Corte di Cassazione Penale sez. VI, 18 maggio 2018, n. 22334 (ud. 10 maggio 2018)
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613
giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 7-8/2018
LEGITTIMITÀ
Come chiarito a seguito della citata sentenza a Sezioni
Unite Mariotti, la disciplina di cui al citato art. 3, comma
1, legge 189/2012 (intervenuta successivamente ai fatti
per cui si procede) è, nella generalità dei casi, la più fa-
vorevole, anche rispetto alla previsione, ulteriormente so-
pravvenuta, contenuta nell’art. 590-sexies introdotto dalla
successiva legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017); con ciò che
ne consegue in punto di individuazione della lex mitior ai
fini di cui all’art. 2 c.p..
Epperò, nella sentenza impugnata, la disamina dei
sopra illustrati elementi, alla luce dello ius superveniens
(cui pure la Corte di merito fa espresso riferimento), è
risultata di fatto totalmente pretermessa; sul punto, dun-
que, colgono nel segno le considerazioni svolte dal ricor-
rente nel primo motivo di lagnanza.
7. Ma anche le doglianze contenute nel secondo motivo
di ricorso e riferite in particolare alla prova del nesso cau-
sale risultano, almeno in taluni aspetti, fondate.
Ci si riferisce in particolare alla questione – in parte
già sottoposta a scrutinio – della carenza della prova che
l’esecuzione di accertamenti (numerosi e di non immedia-
ta esecuzione, a quanto è dato comprendere dalle stesse
sentenze di merito) avrebbe avuto effetti salvifici o, co-
munque, sicuramente favorevoli; alla verifica di un nesso
eziologico tra l’omessa prescrizione di tali accertamenti
da parte del dott. M. e il successivo, drammatico evolversi
delle condizioni della C. fino al decesso della paziente; e,
a monte (lo si ribadisce), all’individuazione univoca del
comportamento alternativo diligente secondo i dettami
della migliore scienza medica (e, in definitiva, secondo le
buone prassi nella specie applicabili).
La Corte di merito, rispetto ai suddetti profili, affronta
unicamente il tema del fattore-tempo; e lo fa non già sul-
la base di un corretto e adeguato esame delle risultanze
probatorie sul punto (limitandosi ad affermare che non
è stato comprovato quale fosse il momento in cui insor-
se la perforazione intestinale, e che con ogni probabilità
essa non era intervenuta fino a metà giornata del 24 no-
vembre), ma sulla base di una serie di considerazioni che
tendono bensì a divaricare il lasso di tempo – in realtà del
tutto incerto – nel quale il dott. M. avrebbe potuto fare
qualcosa, ma senza chiarire in modo univoco se il compor-
tamento che ci si sarebbe dovuti attendere da lui fosse tale
da rendere oggettivamente, tempestivamente e utilmente
praticabile l’adozione dei necessari e conseguenti presidi
diagnostico-terapeutici.
A fronte del già visto approccio probabilistico seguìto
al riguardo dal collegio peritale, merita di essere richia-
mato l’indirizzo della Corte di legittimità in base al quale
il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può
ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di pro-
babilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di
giudizio di elevata probabilità logica, che, essere verificato
alla stregua di un giudizio di elevata probabilità logica,
che, a sua volta, deve essere fondato, oltre che su un ra-
gionamento deduttivo basato sulle generalizzazioni scien-
tifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo circa il ruolo
salvifico della condotta omessa, elaborato sull’analisi della
caratterizzazione del fatto storico e focalizzato sulle par-
ticolarità del caso concreto (ex multis sez. IV, sentenza n.
26491 del 11 maggio 2016, Ceglie, Rv. 267734).
All’evidenza, nel percorso argomentativo seguìto dalla
Corte distrettuale (e anche in quello seguìto dal Tribunale
nella sentenza di primo grado), siffatta indagine non è sta-
ta adeguatamente condotta ed ha lasciato zone d’ombra
nella ricostruzione del rilievo causale del comportamen-
to addebitato al dott. M. rispetto al decesso della C., sia
nell’accertamento della portata salvifica del comporta-
mento che egli avrebbe dovuto tenere nell’occorso, avuto
riguardo all’evolversi delle condizioni patologiche della
paziente.
8. La sentenza impugnata va perciò annullata con rin-
vio ad altra Sezione della d’appello Roma, quale deman-
data altresì la regolamentazione delle spese tra le parti di
questo giudizio di legittimità. La Corte di merito, nel giu-
dizio di rinvio, sì atterrà ai principi di diritto dianzi richia-
mati, sia sotto il profilo della natura colposa della condotta
del dott. M. (ivi compreso l’accertamento del grado dell’e-
ventuale colpa), sia sotto il profilo della sua rispondenza
o meno ai criteri riconducibili alle buone pratiche della
sua rispondenza o meno ai criteri riconducibili alle buone
pratiche accreditate dalla comunità scientifica, sia sotto il
profilo della portata salvifica che il comportamento even-
tualmente alternativo e ritenuto doveroso avrebbe avuto,
attraverso un giudizio fondato su criteri di elevata proba-
bilità logica e non su mere basi probabilistico-statistiche.
Gli ulteriori motivi di doglianza restano, all’evidenza,
assorbiti. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 18 MAGGIO 2018, N. 22334
(UD. 10 MAGGIO 2018)
PRES. PAOLONI – EST. BASSI – P.M. TAMPIERI (CONF.) – RIC. O.M.
Rapporti giurisdizionali con autorità stra-
niere in materia penale y Riconoscimento delle
sentenze penali straniere y Riconoscimento infra-
comunitario di decisioni applicative di sanzioni
pecuniarie nei confronti di persone giuridiche y
Sanzioni pecuniarie per violazione del Codice della
febbraio 2016, n. 37 y Applicabilità y Presupposti e
limiti di cui al D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231 y Rile-
vanza y Esclusione.
. Il riconoscimento infracomunitario delle decisioni ap-
plicative di sanzioni pecuniarie, nella specie per viola-
zione del Codice della strada, nei confronti di persone
giuridiche è subordinato alle sole condizioni previste
dal D.L.vo 15 febbraio 2016, n. 37 e prescinde dai pre-
supposti e dai limiti di cui al D.L.vo 8 giugno 2001, n.
231 in tema di responsabilità da reato degli enti. (Mass.
Redaz.) (nuovo c.s., art. 142; d.l.vo 15 febbraio 2016, n.
37, art. 9; d.l.vo 15 febbraio 2016, n. 37, art. 10; d.l.vo 15
febbraio 2016, n. 37, art. 11; d.l.vo 15 febbraio 2016, n.
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