Corte di Cassazione Penale sez. IV, 8 febbraio 2018, n. 6154 (ud. 19 dicembre 2017)

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 6/2018
LEGITTIMITÀ
6/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
Le violazioni amministrative successive alla prima non
sono valutate, ai f‌ini della reiterazione, quando sono com-
messe in tempi ravvicinati e riconducibili ad una program-
mazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge
espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pa-
gamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere
sospesi f‌ino a quando il provvedimento che accerta la vio-
lazione precedentemente commessa sia divenuto def‌initi-
vo. La sospensione è disposta dall’autorità amministrativa
competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando
possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni
caso, se il provvedimento che accerta la precedente viola-
zione è annullato".
2.2. Occorre dare atto al ricorrente che nel caso che oc-
cupa il giudice ha omesso di considerare che la contesta-
zione fa esplicito riferimento alla "recidiva di cui all’art.
5, D.L.vo n. 8 del 2016", in ragione della commissione in
data 14 novembre 2016 di un illecito amministrativo, rap-
presentato dall’accusa come della medesima indole. Tanto
imponeva di motivare in ordine alle ragioni per le quali
non si è ritenuto ricorrere la reiterazione nel reato; oppu-
re di ritenere accertato quanto contestato ed adottare il
giudizio conseguente.
Tuttavia la medesima contestazione non fa menzione
del def‌initivo accertamento della violazione amministrati-
va; sicchè il ricorrente avrebbe dovuto dare dimostrazione
che questa era stata accertata in via def‌initiva, poichè -
come si è sopra esposto - per la integrazione della recidiva
nel biennio che vale ad escludere il reato di guida senza
patente dall’area della depenalizzazione ex D.L.vo n. 8 del
2016 - non è suff‌iciente che sia intervenuta "contestazione
di illecito amministrativo", secondo quanto recita l’impu-
tazione recata dalla richiesta di decreto penale di con-
danna nei confronti dell’O., ma occorre che esso sia stato
def‌initivamente accertato.
Il ricorrente non affronta in alcun modo tale prof‌ilo
della questione (che non è considerato neppure dal P.G.
requirente); sicchè non risulta evidente e non è dimostra-
to l’interesse all’annullamento del provvedimento impu-
gnato, riconoscibile solo ove determinatasi la def‌initività
dell’accertamento del precedente illecito, commesso il
(omissis), ovvero pochi giorni prima del fatto del quale si
è occupato il Giudice per le indagini preliminari del Tribu-
nale di Napoli Nord. La carenza di interesse ad impugnare
comporta l’inammissibilità del ricorso. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 8 FEBBRAIO 2018, N. 6154
(UD. 19 DICEMBRE 2017)
PRES. BLAIOTTA – EST. CAPPELLO – P.M. LIGNOLA (DIFF.) – RIC. V.
Guida in stato di ebbrezza y Sentenza di appello
y Dichiarazione di prescrizione del reato y Sanzioni
amministrative accessorie y Statuizione di confer-
ma y Legittimità.
. In tema di guida in stato di ebbrezza è legittima la
decisione del giudice di appello, il quale, pur dichiaran-
do l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione,
confermi la statuizione relativa alle sanzioni ammini-
stative accesssorie. (nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s.,
art. 187) (1)
(1) Principio analogo si rinviene in Cass. pen., sez. IV, 16 febbraio
2015, n. 6740 in questa Rivista 2015, 342 e Cass. pen., sez. IV, 7 otto-
bre 2013, n. 41415, ivi 2014, 251.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Venezia, in riforma della sen-
tenza del G.U.P. del Tribunale di Verona, appellata dall’im-
putato V.G.G., ha dichiarato non doversi procedere in
ordine la reato ascrittogli (un’ipotesi di cui all’art. 187
c.d.s., comma 1, per aver guidato un veicolo in condizioni
di alterazione f‌isica e psichica correlata all’uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, provocando un incidente stra-
dale) perché estinto per prescrizione e ha disposto la tra-
smissione di copia degli atti al Prefetto di Verona.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procurato-
re Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di
Venezia, formulando un motivo unico, con il quale ha de-
dotto violazione di legge per avere la Corte di merito omes-
so di disporre la conf‌isca dell’autovettura, espressamente
invocata dall’uff‌icio requirente a sostegno dell’appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La sentenza non incorre nel vizio denunciato.
Il ricorso chiama in causa il prof‌ilo attinente i rapporti
tra la sanzione amministrativa accessoria della conf‌isca di
cui all’art. 187 c.d.s., comma 1, u.p. (ma il discorso vale an-
che per i reati previsti dall’art. 186 c.d.s.) e la pronuncia di
estinzione del reato per prescrizione, allorchè essa venga
dichiarata dal giudice d’appello.
Sul punto, questa Corte ha già chiarito che, in tema di
guida in stato di ebbrezza, ove l’impugnazione della sen-
tenza sia avvenuta esclusivamente per contestare l’omes-
sa statuizione delle sanzioni amministrative accessorie,
con conseguente passaggio in giudicato del capo relativo
all’accertamento della responsabilità penale, la prescri-
zione del reato maturatasi nelle more non impedisce l’ap-
plicazione delle indicate sanzioni (cfr. sez. IV n. 41415 del
24 settembre 2013, Rv. 256416 (in fattispecie in cui il Pro-
curatore generale presso la Corte di appello aveva presen-
tato ricorso avverso sentenza di patteggiamento che aveva
omesso di disporre la conf‌isca del veicolo); sez. IV n. 6740
del 3 febbraio 2015, Rv. 262250 (nella diversa ipotesi di
rif‌iuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico)).
Tale principio può ritenersi valido, stante l’identità
della previsione normativa nelle due diverse ipotesi di re-
ato, anche per la fattispecie di cui all’art. 187 c.d.s., e da
esso discende, quale logico corollario che, ove l’impugna-
zione abbia investito il punto della decisione concernen-
te la responsabilità penale, la declaratoria di estinzione
del reato per prescrizione non consente, in difetto di una
pronuncia irrevocabile di accertamento del fatto-reato, di
disporre la conf‌isca del veicolo, stante il chiaro disposto
di cui all’art. 187 c.d.s., comma 1, u.p., ("Con la sentenza
di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta
delle parti,... è sempre disposta la conf‌isca del veicolo con
il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo ap-
partenga a persona estranea al reato").
Proprio nella sentenza da ultimo citata, si è pure pre-
cisato che la possibilità di applicare la conf‌isca prevista
dalle norme del codice stradale, in caso di estinzione del
reato per prescrizione, è limitata alla sola ipotesi in cui,
pur non essendosi pervenuti ad una sentenza di condanna,
il fatto-reato sia stato accertato def‌initivamente (cfr., in
motivazione, sez. IV n. 6740 del 2016 citata).
3. Ciò posto, nel caso in esame, la Corte di merito ha
dato atto che anche l’imputato aveva proposto appello,
contestando l’utilizzabilità degli esiti dell’esame ematico,
cosicchè non può affermarsi, contrariamente a quanto
sostenuto in ricorso, che l’impugnazione aveva riguarda-
to solo l’omessa applicazione delle sanzioni accessorie,
versandosi nella diversa ipotesi di appello proposto anche
dall’imputato in punto responsabilità. Erra, pertanto, il ri-
corrente ad affermare che l’affermazione di penale respol-
gabilità fosse già passata in giudicato al momento in cui è
maturata la prescrizione.
Ne discende il divieto per il giudice penale che dichiari
l’estinzione del reato per prescrizione di disporre la san-
zione amministrativa accessoria. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. LAV., 6 FEBBRAIO 2018, N. 2838
PRES. MAMMONE – EST. D’ANTONIO – P.M. SANLORENZO (CONF.) – RIC. A.
(AVV.TI COSSU, CESTER E ROSSI) C. I.N.A.I.L. (AVV.TI FAVATA E ROMEO)
Previdenza e assistenza (Assicurazioni socia-
li) y Inail y Infortunio y Occasione di lavoro y Espo-
sizione a rischio nello svolgimento di attività pre-
paratorie o strumentali y Rilevanza y Fondamento y
Fattispecie relativa a lavoratore artigiano, vittima
di un incidente stradale mentre si recava in un opi-
f‌icio per controllare i lavori di allacciamento della
linea elettrica per il funzionamento di strumenti di
tecnologia necessari per la tipologia dei lavori da
eseguire nello stesso opif‌icio.
. L’occasione di lavoro di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 1124
del 1965 non prevede necessariamente che l’infortunio
avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavora-
tive tipiche in ragione delle quali è stabilito l’obbligo
assicurativo, essendo indennizzabile anche l’infortunio
determinatosi nell’espletamento dell’attività lavorati-
va ad esse connessa, in relazione a rischio non prove-
niente dall’apparato produttivo ed insito in una attività
prodromica e comunque strumentale allo svolgimento
delle medesime mansioni, anche se riconducibile a
situazioni ed attività proprie del lavoratore (purché
connesse con le mansioni lavorative), con il solo limi-
te, in quest’ultima ipotesi, del c.d. "rischio elettivo",
dovendosi dare rilievo, in attuazione dell’art. 38 Cost.,
non già, restrittivamente, al c.d. rischio professionale,
come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni
in stretto rapporto di connessione con l’attività protet-
ta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato
la sentenza impugnata che aveva ritenuto non inden-
nizzabili i danni riportati da un lavoratore artigiano,
vittima di un incidente stradale mentre si recava in un
opif‌icio per controllare i lavori di allacciamento della
linea elettrica per il funzionamento di strumenti di tec-
nologia necessari per la tipologia dei lavori da eseguire
nello stesso). (d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2;
(1) Giurisprudenza costante della S.C. Fra le ultime si segnalano
Cass. civ. 19 ottobre 2017, n. 24765 e Cass. civ. 5 febbraio 2015, n.
2136, entrambe in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Venezia ha confermato la sen-
tenza del Tribunale di Treviso di rigetto della domanda
di A.D. volta ad ottenere l’indennizzo, quale lavoratore
artigiano,per tutti i danni riportati a seguito dell’infortu-
nio in itinere subito in data (omissis).
La Corte ha rilevato, circa il collegamento tra il sini-
stro e l’attività protetta, che nell’attività degli artigiani
occorreva distinguere tra l’attività lavorativa manuale o
professionale, direttamente produttiva del bene, da quella
inerente alla direzione ed amministrazione dell’impresa.
Ha rilevato che non era controverso che l’A. fosse rima-
sto coinvolto nel gravissimo incidente stradale mentre si
stava recando presso il capannone di (omissis) per con-
trollare l’esecuzione dei lavori di allacciamento della linea
elettrica,destinata a servire gli opif‌ici presi in aff‌itto da
alcuni mesi dalla soc. (omissis) sas di cui egli era socio
accomandatario, società avente ad oggetto lavorazioni di
sabbiatura e verniciatura. Ha, quindi,dedotto che dove-
va escludersi che l’infortunio si fosse verif‌icato durante
lo svolgimento di attività complementare o sussidiaria a
quella lavorativa manuale, con la conseguenza che la tute-
la assicurativa non poteva estendersi all’infortunio di cui
era stato vittima l’A..
Avverso la sentenza ricorre l’A. con un motivo ulterior-
mente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste
l’I.N.A.I.L. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente denuncia violazione
del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 4, comma 1, dell’art. 116
c.p.c., nonché vizio di motivazione.
Premesso che non era contestato che si trattasse di in-
fortunio in itinere ha rilevato che la Corte avrebbe dovuto
accertare se egli stesse svolgendo attività non manuale di
sovraintendenza e controllo del lavoro altrui ai sensi del-
l’art. 4, comma 1, n. 7 del citato D.P.R.. Deduce che egli stava

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