Corte di Cassazione Penale sez. IV, 8 maggio 2018, n. 20096 (ud. 12 gennaio 2018)

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giur
7-8/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
per la riparazione del veicolo danneggiato), nell’essere di
facile conoscibilità in quanto inserita sul frontespizio della
polizza ed evidenziata in grassetto – individui e delimiti
“semplicemente l’oggetto del contratto”. Ha inf‌ine escluso
che la pattuizione in esame possa determinare un signi-
f‌icativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal
contratto ex art. 33, comma 1, D.L.vo n. 206 del 2005, in
quanto il contraente assicurato, al momento della stipula
della polizza “1 GLOBAL” non fa altro che “assumere una
libera scelta in forza della quale, egli, stipulando il contrat-
to, ottiene i vantaggi descritti in polizza mentre a lui vie-
ne semplicemente imposto di rivolgersi esclusivamente ai
soggetti facenti parte del servizio “(omissis)” i quali, senza
alcun aggravio o limitazione o compressione del suo diritto,
provvedono ai necessari ripristini”.
2. Con il quarto motivo (“Omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione.
Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in
cui il Giudice ha omesso di valutare la normativa antitrust
correlata al Trattato sul funzionamento dell’Unione Euro-
pea”), la ricorrente deduce, alla luce di un richiamato pre-
cedente della Corte di giustizia, che l’apposizione di una
clausola come quella oggetto di esame sarebbe incompati-
bile con le regole Europee del mercato interno.
2.1. La censura è inammissibile trattandosi di que-
stione nuova, come puntualmente osservato dalla con-
troparte, tenuto conto che la domanda formulata dalla
autocarrozzeria parte attrice (cessionaria del credito assi-
curativo) ha ad oggetto la declaratoria di inadempimento
contrattuale della compagnia di assicurazione convenuta.
3. Con il quinto motivo (“Omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione.
Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in
cui il Giudice ha omesso di pronunciarsi sui criteri di liqui-
dazione delle spese di giudizio di primo grado e sul compor-
tamento processuale delle parti circa il quantum”) la ricor-
rente contesta le statuizioni sulle spese decise dai giudici di
prime e seconde cure i quali avrebbero mancato entrambi di
valutare il comportamento processuale delle parti.
3.1. La duplice censura è parimenti inammissibile.
Non sussiste alcun omesso esame circa un fatto decisivo
atteso che rientra nel potere discrezionale del giudice di me-
rito la valutazione dell’opportunità di compensare le spese di
lite in tutto o in parte, con il solo limite che non risulti viola-
to il principio secondo il quale le stesse non possono essere
poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Invero, nella
vicenda in esame, il giudice di pace ha rigettato la domanda,
compensando le spese tra le parti e il Tribunale ha respinto
l’appello, disponendo sulle spese secondo soccombenza e li-
quidandole a norma della Tariffa D.M. n. 55 del 2014.
Il ricorso va in conclusione rigettato.
4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soc-
combenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del
2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore im-
porto a titolo di contributo unif‌icato pari a quello dovuto per
il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 8 MAGGIO 2018, N. 20096
(UD. 12 GENNAIO 2018)
PRES. BLAIOTTA – EST. TORNESI – P.M. ZACCO (DIFF.) – RIC. S.
Obblighi del conducente in caso di incidente
y Obbligo di fermarsi y Inottemperanza y Causa di
non punibilità della particolare tenuità del fatto y
Art. 131 bis c.p. y Applicabilità y Condizioni.
. Al conducente che non ottemperi all’obbligo di fer-
marsi dopo aver causato un incidente stradale deve
essere riconosciuta la causa di non punibilità di cui
all’art. 131 bis c.p. qualora dagli accertamenti effet-
tuati non vi sia stato contatto tra i veicoli coinvolti, sia
stato riservato all’imputato un trattamento sanzionato-
rio mite e lo stesso risulti incensurato. (Mass. Redaz.)
(nuovo c.s., art. 189; c.p., art. 131 bis) (1)
(1) Sentenza interessante, coerente con il dettato normativo di cui
all’art. 131 bis, comma 1, c.p., ma che, tuttavia non sembra porsi in
continuità con altri precedenti della S.C. nei quali l’obbligo di fer-
marsi e di prestare assistenza alle persone ferite non veniva legato
alla consumazione ed all’accertamento di un reato, ma al semplice
verif‌icarsi di un incidente stradale, di qualunque gravità fosse, co-
munque ricollegabile al comportamento dell’utente della strada
al quale l’obbligo era riferito ed anche se quest’ultimo fosse sceso
dall’auto senza fornire le proprie generalità e poi si fosse allontanato.
Si veda, in tal senso, Cass. pen., sez. IV, 15 settembre 2017, n. 42308,
in questa Rivista 2017, 1009; Cass. pen., sez. IV, 7 marzo 2012, n. 9128,
ivi 2012, 998 e Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2017, n. 33761, in www.
latribuna.it. In dottrina, v. GIUSEPPE FALCONE, La particolare te-
nuità del fatto: presupposti ed eff‌icacia dell’istituto con riferimento
alla circolazione stradale, in questa Rivista 2018, 287 e GIUSEPPE
AIRÒ, Non punibilità per particolare tenuità del fatto, ivi 2015, 796.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 24 marzo 2014 la Corte di appello
di Roma confermava la pronuncia con la quale il Tribuna-
le di Roma, all’esito del rito abbreviato, dichiarava P.S.Z.
responsabile del reato di cui all’art. 189, comma 6, cod.
strada, e, concesse le attenuanti generiche ed applicata la
diminuente per il rito, lo condannava alla pena di mesi tre
di reclusione che veniva sospesa ai sensi dell’art. 163 c.p.
1.1. All’imputato era contestato, nella qualità di condu-
cente dell’autovettura Renault Clio targata (omissis), di
non avere ottemperato all’obbligo di fermarsi dopo avere
causato un incidente stradale che aveva coinvolto anche
L.P., conducente del ciclomotore Piaggio tg. (omissis), che
riportava lesioni personali guarite in gg. 5.
In Roma il 15 giugno 2010.
2. P.S.Z. ricorre per cassazione avverso la predetta sen-
tenza, a mezzo dei difensori di f‌iducia, elevando i seguenti
motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di
legge e il vizio motivazionale in ordine alla commisurazio-
ne della pena di cui invoca il contenimento nel minimo
edittale.
2.2. Con il secondo motivo denuncia che la Corte di-
strettuale ha omesso di pronunciarsi sulla istanza di rico-

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