Corte di Cassazione Penale sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 9128 (ud. 22 novembre 2017)

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giur
7-8/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
scurato, nel determinare l’importo f‌inale, di conteggiare
questi 12.000 Euro, senza che alcuna delle parti avesse
impugnato la relativa statuizione pronunciata la sentenza
di primo grado.
8. I motivi dall’ottavo all’undicesimo.
8.1. Con i motivi dall’ottavo all’undicesimo compreso,
il ricorrente censura, sotto vari prof‌ili, le statuizioni con-
tenute nella sentenza d’appello inerenti le spese di lite.
Tutti e quattro questi motivi restano assorbiti dall’ac-
coglimento del ricorso, dal momento che la regolazione
delle spese dovrà essere nuovamente compiuta dal giudice
di rinvio.
9. Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio saranno liqui-
date dal giudice del rinvio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 28 FEBBRAIO 2018, N. 9128
(UD. 22 NOVEMBRE 2017)
PRES. IZZO – EST. DI SALVO – P.M. MARINELLI (CONF.) – RIC. S.
Velocità y Gare di velocità y Divieto di gareggiare y
Reato plurisoggettivo necessario y Attenuante del-
l’art. 62 n. 5 c.p. y Incompatibilità.
. Il delitto di cui all’art. 9-ter, comma 2, cod. strada,
che punisce la violazione del divieto di gareggiare in
velocità cui consegua la morte di una o più persone, co-
stituisce un reato plurisoggettivo necessario in quanto
richiede l’intervento di una pluralità di soggetti; per-
tanto il fatto doloso della vittima costituito dalla par-
tecipazione alla gara è elemento costitutivo del reato e
non può rilevare come circostanza attenuante ai sensi
dell’art. 62 numero 5 cod. pen. (nuovo c.s., art. 9 ter;
c.p., art. 62) (1)
(1) Nel senso che il delitto di cui all’art. 9 ter, comma secondo, c.d.s.,
che punisce la violazione del divieto di gareggiare in velocità cui con-
segua la morte di una o più persone, costituisce un reato autonomo e
non una circostanza aggravante della fattispecie prevista dal comma
primo del citato art. 9-ter, v. Cass. pen., sez. IV, 21 ottobre 2014, n.
43832, in questa Rivista 2015, 152. Si veda, inoltre, Cass. pen., sez. IV,
21 aprile 2016, n. 16610, ivi 2016, 787, secondo cui il reato di omici-
dio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione
stradale non può ritenersi assorbito in quello di partecipazione ad
una gara automobilistica non autorizzata cui consegua la morte di
una o più persone di cui all’art. 9 ter, comma secondo C.d.S.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. S.F. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epi-
grafe indicata, con la quale è stata confermata la pronun-
cia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato
di cui all’art. 9 ter cod. strada.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di mo-
tivazione, in quanto la sentenza impugnata riconosce la
mancanza di nesso causale tra la condotta dell’imputato
e l’evento-morte, poiché il danno subito dal C., egli stes-
so partecipe e promotore della gara, non è riconducibile
ad un comportamento del S., atteso che il ribaltamento
dell’autovettura è avvenuto quando il ricorrente si trovava
lontano e non era ancora sopraggiunto.
2.1. Dalle considerazioni di cui sopra deriva la man-
canza di legittimazione all’azione civile dei prossimi con-
giunti del C., i quali comunque non possono considerarsi,
né in proprio né quali eredi, persone offese dal reato con-
testato, che tutela esclusivamente un interesse pubblico.
Essi andavano dunque esclusi dal processo per mancanza
di legittimazione, con conseguente revoca delle statuizio-
ni civili a loro favore.
2.2. Erroneamente non è stata concessa l’attenuante di
cui all’art. 62 n. 5 c.p., che avrebbe anche ridotto la pena
entro limiti tali da consentire la concessione del benef‌icio
della sospensione condizionale, anche perché la sentenza
ha riconosciuto il ruolo determinante del C. nell’indurre
il S. alla competizione. Senza quest’ultima l’evento-morte
non si sarebbe verif‌icato e alla competizione la vittima ha
dato un contributo doloso certamente superiore a quello
dato dall’imputato. Si chiede pertanto annullamento della
sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La morte del
C. è infatti derivata dallo svolgimento della competizione,
secondo quanto specif‌icamente contemplato dall’art. 9 ter,
comma 2, cod. strada, risultando dalla motivazione della
pronuncia impugnata che il C. perse il controllo del vei-
colo proprio a causa dell’elevatissima velocità “folle cor-
sa”, secondo quanto puntualmente evidenziato il giudice a
quo) a cui l’auto era stata lanciata, nel contesto della gara
a cui il S. partecipò. Non ha dunque rilievo che, nel de-
terminismo della sequenza causale che ha condotto all’e-
xitus, la condotta del S. non abbia esplicato alcun ruolo.
L’imputazione non inerisce, infatti, a un omicidio colposo,
ex art. 589 c.p., reato per la cui sussistenza è necessaria la
ravvisabilità di una violazione di regole cautelari da parte
dell’agente e di un nesso eziologico fra quest’ultima e l’e-
xitus. La norma incriminatrice di cui all’art. 9 ter, comma
2, cod. strada, che contempla un reato autonomo e non
una circostanza aggravante del delitto previsto dal comma
1 (Cass., sez. IV, n. 43832 del 16 maggio 2014, Rv. 260600),
prescinde da tali requisiti e si limita a richiedere un nesso
di derivazione causale fra l’evento-morte e lo svolgimen-
to della gara: nesso che risulta incontrovertibilmente da
quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugna-
ta e che non è posto in dubbio nemmeno dal ricorrente, il
quale anzi correttamente evidenzia che, senza la competi-
zione, l’evento-morte non si sarebbe verif‌icato.
2. Le considerazioni appena formulate inducono a rite-
nere priva di fondamento la censura concernente la legit-
timazione delle parti civili, nell’ottica della quale non ha
nemmeno rilievo la problematica inerente al bene protet-
to dalla norma incriminatrice. È, infatti, pacif‌ico che la
legittimazione a costituirsi parte civile spetti non soltanto
alla persona offesa – e cioè al titolare del bene o interesse
protetto dalla norma incriminatrice – ma a qualunque sog-
getto al quale il reato abbia cagionato un danno, nell’ottica
delineata dall’art. 185 c.p. E non appare potersi dubitare

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