Corte di Cassazione Penale sez. IV, 7 dicembre 2017, n. 54985 (ud. 24 ottobre 2017)

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 5/2018
LEGITTIMITÀ
5/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Quanto al denunciato vizio motivazionale in relazio-
ne all’affermazione di responsabilità, deve in primo luogo
ribadirsi, come da costante giurisprudenza di questa Corte
Suprema, che in tema di motivi di ricorso per cassazione
non sono deducibili censure attinenti a vizi della motiva-
zione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta il-
logicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto
probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando
mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa con-
clusione del processo; per cui sono "inammissibili" tutte le
doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza,
la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità
quando non manifesta, così come quelle che sollecitano
una differente comparazione dei signif‌icati probatori da at-
tribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per
giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibili-
tà, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria
del singolo elemento (così sez. VI, 31 marzo 2015 n. 13809,
Rv. 262965; sez. II, 7 maggio 2015 n. 30918, Rv. 264441).
Sono perciò precluse al giudice di legittimità sia la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione impugnata, sia l’autonoma adozione di nuovi e
diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,
indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o do-
tati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli
indicati dal giudice di merito (sez. VI, 7 ottobre 2015 n.
47204, Rv. 265482).
In particolare, la ricostruzione di un incidente stradale
nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice
di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che
sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da ade-
guata motivazione (sez. IV, n. 37838 del 1 luglio 2009, Rv.
245294; sez. IV, n. 43403 del 17 ottobre 2007, n. 238321).
Nel caso di specie il Giudice di pace, con uno sviluppo
motivazionale corretto e logico, ha già valutato e disatteso
l’ipotesi offerta dall’imputato di una diversa ricostruzio-
ne della dinamica dell’incidente, valorizzando in maniera
puntuale una serie di elementi - dichiarazioni dei condu-
centi e della persona offesa, accertamenti della polizia Lo-
cale, localizzazione dei danni, ritrovamento dell’autovet-
tura nel fossato laterale alla strada - che deponevano nel
senso di una certa responsabilità dell’imputato, il quale
con un’improvvida manovra di svolta a sinistra aveva urta-
to l’auto, sulla quale era trasportata la persona offesa, nel
momento in cui questa aveva quasi ultimato il sorpasso.
Pertanto la sentenza è immune dalla denunciata cen-
sura.
3. Giuridicamente corretta poi la considerazione del
giudice di merito circa la non applicabilità nella specie
dell’art. 35, D.L.vo n. 274 del 2000 essendo inidoneo, ai f‌ini
della declaratoria di estinzione del reato contestato, il ri-
sarcimento del danno al quale ha provveduto la società
assicuratrice dell’auto a bordo della quale la parte offesa
si trovava quale terza trasportata (in tal senso sez. IV, n.
38957 del 23 maggio 2014, Rv. 262091).
Come emerge dalla lettura della sentenza impugnata,
non vi è stato invece da parte dell’imputato alcun inter-
vento riparatorio o risarcitorio in favore della persona of-
fesa, favorevolmente valutabile in concreto da parte del
giudice siccome idoneo a soddisfare le esigenze di ripro-
vazione della condotta illecita e di prevenzione rispetto
ad ulteriori comportamenti che si connotino di un certo
grado di gravità e di pericolosità, come quelli integranti
violazioni della disciplina della circolazione stradale.
4. Manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, non esplicitata in un motivo di ricorso ma
meramente adombrata dal difensore durante la discussio-
ne orale.
La scelta legislativa di attribuire al trasportato, danneg-
giato in un sinistro stradale, l’azione diretta nei confronti
della società assicuratrice del veicolo sul quale era a bor-
do, non appare violativa del diritto di difesa dell’imputato,
chiamato a rispondere di lesioni colpose, nè del principio
del "giusto processo", poichè opera su un piano diverso
rispetto alla condotta riparatoria consentita davanti al
giudice di pace e non esclude che l’imputato stesso possa
autonomamente attivarsi nei confronti della danneggiata
per riparare le conseguenze dell’illecito commesso, al f‌ine
di ottenere una pronuncia di estinzione del reato.
5. Tali considerazioni portano al rigetto del ricorso ed
alla conseguente condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 7 DICEMBRE 2017, N. 54985
(UD. 24 OTTOBRE 2017)
PRES. BLAIOTTA – EST. CAPPELLO – P.M. CARDIA (DIFF.) – RIC. D.C.B.
Guida in stato di ebbrezza y Sostituzione della
pena inf‌litta con il lavoro di pubblica utilità y
Esecuzione prima del passaggio in giudicato della
sentenza y Possibilità y Esclusione y Conseguenze y
Fattispecie.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, nel caso in cui
sia stata disposta la sostituzione della pena detentiva
o pecuniaria inf‌litta con quella del lavoro di pubblica
utilità, non è consentita la volontaria esecuzione della
pena, come sostituita, prima della def‌initività della
sentenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la
decisione del giudice di appello che, nel caso di volon-
taria esecuzione di lavori di pubblica utilità da parte
dell’imputato appellante, aveva confermato la sentenza
impugnata e, al contempo, dichiarato l’estinzione del
reato per la regolare esecuzione e l’esito positivo della
pena sostituita). (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Qualche utile riferimento si rinviene in Cass. pen., sez. I, 15 mag-
gio 2014, n. 20336, in questa Rivista 2015, 551, secondo cui è viziata
dalla nullità di ordine generale di cui all’art. 178, comma primo, lett.
b), c.p.p., l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che dichiara l’estin-
zione del reato di guida in stato di ebbrezza per il positivo svolgimen-
to del lavoro di pubblica utilità senza procedere a f‌issare l’udienza
l’esistenza di prof‌ili di colpa della vittima, risultanti dal
provvedimento del Giudice di pace di Milano di riduzio-
ne del periodo di sospensione della patente, applicata dal
Prefetto, da anni due a mesi quattro e dalla consulenza
cinematica della difesa dell’imputato.
La Procura Generale della Repubblica ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, ritenendo la motivazione
adeguata rispetto al rito prescelto e priva di prof‌ili di con-
traddittorietà, non emergendo il concorso di colpa della
vittima, il cui accertamento avrebbe richiesto un appro-
fondimento istruttorio incompatibile con l’art. 444 c.p.p.,
dal corredo argomentativo del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va rilevato che il ricorso per cas-
sazione non è precluso dall’art. 448 comma 2 bis, c.p.p., in-
trodotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, ai sensi del quale il
pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso
per cassazione contro la sentenza (di applicazione della
pena su richiesta) solo per motivi attinenti all’espressione
della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la
richiesta e la sentenza, all’erronea qualif‌icazione giuridica
del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicu-
rezza. Tale disposizione non risulta, difatti, applicabile in
quanto la L. n. 103 del 2017, art. 1, comma 51, stabilisce
che l’art. 448 comma 2bis, c.p.p., non si applica nei proce-
dimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena ex
art. 444 c.p.p. è stata presentata anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. Il ricorso non può trovare accoglimento, in quanto il
provvedimento impugnato contiene una adeguata motiva-
zione in ordine alla quantif‌icazione della sanzione accesso-
ria della sospensione della patente, priva di prof‌ili di mani-
festa illogicità o di contraddittorietà intrinseca o estrinseca.
In proposito occorre sottolineare che la quantif‌icazione
della sanzione accessoria deve essere effettuata non in base
ai criteri di cui all’art. 133 c.p.p., ma in base ai diversi pa-
rametri di cui all’art. 218, comma 2, D.L.vo n. 285 del 1992,
(gravità della violazione commessa, entità del danno appor-
tato, pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagiona-
re), sicchè le motivazioni relative alla misura della sanzione
penale e di quella amministrativa restano tra di loro auto-
nome e non possono essere raffrontate ai f‌ini di una even-
tuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provve-
dimento. Da tale premessa consegue, inoltre, l’irrilevanza
degli elementi evidenziati dal ricorrente ai f‌ini della pretesa
riduzione della durata sanzione amministrativa. In proposito
si rinvia a sez. IV, n. 862 del 17 marzo 1999 c.c., dep. 31 marzo
1999, Rv. 213150, secondo cui, in tema di patteggiamento,
la durata della sanzione amministrativa accessoria, quando
non sia indicata nella richiesta delle parti e non coincida con
il limite temporale minimo o non sia a questo assai vicina,
va motivata con riferimento ai parametri posti dall’art. 218
c.d.s., comma 2 (cfr. anche sez. IV, n. 11522 del 9 dicembre
2003 ud., dep. 11 marzo 2004, Rv. 228031).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conse-
guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 7 DICEMBRE 2017, N. 54996
(UD. 24 OTTOBRE 2017)
PRES. BLAIOTTA – EST. MENICHETTI – P.M. CARDIA (DIFF.) – RIC. B.P.
Cassazione penale y Poteri della Cassazione y Ac-
certamento di fatto y Ricostruzione di un incidente
stradale y Determinazione dell’eff‌icienza causale di
condotte indipendenti y Sindacabilità in sede di le-
gittimità y Esclusione.
. La ricostruzione di un incidente stradale nella sua
dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di
merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto
che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti
da adeguata motivazione. (c.p.p., art. 606) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2009, n.
37838, in questa Rivista 2010, 1031; Cass. pen., sez. IV, 23 novembre
2007, n. 43403, ivi 2008, 520 e Cass. pen., sez. IV, 19 ottobre 1990, n.
87, ivi 1990, 692.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudice di pace di Vicenza, con sentenza in data 15
novembre 2016, dichiarava B.P. responsabile del reato di le-
sioni colpose ai danni di C.M., trasportata a bordo dell’auto
Ford Fiesta urtata dall’imputato che, alla guida del proprio
trattore con rimorchio, effettuava una manovra di svolta a
sinistra mentre detta vettura lo stava sorpassando.
Per tale reato lo condannava alla pena della multa ed
applicava altresì una sanzione amministrativa pecuniaria
per la violazione dell’art. 148 c.d.s., commi 4 e 15.
Il Giudice di pace riteneva preliminarmente inapplicabi-
le l’art. 35 del D.L.vo n. 274 del 2000, dal momento che il
danno era stato risarcito dalla società assicuratrice dell’auto
a bordo del quale si trovava la terza trasportata. Ricostruiva
quindi la dinamica del sinistro in base alle dichiarazioni dei
conducenti e della persona offesa, al rapporto della Polizia
Locale intervenuta nell’immediatezza del fatto, alla localiz-
zazione dei danni ed alla circostanza che l’auto era f‌inita nel
fossato laterale alla strada; perveniva quindi alla condanna
dell’imputato per aver creato una situazione di pericolo
non evitabile dal conducente dell’autovettura, il quale al
momento della collisione aveva quasi ultimato il sorpasso.
2. La sentenza è stata gravata da appello da parte del
difensore del B.P., il quale ha contestato sia il giudizio di
colpevolezza, prospettando che il conducente del trattore
avesse già iniziato la manovra di svolta a sinistra prima
che l’autovettura si accingesse al sorpasso, sia la mancata
estinzione del reato per effetto dell’avvenuto risarcimento
del danno da parte della compagnia assicuratrice dell’au-
tovettura sulla quale la parte lesa era trasportata.
3. Trattandosi di sentenza inappellabile, gli atti sono
stati trasmessi a questa Corte Suprema per competenza.
Nel corso della odierna discussione, il difensore ha ec-
cepito la illegittimità costituzionale dell’art. 35, D.L.vo n.
274 del 2000 e dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni
private (D.L.vo n. 209 del 2005) per violazione degli artt.
24 e 111 Cost..

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