Corte di Cassazione Penale sez. IV, 8 febbraio 2018, n. 6163 (ud. 24 ottobre 2017)

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 6/2018
LEGITTIMITÀ
6/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
reato di guida in stato di ebbrezza, anche se poi ne dichia-
ri l’estinzione, come nel caso di specie, per esito positivo
della messa alla prova, di trasmettere gli atti al Prefetto
per l’applicazione della sanzione amministrativa della so-
spensione della patente, potendo a ciò provvedere anche
il P.M. e potendo il medesimo Prefetto richiedere l’invio
degli atti (sez. IV, n. 12219 del 23 febbraio 2017, Alexe, non
mass.; sez. IV, n. 3474 del 12 dicembre 2007 dep. il 2008,
Leoni, Rv. 239026 sez. VI, n. 11632 del 22 gennaio 2007,
Pinna e altro, Rv. 236144).
Il principio trova peraltro conferma in altra condivisibi-
le pronuncia con la quale è stato dichiarato inammissibile
il ricorso presentato dal pubblico ministero avverso una
sentenza di non doversi procedere (nella specie: per inter-
venuta remissione di querela) che non aveva disposto la
trasmissione degli atti all’autorità amministrativa ex art.
221, comma secondo, c.d.s., potendo la parte impugnante
procedere all’adempimento omesso personalmente, ov-
vero facendone richiesta all’uff‌icio del giudice che aveva
emesso il provvedimento (sez. IV, n. 5061 del 13 gennaio
2010, Testini, Rv. 246647).
In altra materia, ma in situazione analoga è stato an-
che affermato che non è nulla la sentenza di non luogo
a procedere per uso personale di stupefacenti che abbia
omesso di disporre la trasmissione degli atti al prefetto a
norma dell’art. 75 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo uni-
co delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza), in quanto tale tra-
smissione non rientra nella tipologia delle disposizioni da
adottare obbligatoriamente con la decisione che def‌inisce
una fase o un grado del giudizio (sez. VI, n. 40672 del 30
ottobre 2006, Sechi ed altro, Rv 235519).
5. A tale conclusione si perviene, come ricordato in al-
tro condivisibile arresto di questa Corte di legittimità (sez.
IV, n. 14536 del 15 aprile 2010, Bernardis, non mass.), in
quanto, come è noto, ogni mezzo di impugnazione è f‌inaliz-
zato ad ottenere una pronunzia che modif‌ichi o metta nel
nulla, in tutto o in parte, una decisione che l’impugnante
ritiene pregiudizievole per i propri interessi.
Purtuttavia, quando la parte è in condizione di far ve-
nir meno gli effetti della pronuncia senza dover richiedere
l’intervento del giudice nel grado superiore, viene meno
l’interesse concreto ad impugnare, pur se la decisione do-
vesse ritenersi, in ipotesi, erronea (cfr. sez. un., n. 4419
del 25 gennaio 2005, Gioia ed altro, Rv. 229982). E ciò si
verif‌ica anche nel caso di omessa pronuncia, ove la parte
interessata possa ovviare direttamente alla stessa.
Il caso è proprio quello in esame, in relazione al quale
non è stata censurata la mancata adozione di un provvedi-
mento formale cui solo il giudice dell’impugnazione avreb-
be potuto porre rimedio, ma è stata denunciata l’omissio-
ne di un’attività meramente materiale (la trasmissione di
atti al Prefetto) che la parte pubblica ricorrente ben può
svolgere essa stessa oppure con richiesta rivolta all’uff‌icio
del giudice che ha emesso il provvedimento. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 8 FEBBRAIO 2018, N. 6163
(UD. 24 OTTOBRE 2017)
PRES. BLAIOTTA – EST. DOVERE – P.M. X (DIFF.) – RIC. P.M. TRIB. NAPOLI NORD
IN PROC. O.
Patente y Guida senza patente y Recidiva nel bien-
nio y Art. 5 D.L.vo n. 8/2016 y Reiterazione dell’illeci-
to depenalizzato y Mera contestazione y Suff‌icienza
y Esclusione y Accertamento def‌initivo y Necessità.
. In tema di guida senza patente, per l’integrazione
della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell’art.
5 D.L.vo 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato
dall’area della depenalizzazione, non è suff‌iciente che
sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito de-
penalizzato ma è necessario che questo sia stato de-
f‌initivamente accertato. (Fattispecie in cui la S.C. ha
dichiarato l’inammissibilità, per carenza di interesse,
del ricorso proposto dal procuratore generale avverso
la sentenza di assoluzione per intervenuta depenalizza-
zione, non avendo il ricorrente dato dimostrazione che
la violazione amministrativa, della cui sola contestazio-
ne si dava atto nell’imputazione, fosse stata def‌initiva-
mente accertata). (d.l.vo 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1;
d.l.vo 15 gennaio 2016, n. 8, art. 5; d.l.vo 15 gennaio
2016, n. 8, art. 6; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 8 bis;
nuovo c.s., art. 116) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. IV, 1 giugno 2017, n. 27504, in
www.latribunaplus.it e Cass. pen., sez. IV, 17 novembre 2016, n. 48779,
in questa Rivista 2017, 18, secondo cui la recidiva ricorre non più solo
in caso di accertamento giudiziale irrevocabile ma anche quando risul-
ti una precedente violazione amministrativa def‌initivamente accertata
nel biennio. Da ciò consegue che tale disposizione non si applica ai fat-
ti commessi prima dell’entrata in vigore del citato decreto per i quali la
recidiva ricorre solo in caso di accertamento def‌initivo giudiziale di un
precedente reato della medesima specie. Il testo del D.L.vo 15 gennaio
2016, n. 8 che ha depenalizzato, fra gli altri, il reato di guida senza
patente, è stato pubblicato ivi 2016, 175. Con le Circolari 5 febbraio
2016, n. 300/A/852/16/109/33/1, ivi 2016, 268, e 21 marzo 2016, n. 4953,
ivi 2016, 524, il Ministero dell’Interno ha dettato le indicazioni opera-
tive in materia di depenalizzazione del reato di guida senza patente.
In dottrina, v. F. BARTOLINI, Le nuove depenalizzazioni e e le sanzio-
ni pecuniarie civili, Tribuna Dossier, Piacenza 2016; P.L. IASCONE e
G. MAGNANI, La guida senza patente dopo il Decreto Legislativo 15
gennaio 2016, n. 8, ivi 2016, 467 e R. BORRI, La depenalizzazione del
reato di guida senza patente previsto dall’art. 116 c.d.s., ivi 2016, 271.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord ha
mandato assolto O.O.G., tratto a giudizio per rispondere
del reato di guida senza patente aggravato dalla recidiva
di cui all’art. 5, D.L.vo n. 8 del 2016, a seguito di contesta-
zione di illecito amministrativo del 14 novembre 2016 (fat-
to commesso il (omissis)), perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato.
Avverso tale decisione, assunta a seguito di richiesta di
emissione di decreto penale di condanna e in applicazione
dell’art. 129 c.p.p., ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Nord denunciando la violazione di legge, per essere incorso
il giudice nella violazione dell’art. 116 c.d.s., comma 15, art.
1, D.L.vo n. 8 del 2016, commi 1, 2 e 5, non avendo tenuto
conto del fatto che l’art. 5, D.L.vo n. 8 del 2016 dispone che
la recidiva che vale ad escludere dalla depenalizzazione i
reati puniti nella ipotesi base con la pena dell’ammenda è
rappresentata dalla reiterazione dell’illecito depenalizzato.
Nel caso di specie era contestato all’imputato di aver
guidato senza patente il 14 novembre 2016, ovvero di aver
commesso l’illecito amministrativo, la cui reiterazione nel
biennio importa l’integrazione del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. L’art. 116, comma 15 (già comma 13), D.L.vo 30
aprile 1992, n. 285, prevede(va) la pena dell’ammenda per
colui che guida veicoli senza aver conseguito la patente
ovvero essendo stata questa revocata o non rinnovata.
Nell’ipotesi di recidiva nel biennio dispone che si applica
altresì la pena dell’arresto f‌ino ad un anno.
La contravvenzione, nelle ipotesi punite con la sola
pena pecuniaria, è stata trasformata in illecito ammini-
strativo dall’art. 1, comma 1, D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8,
in vigore dal 6 febbraio 2016. Dalla abolitio criminis è stata
esclusa l’ipotesi punita anche con la pena detentiva, giac-
chè il D.L.vo n. 8 del 2016, comma 2, ferma la depenaliz-
zazione anche dei reati che, nelle ipotesi aggravate, sono
puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta
a quella pecuniaria, dispone che in tal caso, le ipotesi ag-
gravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.
Decisiva, quindi, per il verif‌icarsi dell’effetto abolitivo,
è la "recidiva nel biennio". La def‌inizione del relativo con-
cetto è stata operata da questa Corte puntualizzando che
deve valere quella formulata per l’identica locuzione rin-
venibile nella disciplina del reato di guida in stato di eb-
brezza; a riguardo del quale non si è mai dubitato che essa
implichi l’avvenuto def‌initivo accertamento giudiziale di
un precedente reato della medesima specie, essendo risul-
tato necessario precisare unicamente che ai f‌ini della reci-
diva occorre guardare alla data del passaggio in giudicato
della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a
quello per il quale si procede e non la data di commissione
dello stesso (sez. IV, n. 40617 del 30 aprile 2014 - dep. 01
ottobre 2014, P.M. e Mauro, Rv. 260304).
Il ricorrente rammenta che l’art. 5 del provvedimento
di depenalizzazione dispone che "Quando i reati trasfor-
mati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decre-
to prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed
escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intender-
si la reiterazione dell’illecito depenalizzato". E sostiene
che il "nuovo" reato di guida senza patente contempla una
nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agli episodi di
guida senza patente non più aventi rilievo penale, i quali
devono essere stati accertati dall’autorità amministrativa
con provvedimento esecutivo.
I rilievi sono tratti dalla giurisprudenza di questa Cor-
te, che merita di essere confermata.
Come rilevato nella Relazione dell’Uff‌icio del Massimario
n. 111/01/2016, la previsione di una norma di raccordo, quale
è il menzionato art. 5, ha avuto la funzione di eliminare ogni
incertezza, escludendo che possa ritenersi che la fattispecie
aggravata decada per effetto del venir meno dell’elemento
costitutivo, rappresentato appunto dalla "recidiva" in senso
tecnico penalistico, ossia per l’assenza di un illecito penale
accertato e ascrivibile all’autore della nuova infrazione.
Come già affermato (sez. IV, n. 48779 del 21 settembre
2016 - dep. 17 novembre 2016, P.M. in proc. S., Rv. 268247),
la previsione dell’art. 5, D.L.vo n. 8 del 2016 non ha portata
strettamente interpretativa, proiettandosi per tal motivo
anche sui fatti commessi prima della sua entrata in vigore
(cfr. sez. un., n. 34472 del 19 aprile 2012 - dep. 10 settembre
2012, Ercolano, Rv. 25293401; sulle condizioni - imposte
dall’art. 7 della CEDU, come conformemente interpretato
dalla giurisprudenza della Corte EDU, dell’applicazione
retroattiva dell’interpretazione giurisprudenziale di una
norma penale si veda sez. fer., n. 35729 del 1 agosto 2013
- dep. 29 agosto 2013, Agrama e altri, Rv. 25658401); la nor-
ma ha invece schietta funzione di integrazione della fatti-
specie contravvenzionale, rispetto alla quale concorre alla
def‌inizione di recidiva. Tale conclusione poggia sul dato
testuale, laddove la disposizione menziona l’illecito "de-
penalizzato", ovvero quello che può esser commesso solo
dopo l’entrata in vigore della legge di depenalizzazione.
In effetti, come correttamente osserva il ricorrente, per i
fatti commessi successivamente alla entrata in vigore del
D.L.vo n. 8 del 2016, la recidiva risulta integrata non più
solo quando risulti il precedente giudiziario specif‌ico ma
anche solo quando risulti una precedente violazione am-
ministrativa def‌initivamente accertata.
Ciò posto, risulta rilevante in questa sede l’analisi della
portata del concetto di "reiterazione" e quindi l’interpreta-
zione da darsi alla L. n. 689 del 1981, art. 8-bis, introdotto
dal D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, che disciplina, appun-
to, la "reiterazione" degli illeciti amministrativi; norma che
viene in gioco in ragione del rimando generale alle dispo-
sizioni delle sezioni I e II del capo I della L. 24 novembre
1981, n. 689, operato dall’art. 6, D.L.vo n. 8 del 2016 ai f‌ini
della applicazione delle (nuove) sanzioni amministrative
in esso previste. Il fatto per cui si procede è stato commes-
so infatti dopo l’entrata in vigore del D.L.vo n. 8 del 2016.
Orbene, il citato art. 8-bis dispone che "Salvo quanto
previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione
quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una
violazione amministrativa, accertata con provvedimento
esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione
della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più
violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio
sono accertate con unico provvedimento esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni della
medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse
che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le
modalità della condotta, presentano una sostanziale omo-
geneità o caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione è specif‌ica se è violata la medesima di-
sposizione.

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