Corte di Cassazione Penale sez. IV, 30 maggio 2018, n. 24384 (ud. 26 aprile 2018)

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 7-8/2018
LEGITTIMITÀ
3. – Alla stregua di tale conclusione (assorbite le re-
stanti doglianze, mosse nel secondo e nel terzo motivo, in
quanto logicamente subordinate alla pregiudiziale que-
stione posta con il primo motivo), si impone, dunque, la
cassazione della sentenza impugnata.
3.1. – Non ricorrendo la necessità di nuovi accertamenti,
la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con accogli-
mento dell’atto di opposizione all’ingiunzione di pagamento
n. (omissis), emessa in data 28 luglio 2008 dal Comando Po-
lizia Municipale del Comune di Reggio Calabria, per nullità
della notif‌ica dei presupposti verbali di accertamento.
3.2. – Per le spese dei giudizi di merito e per quello del
giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio
della soccombenza, come in dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 30 MAGGIO 2018, N. 24384
(UD. 26 APRILE 2018)
PRES. PICCIALLI – EST. PAVICH – P.M. TOCCI (DIFF.) – RIC. M.
Professioni intellettuali y Medici e chirurghi y
Colpa medica y Responsabilità colposa per morte o
lesioni personali y Art. 590 sexies c.p. y Introdotto
dalla L. 8 marzo 2017, n. 24, c.d. Gelli-Bianco y Im-
perizia y Nozione.
. In tema di colpa medica, non si può escludere l’impe-
rizia del medico solo in virtù del suo noto valore clinico,
non dovendo la nozione di imperizia essere rivolta al
soggetto nella sua complessiva attività e alle sue capa-
cità professionali, ma al singolo atto qualif‌icato come
colposo e che viene a lui addebitato. (Nella fattispecie
ha annullato con rinvio la sentenza di merito che aveva
erroneamente qualif‌icato come imprudente la condot-
ta di un medico per la morte di una paziente deceduta
in seguito alle complicazioni post-operatorie) (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 590 sexies) (1)
(1) Si richiama la sentenza, citata in parte motiva, Cass. pen., sez.
un., 22 febbraio 2018, n. 8770, pubblicata per esteso in questa Rivista
2018, 299, con nota di ELIO PALOMBI, Il rispetto del diritto vivente.
In dottrina, si veda PIETRO DI TOSTO, La responsabilità medica –
La riforma Gelli e la L. n. 24 dell’8 marzo 2017, in questa Rivista,
Numero Speciale 1/2018; FRANCESCO PAOLO GARZONE, BIANCA
AMELIA NOCCO, La responsabilità penale sanitaria nel passaggio
dalla Legge Balduzzi alla Legge Gelli: “Se vogliamo che tutto riman-
ga com’è, bisogna che tutto cambi”, in Riv. pen. 2017, 885.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 13 marzo 2017, la Corte d’appello di Roma
ha confermato la sentenza con la quale L.M., il 21 gen-
naio 2016, era stato dichiarato colpevole dal Tribunale di
Roma in ordine al reato a lui ascritto ex art. 589 c.p. (omi-
cidio colposo in danno di R.C., deceduta presso l’ospedale
Sant’Andrea di Roma il 2 dicembre 2010).
Per meglio comprendere i termini del giudizio, giova
precisare che la C. era stata sottoposta, il 18 novembre
2010, presso la casa di cura S., a un intervento chirurgico
di plastica di laparatocele e revisione della cicatrice in se-
guito a pregressa isterectomia ombelico-pubica, interven-
to cui aveva preso parte il dott. M.; e che dall’addebito a lui
inizialmente mosso in cooperazione colposa con altri me-
dici, con riferimento a detto intervento chirurgico – e se-
gnatamente alla circostanza, non confermata nel giudizio,
che in tale occasione sarebbe stata procurata alla paziente
una perforazione intestinale -, il M. era stato prosciolto già
in primo grado. Tale decisione è divenuta def‌initiva.
Residuava in appello l’addebito mosso al M. in relazio-
ne al decorso post operatorio, riferibile agli accadimenti
che di seguito si riassumono.
2. Il giorno successivo all’operazione, ossia il 19 novem-
bre 2010, la C. viene dimessa a domicilio.
Successivamente compaiono dolori addominali, seguiti
da vomito, meteorismo intestinale e diff‌icoltà di evacua-
zione e all’espulsione dell’aria, che inducono la donna a
rivolgersi nuovamente ai medici. Il 22 novembre il chi-
rurgo plastico dott. S.E., dopo avere visitato a domicilio
la C., informa il dott. M., chirurgo addominale che aveva
partecipato all’intervento, della sintomatologia dolorosa,
che secondo il medesimo rende necessaria la sommini-
strazione di toradol.
Il dott. M., il pomeriggio del giorno successivo (23
novembre), sottopone a visita la C. All’esito della visita,
necessariamente non approfondita perchè condizionata
dalla presenza della medicazione, il sanitario prescrive
clisteri evacuativi, ritenendo che i problemi siano ricon-
ducibili al decorso post-operatorio.
La situazione però non migliora e la C., il 26 novembre,
si rivolge al dotto E., invocando un intervento risolutore.
Segue un nuovo ricovero in clinica e quindi, dopo una
radiograf‌ia diretta dell’addome e una TAC del distretto
pelvico-addominale, si giunge alla diagnosi di occlusione
intestinale; il M. si determina ad accompagnare quindi la
C. all’ospedale S.A., ove viene diagnosticata addirittura
una perforazione intestinale.
Qui viene eseguito un intervento chirurgico urgente,
cui partecipa il dott. M., ed inizialmente il decorso post-
operatorio sembra non allarmante; ma dal 29 novembre
la situazione si aggrava: subentra uno stato febbrile, ac-
compagnato da esiti alterati negli esami di laboratorio; si
instaura quindi una sepsi che diviene sempre più severa,
coinvolgendo progressivamente organi vitali. Il quadro cli-
nico è via via sempre più drammatico f‌inché, nella serata
del 2 dicembre, poche decine di minuti dopo che il chirur-
go chiamato a consulto dà indicazioni per una laparatomia
d’urgenza, interviene il decesso della donna.
3. La Corte di merito ha ritenuto confermate le accuse al
M. sotto il prof‌ilo della sottovalutazione diagnostica e dell’o-
messa prescrizione dei necessari approfondimenti in occa-
sione della visita del 23 novembre: l’imputato, secondo la
Corte distrettuale, ben poteva pervenire a una diagnosi dif-
ferenziale che riferisse, quanto meno in via ipotetica, la sin-
tomatologia dolorosa della donna non già al normale decorso
post-operatorio, ma all’insorgere dell’occlusione intestinale,
causa scatenante della successiva perforazione intestinale
e della conseguente sepsi che condusse poi la C. all’exitus.

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