Corte di Cassazione Penale sez. V, 17 gennaio 2018, n. 1913 (ud. 16 ottobre 2017)

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 6/2018
LEGITTIMITÀ
6/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
scendere i passeggeri, sino a quando questi ultimi non si
siano portati a debita distanza dal mezzo, ovvero non si
trovino in condizioni di non interferenza con le manovre
di esso. Ne consegue che incorre in vizio in iure di sus-
sunzione il giudice di merito che omette di considerare
negligente la condotta di guida del conducente che sia
stata accertata non conforme a detta regola di condotta".
Come già anticipato, naturalmente, il giudice di rinvio,
fermo l’obbligo di decidere la controversia applicando tale
principio e, dunque, ritenendo sussistente una condotta
colpevole del conducente e la sua eff‌icienza causale su
sinistro, bene potrà valutare in che misura essa abbia con-
tribuito a determinarlo, tenuto conto della condotta della
madre del bambino.
5. Le spese.
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno
liquidate dal giudice del rinvio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 17 GENNAIO 2018, N. 1913
(UD. 16 OTTOBRE 2017)
PRES. VESSICHELLI – EST. SCOTTI – P.M. CORASANITI (DIFF.) – RIC. A. ED ALTRI
Violenza privata y Elemento oggettivo y Estremi y
Parcheggio della propria autovettura dinanzi all’in-
gresso di un fabbricato in modo da impedirne l’ac-
cesso y Integrazione del reato.
. Integra il delitto di violenza privata la condotta di co-
lui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un
fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio, impe-
dendo l’accesso alla persona offesa, considerato che, ai
f‌ini della conf‌igurabilità del reato in questione, il re-
quisito della violenza si identif‌ica in qualsiasi mezzo
idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di
determinazione e di azione. (c.p., art. 610) (1)
(1) La medesima fattispecie si rinviene in Cass. pen., sez. V, 21 feb-
braio 2014, n. 8425, in CED Cassazione penale, RV 259052 e Cass.
pen., sez. V, 12 gennaio 2012, n. 603, in questa Rivista 2012, 1032.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 26 ottobre 2016 la Corte di appello
di Lecce ha confermato la sentenza del 30 settembre 2014
del Tribunale di Brindisi, appellata dagli imputati A.C.,
Ap.Ro., B.M., C.G., C.V., Ca.An., Ci.Al., D.P., D.L.D., D.V.A.,
D.V.L., D.P.F., F.A., Fi.Vi., G.V., Gr.An., Gr.Ca., Gu.Fa., N.M.,
P.G., R.D., S.M., Si.Ma. e T.F., condannando gli appellanti
al pagamento delle spese del grado verso l’Erario e la parte
civile M. s.r.l..
La sentenza di primo grado aveva dichiarato:
1. A.C., Ap.Ro., C.G., C.V., Ca.An., D.V.L., D.P.F., Fi.Vi.,
G.V., Gr.Ca., Gu.Fa., N.M., P.G., R.D., T.F., colpevoli dei reati
loro ascritti al capo a) (ossia il delitto di cui agli artt. 81
e 110 c.p., art. 610 comma 2, c.p., in relazione all’art. 339
c.p. per aver impedito al titolare M.M. e ai dipendenti della
s.r.l. M., appaltatrice del servizio di igiene pubblica per il
Comune di B., di accedere alla sede sociale con violenza
consistita nell’ostruire l’ingresso con le proprie persone e
i propri veicoli) e c) (ossia il delitto di cui agli artt. 81,
110 e 340 c.p., per aver così cagionato l’interruzione del
pubblico servizio di igiene pubblica); fatti commessi il
(omissis);
2. B.M., D.P., Gr.An., colpevoli dei reati loro ascritti capi
a) e c) della rubrica, limitatamente ai fatti commessi il
(omissis);
3. D.V.A., F.A., Gu.Fa., S.M., Si.Ma., colpevoli dei predet-
ti reati di cui ai capi a) e c) della rubrica, limitatamente
ai fatti commessi il (omissis);
4. Ci.Al. colpevole dei predetti reati di cui ai capi a)
e c) della rubrica, nonché del reato di cui al capo f) di
cui all’art. 385 c.p. in relazione alla L. n. 354 del 1975, art.
47 ter, comma 8, per essersi arbitrariamente allontanato
dalla propria abitazione, ove si trovava ristretto in regime
di detenzione domiciliare con facoltà di allontanamento
solo per recarsi a lavorare presso la ditta P., in data 14 feb-
braio 2011;
5. D.L.D., colpevole dei predetti reati di cui ai capi a) e
c) della rubrica, nonché del reato di cui al capo i), ossia la
contravvenzione di cui all’art. 81 c.p., e L. n. 1423 del 1956,
art. 9, comma 1, per avere violato la misura di sorveglianza
speciale irrogata a suo carico dal Tribunale di Brindisi.
I predetti imputati erano stati condannati a pene di
giustizia nonché al risarcimento dei danni, in solido fra
loro, a favore della M. s.r.l., parte civile, da liquidarsi in
separata sede, oltre alle spese processuali.
2. Ha proposto ricorso nell’interesse degli imputati
A.C., Ap.Ro., B.M., T.F., il difensore di f‌iducia, avv. Mauro
Masiello, svolgendo cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia erronea
applicazione della legge penale e manifesta illogicità e
contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt.
516, 521 e 522 c.p.p..
L’assunto della Corte territoriale, sulla base del quale
era stato rigettato il motivo di appello in tema di difetto di
correlazione fra accusa e sentenza, secondo cui gli impu-
tati avevano avuto piena conoscenza della condotta posta
in essere e i loro difensori avevano articolato le difese pro-
prio su tale condotta, era del tutto infondato; la condotta
per cui gli imputati erano stati condannati (ossia di aver
impedito l’uscita dei veicoli della M. s.r.l. dalla sede so-
ciale) era radicalmente diversa da quella oggetto di conte-
stazione ex art. 610 c.p., ossia l’aver impedito l’accesso in
azienda ai dipendenti della società, circostanza questa del
tutto esclusa da parte del Giudice di primo grado.
Era poi del tutto irrilevante che la condotta da loro
posta in essere fosse ben conosciuta dagli imputati, visto
che ciò che assumeva rilievo era invece l’oggetto della
contestazione loro rivolta, radicalmente difforme che il
Pubblico Ministero ben avrebbe potuto correggere ex art.
516 c.p.p. e non aveva fatto.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia viola-
zione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sus-
sistenza dei reati di cui agli artt. 610 e 340 c.p..
La Corte aveva ritenuto suff‌iciente una lesione sola-
mente potenziale, con ragionamento non corretto con
riferimento al reato di violenza privata che richiede un
evento dannoso e non si conf‌igura come reato di pericolo,
concreto o astratto. Era quindi ininf‌luente l’intenzione dei
manifestanti di impedire l’uscita dei mezzi, così come le
dichiarazioni dell’Ap., di sapore prettamente propagandi-
stico.
Neppure era stata presa in considerazione la deposizio-
ne resa dal teste E.C., dalla quale constava che se l’ordine
di uscire dall’azienda con i mezzi fosse stato impartito,
certamente sarebbe stato eseguito con la conseguenza
che i manifestanti avrebbero sicuramente levato il blocco,
consentendo l’uscita.
Non era quindi suff‌iciente un potenziale impedimento,
necessitando piuttosto che il transito fosse concretamen-
te impedito per realizzare l’elemento oggettivo del reato
di violenza privata. Ciò si ripercuoteva automaticamente
anche sul reato di interruzione di pubblico servizio, come
del resto confermava l’invito rivolto dai manifestanti agli
autisti M. a seguire la loro via gerarchica.
Faceva difetto inoltre l’elemento soggettivo del reato
ex art. 340 c.p. poichè l’agitazione era puramente simbo-
lica e mirava a reagire contro la violazione da parte di M.
degli accordi contrattuali che l’aveva portata ad assumere
nuovi dipendenti a (omissis) e non a B., come si era im-
pegnata a fare.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia viola-
zione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussi-
stenza del reato di cui all’art. 340 comma 2, c.p., a carico di
Ap.Ro., ritenuto erroneamente promotore della protesta,
mentre, personalmente non interessato alla protesta in
quanto dirigente sindacale in pensione, si era limitato a
fungere da portavoce ad un gruppo nato spontaneamente
fra persone che nemmeno si sarebbero potute iscrivere al
sindacato, in quanto disoccupati.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia man-
canza, contraddittorietà e manifesta illogicità della mo-
tivazione in relazione alla mancata assoluzione degli
imputati ex art. 530 comma 2, c.p.p., e in relazione all’ec-
cessività della pena irrogata; il quadro probatorio era per-
lomeno incerto, l’Ap. e il B. erano completamente incen-
surati, i reati consentivano una pena edittale minima di 15
giorni di reclusione, lo stesso Procuratore generale aveva
chiesto in udienza l’assoluzione degli imputati.
3. Ha proposto ricorso nell’interesse dell’imputato C.V.,
il difensore di f‌iducia, avv. Giampiero Iaia, svolgendo due
motivi.
3.1. Con il primo motivo, proposto ex art. 606 comma 1,
lett. c), c.p.p., il ricorrente denuncia inosservanza di nor-
ma processuale sanzionata con la nullità in riferimento
all’art. 522 c.p.p. poichè la condotta contestata (blocco de-
gli ingressi in azienda) era radicalmente diversa da quella
accertata e sanzionata (impedimento agli autoveicoli ad
uscire dall’azienda); l’interrogatorio del C. e quello dei
coimputati era del tutto irrilevante; la diversità del fatto
accertato in giudizio rispetto a quello contestato violava i
principi dell’immutabilità dell’accusa e del contradditto-
rio e ingenerava nullità della sentenza.
3.2. Con il secondo motivo, proposto ex art. 606 comma
1, lett. c), c.p.p., il ricorrente denuncia inosservanza di
norma processuale sanzionata con la nullità in riferimen-
to all’art. 522 c.p.p., nonché violazione degli artt. 81, 110 e
340 c.p., art. 192 c.p.p., in relazione all’art. 125 c.p.p. e art.
111 Cost., nonché illogicità della motivazione.
Il difetto di correlazione fra accusa e sentenza si riper-
cuoteva anche sul reato di cui al capo c), plasmato sulla
condotta descritta al capo a); il reato di cui all’art. 340
c.p. richiede un evento e un pregiudizio effettivo, mentre
nessuno aveva conferito ai dipendenti l’ordine di uscire
dall’azienda.
4. Ha proposto ricorso nell’interesse degli imputati
C.G., S.M. e Si.Ma., il difensore di f‌iducia, avv. Gianvito Lil-
lo, svolgendo tre motivi.
4.1. Con il primo motivo, proposto ex art. 606 comma
1, lett. e), c.p.p., il ricorrente denuncia mancanza, con-
traddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in
ordine al reato di violenza privata di cui all’art. 610 c.p.; il
semplice fatto che il C.G., il Si. e il S. fossero presenti sul
luogo non bastava a integrare i reati contestati, in difetto
di individuazione delle singole condotte loro attribuibili;
la Corte territoriale non aveva risposto allo specif‌ico moti-
vo di appello ed era così incorsa in difetto di motivazione
sul punto.
4.2. Con il secondo motivo proposto ex art. 606 comma
1, lett. e), c.p.p., il ricorrente denuncia vizio motivazio-
nale e travisamento della prova in ordine al reato di cui
all’art. 340 c.p. perché la Corte non aveva considerato che
M. svolgeva anche attività collegate alla raccolta dei rif‌iuti
solidi e urbani e del servizio di igiene pubblica, che non
erano state impedite; inoltre la raccolta dei rif‌iuti era sta
comunque posta in essere nelle date del (omissis); gli uff‌i-
ci interni, poi, avevano lavorato regolarmente.
4.3. Con il terzo motivo, proposto ex art. 606 comma 1,
lett. e), c.p.p., il ricorrente denuncia difetto di motivazio-
ne in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche con grado di prevalenza o equivalen-
za sulla contestata recidiva, essendo stato omessa qual-
siasi considerazione sugli elementi concreti utili a fondare
un giudizio negativo sulla personalità degli imputati.
5. Ha proposto ricorso nell’interesse dell’imputato
Ci.Al., il difensore di f‌iducia, avv. Simona Cuomo, svolgen-
do tre motivi.
5.1. Con il primo motivo, proposto ex art. 606 comma 1,
lett. b) ed e), c.p.p. il ricorrente denuncia violazione della
legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione.
Vi era assoluta identità fra la condotta contestata al
capo a) e quella contestata al capo c) per due distinte
fattispecie legate fra loro da relazione di sussidiarietà; l’e-
sistenza del dolo specif‌ico del reato di cui all’art. 340 c.p.,
ulteriormente caratterizzante inglobava ed escludeva il
reato di violenza privata.
Non vi era stata, poi, altro che una lieve alterazione del
prof‌ilo psicologico delle persone offese, non trasformata

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