Corte di Cassazione Penale sez. IV, 27 novembre 2017, n. 53541 (ud. 26 ottobre 2017)

Pagine39-42
556 557
giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 6/2018
LEGITTIMITÀ
6/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
9. Non solo tale ricostruzione è tutt’altro che apodittica,
ma deve essa dirsi congruamente basata su dati fattuali co-
munque apprezzati e ricavati dal complesso degli elemen-
ti istruttori, il cui eventuale ma evidente e macroscopico
travisamento (unico, in estrema ipotesi, a potere rilevare)
neppure è stato adeguatamente reso oggetto di censura in
questa sede: al riguardo, una riconsiderazione della rico-
struzione del fatto è sempre preclusa nella presente sede
di legittimità, a maggior ragione dopo la novella del n. 5
dell’art. 360 c.p.c., che ha ridotto al minimo costituzionale
il controllo in sede di legittimità sulla motivazione (Cass.
sez. un. nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014), rimanendo co-
munque gli apprezzamenti di fatto se scevri, come lo sono
nella specie, da quei soli ed evidenti vizi logici o giuridici
ammessi dalle or ora richiamate pronunzie delle Sezioni
Unite - istituzionalmente riservati al giudice del merito
(come da consolidato insegnamento, su cui, per tutte, v.
Cass. sez. un., n. 20412 del 2015, ove ulteriori riferimenti).
10. A questo punto, va ricordato che la teoria genera-
le del diritto riconduce al novero dei danni risarcibili le
sole conseguenze immediate e dirette del fatto assurto a
criterio di imputazione della responsabilità: una volta ve-
rif‌icatasi una determinata sequenza di fatti ed eventi, tra
loro legati da un nesso causale, inteso a sua volta come
relazione tra i due caratterizzata dall’idoneità di uno di
quelli a determinare il successivo in base a leggi naturali
(o anche solo a regole di comune esperienza), tale rela-
zione va apprezzata secondo il criterio della causalità
adeguata (sul quale, amplissimamente e per tutte, v. Cass.
sez. un. 11 gennaio 2008, n. 576); in base al quale neppure
è suff‌iciente tale relazione causale per determinare una
causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all’interno
delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle
soltanto che, nel momento in cui si produce l’evento cau-
sante non appaiano del tutto inverosimili, ma che si pre-
sentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo
il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare
della c.d. regolarità causale.
11. Quest’ultimo, a sua volta, individua come conse-
guenza normale imputabile quella che - secondo l’id quod
plerumque accidit e quindi in base alla regolarità stati-
stica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (se non
di vera e propria prognosi postuma) integra gli estremi di
una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un
evento (sia esso una condotta umana oppure no) origina-
rio, che ne costituisce l’antecedente necessario.
12. Tanto premesso, possono qualif‌icarsi risarcibili
conseguenze immediate e dirette (come si esprimeva già
Cass. 17 dicembre 1963, n. 3184, sia pure ai f‌ini dell’art.
1223 c.c., in tema di responsabilità contrattuale) quelle
conseguenze normali od ordinarie originate (ovvero
causate) dall’evento dannoso secondo il principio della
cosiddetta regolarità causale, sicchè devono ritenersi
esclusi quei danni che siano un rif‌lesso lontano dall’ina-
dempimento e non possano a questo essere riallacciati dal
necessario nesso teleologico, per essere intervenute altre
cause e circostanze estrinseche, senza le quali il danno
ulteriore stesso non si sarebbe verif‌icato. A mano a mano
che la sequenza causale progredisce e si allontana dall’e-
vento che ad essa ha dato origine, in altri termini, l’inter-
vento di fattori concausali diversi ed ulteriori diviene via
via preponderante, f‌ino ad escludere la riferibilità - appun-
to diretta ed immediata - a quello primigenio.
13. Ed il novero delle conseguenze ulteriori perdute va
limitato, sostanzialmente, alla f‌igura tradizionale del lu-
cro cessante ed alla c.d. perdita di chance, da intendersi: il
primo, come l’accrescimento patrimoniale che il danneg-
giato avrebbe conseguito o il decremento patrimoniale che
egli avrebbe evitato se, ad impedire il primo o a cagionare
il secondo, non fosse intervenuto il fatto generatore del
danno (per tradizionale insegnamento: v. già in tal senso
Cass. 16 aprile 1969, n. 1207; ma comunque non compren-
dendosi gli eventi ipotetici o legati a condizioni incerte -
tra molte altre, v. Cass. 3 settembre 1994, n. 7647 - e quelli
l’attesa della cui verif‌icazione non sia sorretta da - o fon-
data su - un’obiettiva e ragionevole attendibilità: Cass. 10
dicembre 1971); la seconda, come concreta ed effettiva
occasione favorevole di conseguire un determinato bene
(che solo a queste condizioni non è una mera aspettativa
di fatto, ma un’entità patrimoniale a sè stante, giuridica-
mente ed economicamente suscettibile di autonoma valu-
tazione: Cass. 14 marzo 2017, n. 6488), la cui concretezza
ed effettività, siccome riferite ad un evento futuro, devono
possedere un grado di elevatissima probabilità, se non di
vera e propria prognosi (ma riferita al momento dell’acca-
dimento del fatto indicato come dannoso).
14. In applicazione dei principi suddetti alla fattispe-
cie, una volta riconosciuto il nesso causale tra la cosa, vuoi
perché oggetto di custodia, vuoi perché la sua carenza
strutturale intrinseca od originaria fosse manifestazione
di colpa specif‌ica o generica del danneggiante (e quindi ri-
badita l’indifferenza delle due ragioni di responsabilità ai
sensi, rispettivamente, dell’art. 2051, o dell’art. 2043 c.c.),
il danno che può essere oggetto di risarcimento è esclusi-
vamente quello che si è verif‌icato in concreto in dipenden-
za immediata e diretta dell’evento, cioè il cedimento del
guard-rail, come poi imputato causalmente anche - ed in
misura paritaria - della condotta colposa della vittima, che
lo ha attinto con una forza notevolissima, prodotta all’esito
di una serie di malaccorte manovre, tutte colpose (o, a
tutto concedere, colposa sicuramente la prima e conse-
guenze inevitabili di essa le altre).
15. Posto che la descrizione delle modalità del sinistro e
dell’apporto causale della condotta della vittima conduce
alla qui insindacabile, appunto perché fondata su apprez-
zamenti di fatto (e tutt’altro che apodittici o manifesta-
mente arbitrari), conclusione (v. pag. 11 della qui gravata
sentenza, secondo periodo) della possibile idoneità di una
maggiore resistenza del guard-rail a ridurre i danni, deve
allora aversi per non ulteriormente revocabile in dubbio,
in questa sede, che l’evento non avrebbe potuto comunque
essere impedito, ma, a tutto concedere, che le sue conse-
guenze avrebbero potuto essere di minore gravità.
16. Su questa premessa, non può rientrare nel con-
cetto di conseguenza immediata e diretta il mancato av-
veramento di un’evenienza più favorevole per chi risulta
danneggiato: in generale, invero, poichè da una situazione
o da un evento può dipanarsi o dipartirsi un ampio - se
non potenzialmente indef‌inito - ventaglio di serie di con-
seguenze tra loro alternative, accomunate soltanto all’o-
rigine e diversif‌icate dall’interazione successiva di eventi
differenti ed incidenti in senso e con effetto diversi, che lo
sviluppo potenziale di quelle si sia manifestato o concen-
trato in una sola particolare tra esse con esclusione delle
altre non signif‌ica affatto che l’evento che ha determinato
la serie causale effettivamente verif‌icatasi sia stata la cau-
sa della mancata verif‌icazione delle alternative.
17. Pertanto, la pretesa del L. non può trovare conside-
razione, con conseguente rigetto del suo secondo motivo
di ricorso, in applicazione del seguente principio di dirit-
to: "una volta verif‌icatosi un evento dannoso ricostruito,
con valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimi-
tà, come causalmente ascrivibile pure alla condotta col-
posa del danneggiato, non può essere presa in considera-
zione, quale evenienza non impedita e tanto meno al f‌ine
di una sua diversa quantif‌icazione risarcitoria, la minore
entità del danno che sarebbe dipesa da una serie causale
alternativa a quella effettivamente verif‌icatasi in concre-
to, quale un minore od un assente grado di colpa in capo
al responsabile".
18. Può ora passarsi alla disamina del terzo motivo, il
quale è però inammissibile in ordine a ciascuno dei prof‌ili
prospettati.
19. In primo luogo, esso è inammissibile quanto alla do-
glianza di inadeguatezza della riliquidazione, atteso intan-
to il richiamo alla struttura del punto reso oggetto delle
cosiddette tabelle milanesi applicate alla specie, come
adeguatamente comprensivo pure del danno una volta de-
f‌inito morale, ma comunque in virtù del carattere equitati-
vo della sua liquidazione, espressamente richiamato dalla
corte di appello anche per il risarcimento dell’inabilità
temporanea e comunque essendosi essa mantenuta, con
suff‌iciente indicazione del criterio, all’intero del range o
intervallo previsto.
20. In secondo luogo, il motivo in esame è inammissi-
bile quanto alle contestazioni fondate sulla c.t.u. o rivolte
contro la medesima, risultando - nei limiti in cui esse pos-
sano ancora rilevare in questa sede dopo la già ricordata
riforma dell’art. 360 n. 5 c.p.c., e sempre ammesso che le
critiche siano state tempestivamente rivolte già al giudice
del merito - comunque violati i i principi ribaditi dalla
giurisprudenza di questa Corte (Cass. 8 giugno 2011, n.
12532; Cass. 17 luglio 2014, n. 16368; Cass. 3 giugno 2016,
n. 11482; Cass. ord. 19427 del 2017), per la quale "in tema
di ricorso per cassazione, per inf‌irmare, sotto il prof‌ilo
della insuff‌icienza argomentativa, la motivazione della
sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione
di consulenza tecnica d’uff‌icio di cui il giudice dichiari di
condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di
avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al
giudice a quo, e ne trascriva, poi,... almeno i punti salienti
onde consentirne la valutazione in termini di decisività e
di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina
dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da no-
tazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un
sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità".
21. Inf‌ine, il quarto motivo è di per sè inammissibile,
perché non prospetta un vizio della gravata sentenza in
ordine al capo sulle spese in quanto tale, quale derivante
da un’erronea applicazione del principio della soccom-
benza, ma solo la pretesa infondatezza della premessa
o del presupposto, cioè della soccombenza: e quindi in-
volge impropriamente l’ingiustizia derivata dall’assetto
complessivo della decisione sul merito, con la qual cosa
risultano implicitamente ammesse l’intrinseca coerenza e
legittimità della conclusione sul punto da parte della cor-
te territoriale.
22. Il ricorso, inammissibili i motivi diversi dal secondo
ed infondato quest’ultimo, va perciò rigettato e le spese
del giudizio di legittimità seguire la soccombenza.
23. Inf‌ine, deve darsi atto - mancando ogni discreziona-
lità al riguardo (tra le prime: Cass. 14 marzo 2014, n. 5955;
tra molte altre: Cass. sez. un. 27 novembre 2015, n. 24245)
- della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del-
l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, in tema di contributo unif‌icato per i gradi o i giudizi di
impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o
nel merito. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 27 NOVEMBRE 2017, N. 53541
(UD. 26 OTTOBRE 2017)
PRES. ROMIS – EST. COSTANTINI – P.M. STABILE (DIFF.) – RIC. Z.R.
Responsabilità da sinistri stradali y Nesso di
causalità y Interruzione y Causa sopravvenuta suff‌i-
ciente a determinare l’evento y Nozione y Assoluta
autonomia rispetto alle cause preesistenti y Esclu-
sione y Evoluzione anomala ed imprevedibile del
percorso causale y Necessità y Fattispecie relativa
a spostamento a motore spento di autovettura in
discesa senza freno a mano e morte di pedone.
. Le cause sopravvenute idonee ad escludere il rap-
porto di causalità sono sia quelle che innescano un
processo causale completamente autonomo rispetto
a quello determinato dalla condotta dell’agente, sia
quelle che, pur inserite nel processo causale ricollega-
to a tale condotta, si connotino per l’assoluta anomalia
ed eccezionalità, collocandosi al di fuori della normale,
ragionevole probabilità. (In applicazione del principio,
la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza
impugnata che aveva escluso l’interruzione del nesso
causale tra la condotta colposa dell’imputato, consisti-
ta nell’aver spostato a motore spento un’autovettura in
discesa senza freno a mano, e la morte della vittima,
travolta dal veicolo, essendo prevedibile sia che il vei-
colo potesse andare ad urtare le persone presenti sulla
sua traiettoria, sia che taluno potesse incautamente

Per continuare a leggere

Inizia Gratis

Sblocca l'accesso completo con una prova gratuita di 7 giorni

Trasforma la tua ricerca legale con vLex

  • Accesso completo alla più grande raccolta di giurisprudenza di common law su un'unica piattaforma

  • Genera riepiloghi dei casi con l'IA che evidenziano immediatamente le questioni legali principali

  • Funzionalità di ricerca avanzate con opzioni precise di filtro e ordinamento

  • Contenuti giuridici completi con documenti da oltre 100 giurisdizioni

  • Affidato da 2 milioni di professionisti, inclusi i principali studi legali a livello mondiale

  • Accedi alla ricerca potenziata dall'IA con Vincent AI: query in linguaggio naturale con citazioni verificate

vLex

Sblocca l'accesso completo con una prova gratuita di 7 giorni

Trasforma la tua ricerca legale con vLex

  • Accesso completo alla più grande raccolta di giurisprudenza di common law su un'unica piattaforma

  • Genera riepiloghi dei casi con l'IA che evidenziano immediatamente le questioni legali principali

  • Funzionalità di ricerca avanzate con opzioni precise di filtro e ordinamento

  • Contenuti giuridici completi con documenti da oltre 100 giurisdizioni

  • Affidato da 2 milioni di professionisti, inclusi i principali studi legali a livello mondiale

  • Accedi alla ricerca potenziata dall'IA con Vincent AI: query in linguaggio naturale con citazioni verificate

vLex

Sblocca l'accesso completo con una prova gratuita di 7 giorni

Trasforma la tua ricerca legale con vLex

  • Accesso completo alla più grande raccolta di giurisprudenza di common law su un'unica piattaforma

  • Genera riepiloghi dei casi con l'IA che evidenziano immediatamente le questioni legali principali

  • Funzionalità di ricerca avanzate con opzioni precise di filtro e ordinamento

  • Contenuti giuridici completi con documenti da oltre 100 giurisdizioni

  • Affidato da 2 milioni di professionisti, inclusi i principali studi legali a livello mondiale

  • Accedi alla ricerca potenziata dall'IA con Vincent AI: query in linguaggio naturale con citazioni verificate

vLex

Sblocca l'accesso completo con una prova gratuita di 7 giorni

Trasforma la tua ricerca legale con vLex

  • Accesso completo alla più grande raccolta di giurisprudenza di common law su un'unica piattaforma

  • Genera riepiloghi dei casi con l'IA che evidenziano immediatamente le questioni legali principali

  • Funzionalità di ricerca avanzate con opzioni precise di filtro e ordinamento

  • Contenuti giuridici completi con documenti da oltre 100 giurisdizioni

  • Affidato da 2 milioni di professionisti, inclusi i principali studi legali a livello mondiale

  • Accedi alla ricerca potenziata dall'IA con Vincent AI: query in linguaggio naturale con citazioni verificate

vLex

Sblocca l'accesso completo con una prova gratuita di 7 giorni

Trasforma la tua ricerca legale con vLex

  • Accesso completo alla più grande raccolta di giurisprudenza di common law su un'unica piattaforma

  • Genera riepiloghi dei casi con l'IA che evidenziano immediatamente le questioni legali principali

  • Funzionalità di ricerca avanzate con opzioni precise di filtro e ordinamento

  • Contenuti giuridici completi con documenti da oltre 100 giurisdizioni

  • Affidato da 2 milioni di professionisti, inclusi i principali studi legali a livello mondiale

  • Accedi alla ricerca potenziata dall'IA con Vincent AI: query in linguaggio naturale con citazioni verificate

vLex

Sblocca l'accesso completo con una prova gratuita di 7 giorni

Trasforma la tua ricerca legale con vLex

  • Accesso completo alla più grande raccolta di giurisprudenza di common law su un'unica piattaforma

  • Genera riepiloghi dei casi con l'IA che evidenziano immediatamente le questioni legali principali

  • Funzionalità di ricerca avanzate con opzioni precise di filtro e ordinamento

  • Contenuti giuridici completi con documenti da oltre 100 giurisdizioni

  • Affidato da 2 milioni di professionisti, inclusi i principali studi legali a livello mondiale

  • Accedi alla ricerca potenziata dall'IA con Vincent AI: query in linguaggio naturale con citazioni verificate

vLex