiede il neces-
sario intervento di una pluralità di soggetti ovvero i par-
tecipanti alla competizione, i quali sono tutti chiamati a
rispondere per aver partecipato alla gara. Ne deriva che
il fatto doloso della vittima, e cioè la partecipazione alla
gara, è già contemplato dalla norma incriminatrice come
elemento costitutivo del reato e non può dunque rilevare
nell’ottica della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.
5 c.p. Come è noto, infatti, le circostanze sono elementi ac-
cidentali, accessori, del reato e quindi non necessari per la
sua esistenza ma incidenti esclusivamente sulla sua gravi-
tà. Viceversa, il comportamento doloso del partecipante
alla gara, consistente, per l’appunto, nell’intraprendere la
competizione, è elemento strutturale della fattispecie cri-
minosa, senza il quale il reato non sussisterebbe. Dunque
correttamente l’attenuante di cui all’art. 62 n. 5 c.p. non è
stata concessa dal giudice di merito.
3. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente con-
danna del ricorrente al pagamento delle spese processua-
li. (Omissis)
I
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 9 FEBBRAIO 2018, N. 6514
(UD. 18 GENNAIO 2018)
PRES. BLAIOTTA – EST. CAPPELLO – P.M. FIMIANI (DIFF.) – RIC. T.
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento del
tasso alcolemico y Prelievo ematico sul conducen-
te presso una struttura sanitaria su richiesta della
polizia giudiziaria y Avviso della facoltà di farsi as-
sistere da un difensore y Necessità y Sussistenza.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, l’obbligo di
previo avviso al conducente coinvolto in un incidente
stradale di farsi assistere da un difensore di f‌iducia,
ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att.
cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso
una struttura sanitaria f‌inalizzato all’accertamento del
tasso alcolemico, sussiste soltanto qualora l’esecuzione
di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari
protocolli sanitari a f‌ini di cura della persona, ma su
richiesta dalla polizia giudiziaria esclusivamente per
f‌inalità di ricerca della prova della colpevolezza di sog-
getto indiziato. (c.p.p., art. 365; nuovo c.s., art. 186; att.
c.p.p., art. 114) (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 9 NOVEMBRE 2017, N. 51284
(C.C. 10 OTTOBRE 2017)
PRES. BLAIOTTA – EST. CAPPELLO – P.M. BALSAMO (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC. L.
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento del
tasso alcolemico y Prelievo ematico sul conducen-
te presso una struttura sanitaria su richiesta della
polizia giudiziaria. y Avviso della facoltà di farsi as-
sistere da un difensore y Necessità y Sussistenza.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo
di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente
stradale di farsi assistere da un difensore di f‌iducia, ai
sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod.
proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una
struttura sanitaria f‌inalizzato all’accertamento del tas-
so alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non
avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari,
ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudizia-
ria ai sensi dell’art. 186, comma 5, cod. strada. (c.p.p.,
art. 354; c.p.p., art. 356; att. c.p.p., art. 114; nuovo c.s.,
art. 186) (2)
(1, 2) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. IV, 23 gennaio 2017, n.
3340, in www.latribunaplus.it e Cass. pen., sez. fer., 13 agosto 2015,
n. 34886, in questa Rivista 2016, 238, per quanto riguarda l’effettua-
zione dell’alcooltest da parte di sanitari. Si veda, inoltre, Cass. pen.,
sez. un., 5 febbraio 2015, n. 5396, ivi 2015, 225. In dottrina, si vedano
i contributi di MATTEO RAMPIONI, Guida in stato di ebbrezza: la
nullità dell’accertamento per l’omesso avviso della facoltà di farsi
assistere dal difensore di f‌iducia, ivi 2016, 383; ROBERTA DEL MO-
NACO, L’omesso avviso delle garanzie difensive previste per l’alcool-
test, ivi 2016, 1.
I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Genova, in riforma della sen-
tenza del Tribunale di Massa che aveva assolto T.M. dal
reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c) e 2 bis c.d.s., ha
ritenuto la penale responsabilità della stessa, condannan-
dola alla pena sospesa di mesi quattro di arresto ed euro
mille di ammenda, previa concessione delle circostanze
attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata
aggravante.
2. Questa, in sintesi, la vicenda come ricostruita nella
sentenza impugnata.
Il giorno 15 luglio 2014, intorno alle ore 22,15, l’impu-
tata – coinvolta in un sinistro stradale – veniva trasporta-
ta presso l’ospedale di Cararra, ove veniva accertata una
percentuale di concentrazione alcolica nel sangue pari a
gr. 3 al litro.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputata,
formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vi-
zio della motivazione e violazione di legge con riferimento

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