Corte di Cassazione Penale sez. IV, 9 febbraio 2018, n. 6528 (c.c. 9 gennaio 2018)

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 6/2018
LEGITTIMITÀ
6/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
che ha contemplato due aumenti di pena, uno per la cir-
costanza aggravante di cui all’art. 186 c.d.s., comma 2 bis
(l’aver provocato un incidente) e l’altro per quello di cui
al comma 2 sexies (l’ora notturna).
Ed invece le Sezioni Unite di questa Corte di legittimi-
tà hanno di recente chiarito che la circostanza aggravante
di aver provocato un incidente stradale non è conf‌igurabi-
le rispetto al reato di rif‌iuto di sottoporsi all’accertamento,
mediante etilometro, per la verif‌ica dello stato di ebbrezza,
stante la diversità ontologica di tale fattispecie incrimina-
trice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza (sez.
un. n. 46625 del 29 ottobre 2015, Zucconi, Rv. 265025).
Le Sezioni Unite Zucconi hanno ritenuto, dunque, che
non meritasse condivisione la linea giurisprudenziale, che
pure aveva trovato seguito in alcune pronunce, secondo la
quale la circostanza aggravante di aver provocato un inci-
dente stradale sarebbe stata conf‌igurabile anche rispetto
al reato di rif‌iuto di sottoporsi all’accertamento per la ve-
rif‌ica dello stato di ebbrezza.
L’unico argomento adottato, fondato sul richiamo ope-
rato dall’art. 186 c.d.s., comma 2-bis, che prevede tale
aggravante, alle sanzioni del comma 2 del medesimo ar-
ticolo, delle quali è stabilito il raddoppio nel caso in cui
il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente
stradale, è stato ritenuto del tutto insuff‌iciente a fondare
tale orientamento.
La norma incriminatrice (ossia l’art. 186 c.d.s., comma
7) richiama, infatti, il comma 2, lett. c), e non il comma
2-bis, dello stesso articolo, per f‌issare le pene - non anche
le sanzioni accessorie - applicabili alla contravvenzione in
esame, autonoma rispetto a quella della guida in stato di
ebbrezza. Il comma 2-bis richiama, invece, il comma 2, per
disciplinare gli effetti della circostanza aggravante pre-
detta sulle autonome ipotesi di reato previste dal comma 2
dello stesso articolo (oltre che su quelle di cui all’art. 186-
bis c.d.s., comma 3). E per le Sezioni Unite nessun ele-
mento consente di apprezzare una reciproca interferenza
tra le predette norme.
3. Inoltre, come chiarito recentemente da questa Corte
di legittimità (sez. IV, n. 36073 del 27 giugno 2017, Rubino,
Rv. 271027) con un principio che il Collegio condivide e
che intende riaffermare, all’ipotesi di reato di rif‌iuto di sot-
toporsi agli accertamenti alcoolimetrici di cui all’art. 186
c.d.s., comma 7 non è applicabile neanche la circostanza
aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno
prevista dal medesimo art. 186 c.d.s., comma 2 sexies.
Tutti questi ordini di argomenti di cui si è detto sub
2 per la circostanza dell’aver provocato un incidente, in-
fatti, appaiono pienamente calzanti, mutatis mutandis,
anche con riferimento alla circostanza aggravante ex art.
186 c.d.s., comma 2-sexies della commissione del fatto in
orario notturno (tra le ore 22.00 e le ore 07.00 del mattino
successivo). La stessa, infatti, fa espresso rinvio all’am-
menda prevista dal comma 2 dello stesso articolo, riferi-
ta - nelle diverse ipotesi ivi contemplate - al conducente
che "guida in stato d’ebbrezza": condizione, si è visto, on-
tologicamente (e necessariamente) diversa da quella del
conducente che rif‌iuta di sottoporsi agli accertamenti per
stabilire se detto stato d’ebbrezza sussista o meno.
Inoltre, e per ciò stesso, vale anche nel caso dell’ag-
gravante dell’orario notturno l’autonomia fra le fattispe-
cie penali di cui al comma 2, lett. b) e c), e quella di cui
all’art. 186 c.d.s., comma 7, nel senso che detta autonomia
fra le f‌igure di reato in esame va posta in correlazione con
il richiamo del comma 2 sexies esclusivamente alla prima
di esse e non anche alla seconda. Inf‌ine, vale anche nel
caso in esame l’osservazione secondo la quale il richiamo
effettuato dal comma 7 al comma 2, lett. c) è un richiamo
esclusivamente quoad poenam.
Sotto altro prof‌ilo, può evidenziarsi l’ulteriore elemen-
to che milita nel senso proposto dal ricorrente, costituito
dal fatto che all’evidenza la circostanza aggravante dell’o-
rario notturno si fonda sulla maggiore pericolosità della
guida in stato d’alterazione nella fascia oraria ivi consi-
derata: maggiore pericolosità che, per le considerazioni
di cui s’è detto circa l’autonomia fra le fattispecie di cui
all’art. 186 c.d.s., comma 2 e di cui al comma 7, non può in
alcun modo riferirsi alla condotta riottosa del conducente
del quale non sia stato accertato strumentalmente lo stato
d’ebbrezza, a causa del suo rif‌iuto di sottoporsi al detto
accertamento (cfr. sez. IV, n. 26113/2016). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 9 FEBBRAIO 2018, N. 6528
(C.C. 9 GENNAIO 2018)
PRES. CIAMPI – EST. PEZZELLA – P.M. GAETA (DIFF.) – RIC. P.G. CORTE APP.
PALERMO IN PROC. P.
Patente y Revoca e sospensione y Sospensione y
Ricorso per cassazione del pubblico ministero y
Omessa trasmissione degli atti all’autorità ammi-
nistrativa y Inammissibilità.
. In tema di circolazione stradale è inammissibile, per
difetto dell’interesse concreto a impugnare, il ricorso
per cassazione presentato dal pubblico ministero av-
verso una sentenza di non doversi procedere (nella
specie: per intervenuto esito positivo della messa alla
prova) che non abbia disposto la trasmissione degli atti
all’autorità amministrativa ex art. 221, comma 2, cod.
strada, potendo la parte impugnante procedere all’a-
dempimento omesso personalmente, ovvero facendone
richiesta all’uff‌icio del giudice che ha emesso il provve-
dimento. (c.p.p., art. 568; c.p., art. 168 ter; nuovo c.s.,
art. 220; nuovo c.s., art. 221) (1)
(1) Negli stessi termini si esprime Cass. pen., sez. IV, 9 febbraio 2010,
n. 5061, in www.latribunaplus.it. Nel senso che non sussiste alcun ob-
bligo a carico del giudice che accerti con sentenza il reato di guida in
stato di ebbrezza e ne dichiari l’estinzione per prescrizione, di trasmet-
tere gli atti al Prefetto per l’applicazione della sanzione amministrativa
della sospensione della patente, potendo a ciò provvedere anche il P.M.
e potendo il medesimo Prefetto richiedere l’invio degli atti, v. Cass.
pen., sez. IV, 23 gennaio 2008, n. 3474, in questa Rivista 2008, 1070.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe, il G.M. del Tribunale di
Palermo dichiarava non doversi procedere nei confronti di
P.A.M., in relazione al reato di cui all’art. 186 comma 2 lett.
c) e 2 sexies c.d.s. accertato in Palermo il 23 ottobre 2012
per essersi lo stesso estinto per intervenuto esito positivo
della messa alla prova.
2. Avverso tale provvedimento ricorre il Procuratore
Generale presso la Corte di appello di Palermo lamentan-
do violazione di legge in relazione alla mancata applica-
zione della sanzione amministrativa accessoria della so-
spensione della patente di guida.
Chiede, pertanto, annullarsi con rinvio sul punto la
sentenza impugnata.
3. In data 28 giugno 2017 ha rassegnato le proprie con-
clusioni scritte ex art. 611 c.p.p. che ha chiesto annullarsi
la sentenza impugnata in relazione alla mancata trasmis-
sione degli atti al Prefetto ai f‌ini dell’irrogazione della
sanzione amministrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il proposto ricorso è inammissibile.
2. Ed invero, ancora di recente questa Corte di legitti-
mità, in plurime pronunce, (sez. IV, n. 29639 del 23 giugno
2016, Conti, Rv. 267880; sez. IV, n. 40069 del 17 settembre
2015, Pettorino, Rv. 264819) ha affermato il principio di
diritto, proprio def‌inendo casi di guida in stato di ebbrezza
in relazione all’art. 186 c.d.s. secondo cui il giudice il quale
pronunci sentenza di intervenuta estinzione del reato ex
art. 168 ter comma 2 c.p. per positivo esito della messa alla
prova, non può e non deve applicare la sanzione ammi-
nistrativa accessoria, che verrà poi applicata dal Prefetto
competente a seguito di trasmissione degli atti da parte
del cancelliere ed in seguito a passaggio in giudicato della
sentenza che tale estinzione del reato accerta e dichiara
(ex art. 224, comma 3, c.d.s.).
La sanzione amministrativa - va ricordato - deve essere
applicata in forza dell’art. 168ter, comma 2, c.p., che stabi-
lisce che l’estinzione del reato, conseguente al buon esito
della prova, “non pregiudica l’applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie, ove previste dalla legge”. E
nel caso della sanzione amministrativa della sospensione
della patente, la competenza all’irrogazione della stessa
all’esito della positiva messa alla prova e dell’estinzione
del reato, va individuata, ai sensi dell’art. 224 comma 3
c.d.s. in capo al Prefetto.
L’art. 224, comma 3, c.d.s., dopo avere stabilito che la
declaratoria di estinzione del reato per morte dell’impu-
tato importa l’estinzione della sanzione amministrativa
accessoria, prevede ulteriormente che, nel caso di estin-
zione del reato per altra causa, fra cui si può far rientrare
quella derivante dall’esito positivo della messa alla prova,
la sanzione amministrativa accessoria viene applicata,
previa verif‌ica dei presupposti di legge, dal Prefetto.
3. Non deve, pertanto, fuorviare il contenuto degli artt.
186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis, c.d.s., che, come è
noto, nel caso di svolgimento positivo del lavoro di pubbli-
ca utilità, attribuiscono al giudice il potere di dichiarare
estinto il reato e di ridurre alla metà la sanzione della so-
spensione della patente. Ciò in quanto, pur essendo l’isti-
tuto della messa alla prova, previsto dall’art. 168 bis c.p.
e quello del lavoro di pubblica utilità, previsto dagli artt.
186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis c.d.s., accomunati dal
fatto che integrano entrambi una causa di estinzione del
reato e si riferiscono alla medesima sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida, ciononostante, i
suddetti due istituti si distinguono tra loro, in quanto l’i-
stituto della messa alla prova prescinde dall’accertamento
di una penale responsabilità ed ha come f‌inalità quella di
pervenire ad una composizione preventiva e pregiudiziale
del conf‌litto penale, mentre l’istituto del lavoro di pubbli-
ca utilità presuppone l’affermazione di penale responsabi-
lità dell’imputato (tramite la celebrazione del giudizio in
forma dibattimentale, oppure con lo svolgimento del rito
abbreviato, o, comunque, la sua def‌inizione con l’adozio-
ne dell’applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. o anche con
decreto penale di condanna non opposto) e la condanna
dello stesso ad una pena, che viene poi convertita nella
forma alternativa di espiazione, costituita per l’appunto
dal lavoro di pubblica utilità.
Dall’ontologica differenza dei due istituti, non implican-
do la messa alla prova un preventivo accertamento della
penale responsabilità, che invece costituisce il presup-
posto del differente istituto del lavoro di pubblica utilità,
discende che al nuovo istituto della messa alla prova non
possa essere applicatala procedura prevista dagli artt. 186
comma 9 bis e 187 comma 8 bis, c.d.s., che attribuisce, in
deroga alla regola generale di cui all’art. 224, comma 3,
c.d.s., al Giudice la competenza ad applicare la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente.
Di talché, in difetto di assimilabilità dell’istituto della
messa alla prova all’istituto del lavoro di pubblica utilità”,
in regime di messa alla prova torna ad operare la regola
generale di cui all’art. 224, comma 3, c.d.s., che radica la
competenza in capo al Prefetto.
4. Va ricordato che già in passato questa Corte di le-
gittimità aveva chiarito (vedasi le sentenze 34293/2004
e 41818/2009 che il giudice, nei casi in cui dichiarava
l’estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per
intervenuta oblazione, non potesse applicare la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della paten-
te di guida, che andava rimessa, invece, ai sensi dell’art.
224, comma 3, c.d.s., al Prefetto. Lo stesso secondo comma
dell’art. 221 c.d.s., inoltre, prevede espressamente che la
competenza del giudice penale in ordine alla violazione
amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude
per estinzione del reato o per difetto di una condizione di
procedibilità.
Correttamente, dunque, il G.M. palermitano ha ritenu-
to di non irrogare alcuna sanzione amministrativa acces-
soria. Avrebbe potuto, però, trasmettere gli atti al Prefetto
per quanto di competenza.
Tuttavia ritiene il Collegio di dover ribadire l’orienta-
mento già espresso da questa Corte di legittimità secondo
cui, in tema di circolazione stradale, non sussiste alcun
obbligo a carico del giudice che accerti con sentenza il

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