Corte di Cassazione Penale sez. IV, 7 dicembre 2017, n. 54977 (ud. 17 ottobre 2017)

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 5/2018
LEGITTIMITÀ
5/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
Tanto chiarito, deve perciò affermarsi il seguente, ulte-
riore principio di diritto: "il legislatore, nel prevedere l’i-
potesi di una revoca della pena sostituita ai sensi dell’art.
186 c.d.s., comma 9 bis da parte del giudice che procede,
lungi dal legittimare implicitamente una esecuzione dei
lavori di pubblica utilità che preceda la def‌initività della
condanna, ha solo inteso disciplinare situazioni margina-
li, ravvisabili in tutte le ipotesi in cui residui una compe-
tenza a pronunciarsi da parte del giudice procedente su
aspetti della statuizione diversi dalle questioni penali e
incompatibili con la proposizione dell’impugnazione".
A titolo meramente esemplif‌icativo, si rinvia all’ipo-
tesi di una impugnazione che non riguardi i punti o capi
della sentenza concernenti le statuizioni penali (comprese
quelle relative al trattamento sanzionatorio), bensì le san-
zioni amministrative o al caso specif‌ico in cui venga impu-
gnata una sentenza di applicazione della pena su richiesta,
limitatamente alle sanzioni accessorie stabilite dal giudice
che, com’è noto, restano fuori dal contenuto dell’accordo.
3.3. Così precisati i termini dell’interpretazione della
norma più coerente con i principi che sovrintendono al
sistema dell’esecuzione penale, deve rilevarsi come, nel
caso di specie, la soluzione del giudice d’appello sia sta-
ta corretta, avuto riguardo alla anomalia rappresentata
dall’intervenuta, volontaria esecuzione dei lavori di pub-
blica utilità da parte di un soggetto che aveva tuttavia
interposto appello avverso la condanna, anche in punto
affermazione della penale responsabilità. Il giudice d’ap-
pello ha, in sostanza, svolto il ruolo di custode della de-
cisione, ma anche quello di giudice della sua esecuzione,
ovviando, per tale via, alla abnormità di una situazione,
nella quale il soggetto ha eseguito la pena sostitutiva, al
contempo contestando il merito della condanna con cui
era stata inf‌litta la pena sostituita.
Con riferimento al dedotto errore di calcolo (per avere
il giudice ridotto, per la scelta del rito abbreviato, la pena
detentiva di giorni dieci di arresto in giorni sette invece
che, per difetto e in bonam partem, in giorni sei), peraltro,
la ricorrente non ha indicato alcun interesse ad impugna-
re concreto ed attuale al di fuori del mero ripristino della
legalità (cfr., in ordine alla nozione di interesse ad impu-
gnare, sez. un. n. 6624 del 27 ottobre 2011 Cc. (dep. 17 feb-
braio 2012), Marinaj, Rv. 251693, anche in relazione al mu-
tamento della situazione di fatto o di diritto intervenuta
medio tempore, sul quale, cfr. sempre sez. un. Marinaj, Rv.
251694; sulla inammissibilità della impugnazione avente
di mira la sola esattezza teorica della decisione, cfr. sez.
un. n. 10372 del 27 settembre 1995, Rv. 202269).
Ciò in quanto, come già in passato chiarito, la facol-
tà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e
indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una si-
tuazione in forza della quale il provvedimento del giudice
risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica
dell’impugnante e l’eliminazione o la riforma della decisio-
ne gravata rende possibile il conseguimento di un risulta-
to vantaggioso. Ne consegue che la legge processuale non
ammette l’esercizio del diritto di impugnazione avente di
mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che
alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato
pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una po-
sizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero
interesse di fatto (cfr. sez. un. n. 10372 del 27 settembre
1995, Rv. 202269).
4. Anche il secondo e il terzo motivo sono infondati.
Con specif‌ico riferimento alla dedotta abnormità della
sentenza, deve rilevarsi la correttezza della declaratoria di
estinzione del reato, ai sensi dell’art. 186 c.d.s., comma 9 bis,
a nulla rilevando che l’ordinanza sia stata resa contestual-
mente alla sentenza che ha deciso il gravame di merito.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorren-
te al pagamento delle spese del procedimento. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 7 DICEMBRE 2017, N. 54977
(UD. 17 OTTOBRE 2017)
PRES. PICCIALLI – EST. TANGA – P.M. VIOLA (DIFF.) – RIC. Z.M.
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y
Presso una struttura sanitaria su richiesta della
polizia giudiziaria y Assenza di motivi terapeutici y
Consenso ulteriore rispetto a quello richiesto per
la natura delle operazioni sanitarie y Necessità y
Esclusione.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, l’utilizzabili-
tà dell’accertamento del tasso alcolemico compiuto
presso una struttura sanitaria esclusivamente su ri-
chiesta della polizia giudiziaria, e non per motivi di
carattere medico-terapeutico, non richiede - in pre-
senza dei presupposti di cui all’art. 186, comma 5, cod.
strada - uno specif‌ico consenso dell’interessato oltre a
quello eventualmente richiesto dalla natura delle ope-
razioni sanitarie strumentali a detto accertamento. (In
motivazione la Corte ha precisato che resta ferma la
possibilità del rif‌iuto dell’accertamento, penalmente
sanzionata). (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) In senso conforme, si vedano Cass. pen., sez. iV, 15 gennaio 2014,
n. 1522, in questa Rivista 2014, 635 e Cass. pen., sez. IV, 7 marzo
2013, n. 10605, ivi 2013, 724. Contra, ovvero nel senso che il prelievo
ematico compiuto presso una struttura sanitaria, esclusivamente su
richiesta della polizia giudiziaria, al f‌ine di accertare il tasso alco-
lemico e non per motivi di carattere medico-terapeutico, necessita
del preventivo consenso dell’interessato, tempestivamente informato
sulle f‌inalità del prelievo con la conseguenza che, in mancanza del
consenso, i relativi risultati sono inutilizzabili, v. Cass. pen., sez. IV, 5
maggio 2017, n. 21885, ivi 2017, 493.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 798/2015, del 13 luglio 2015, il Tri-
bunale di Pordenone assolveva Z.M. dal reato (p. e p. dal-
l’art. 186 c.d.s., comma 2, lett. c), comma 2-bis e comma
2-sexies, perché guidava il motoveicolo Peugeot targato
(omissis) in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di
bevande alcoliche, accertato con accertamento medico su
prelievo ematico che ha evidenziato un tasso alcolemico
superiore a 1,5 g/l. Con l’aggravante di aver provocato un
prevista dall’art. 186, comma nono bis, cod. strada, in quanto tale
omissione incide sulla partecipazione del P.M. al procedimento. In
genere, nel senso che, ai f‌ini della sostituzione della pena detentiva
o pecuniaria inf‌litta con quella del lavoro di pubblica utilità, non è
richiesto dalla legge che l’imputato indichi l’istituzione presso cui
intende svolgere l’attività e le modalità di esecuzione della misura,
gravando sul giudice l’obbligo determinativo delle modalità di esecu-
zione del trattamento sanzionatorio sostitutivo, v. Cass. pen. sez. IV,
8 agosto 2014, n. 35278, ivi 2015, 347.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sen-
tenza del G.i.p. presso il Tribunale di (omissis), appellata
da D.C.B., già condannata per il reato di cui all’art. 186
c.d.s., lett. b) alla pena di giorni sette di arresto ed Euro
600,00 di ammenda, sostituita in giorni nove di lavori di
pubblica utilità, al contempo rilevando la regolare esecu-
zione e l’esito positivo di essi e dichiarando l’estinzione del
reato, con riduzione della durata della sospensione della
patente di guida.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la D.C.B., a
mezzo di difensore, formulando tre motivi.
Con il primo, ha dedotto erronea applicazione dell’art.
442 comma 2, c.p.p., e manifesta illogicità della motiva-
zione con riferimento alla determinazione della pena. In
particolare, la ricorrente assume che essa sarebbe inf‌icia-
ta da errore di calcolo per avere il G.u.p. determinato la
pena detentiva in giorni 10, approssimando per eccesso
quella individuata a seguito della riduzione prevista per il
rito abbreviato, errore non emendato dalla Corte d’appello
che ha considerato la doglianza superata dalla volontaria
esecuzione dei lavori di pubblica utilità.
Con il secondo, ha dedotto erronea applicazione del-
l’art. 531 comma 1, c.p.p. e art. 605 c.p.p., rilevando la
abnormità della statuizione di condanna per un reato di-
chiarato estinto, avendo la Corte d’appello adottato due
dispositivi in seno alla stessa sentenza, con il primo con-
fermando la condanna, con il secondo dichiarando estin-
to il reato per avvenuta esecuzione dei lavori di pubblica
utilità.
Con il terzo, inf‌ine, ha dedotto vizio della motivazione
con riferimento al medesimo prof‌ilo, rilevando che la coe-
sistenza delle due inconciliabili statuizioni non è stata in
alcun modo giustif‌icata nella sentenza impugnata.
Con successiva memoria depositata in data 8 maggio
2017, la difesa ha sviluppato le proprie argomentazioni
difensive, chiedendo che il ricorso, già assegnato alla Set-
tima Sezione Penale di questa Corte, venisse rimesso al
Primo Presidente.
Con provvedimento in data 24 maggio 2017, la settima
sezione penale di questa Corte ha disposto la rimessione
degli atti a questa sezione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va rigettato.
2. La Corte d’appello ha ritenuto le doglianze formulate
dall’appellante in punto determinazione della pena supe-
rate e non più attuali a seguito della volontaria sottoposi-
zione della D.C.B. ai lavori di pubblica utilità per la durata
stabilita dal primo giudice, prima della irrevocabilità della
sentenza di condanna e a seguito della richiesta, formula-
ta all’udienza, di estinzione del reato, richiesta che quel
giudice ha ritenuto di poter accogliere alla luce della
documentazione acquisita (relazione f‌inale dei lavori di
pubblica utilità), con conseguente riduzione del periodo
di durata della sospensione della patente di guida.
3. Il primo motivo è infondato.
3.1. Con riferimento al reato di guida in stato di ebbrez-
za, l’art. 186 c.d.s., comma 9 bis prevede, al di fuori dei
casi in cui operi l’aggravante di aver causato un incidente
stradale, la possibilità che la pena detentiva e pecuniaria
siano sostituite con quella del lavoro di pubblica utilità di
cui all’art. 54, D.L.vo n. 274 del 2000. In caso di svolgimen-
to positivo di esso, il giudice f‌issa nuova udienza e dichiara
estinto il reato, disponendo la riduzione alla metà della
sanzione della sospensione della patente e la revoca della
conf‌isca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile
in cassazione. In caso di violazione degli obblighi connessi
allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, invece, il
giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richie-
sta del pubblico ministero o di uff‌icio, dispone la revoca
della pena sostituita con ripristino di quella sostituita e
della sanzione amministrativa della sospensione della pa-
tente e della conf‌isca.
Il caso all’esame pone in rilievo la questione se l’ese-
cuzione del lavoro di pubblica utilità sia subordinata al
passaggio in giudicato della sentenza di condanna o se il
condannato possa eseguirla anche prima, così implicita-
mente rinunciando all’impugnazione. Un’interpretazione
letterale del testo di legge sembrerebbe orientare verso la
seconda soluzione, atteso che la competenza a disporre la
revoca, in caso di violazione degli obblighi, non è esclusiva
in capo al giudice dell’esecuzione, spettando alternativa-
mente anche a quello che procede.
3.2. Tuttavia, un’interpretazione sistematica della nor-
ma non pare avallare tale opzione ermeneutica.
In linea generale, deve intanto rilevarsi il difetto di una
norma nel sistema che autorizzi l’esecuzione di una pena
prima della def‌initività della sentenza che l’ha commina-
ta, a tal f‌ine rilevandosi l’aporia che la soluzione contraria
introdurrebbe in caso di pendenza di un giudizio di grava-
me, il cui esito può anche essere un verdetto assolutorio.
Deve, quindi, affermarsi, in linea di principio, che
"l’esecuzione di una pena prima della def‌initività della
sentenza che l’ha comminata si pone in contrasto con il
fondamento stesso della potestà punitiva dello stato e con
il principio di legalità della pena".
Il riferimento normativo più immediato che conferma
l’assunto è rappresentato dall’art. 661 c.p.p., norma che,
con specif‌ico riferimento alla esecuzione delle sanzioni
sostitutive della semidetenzione e della libertà controlla-
ta, prevede espressamente che il pubblico ministero, orga-
no dell’esecuzione, trasmetta l’estratto della sentenza di
condanna al magistrato di sorveglianza, così evocando la
necessità che l’esecuzione della sanzione sostitutiva segua
la formazione del titolo esecutivo di condanna.

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