Corte di Cassazione Penale sez. IV, 11 dicembre 2017, n. 55130 (c.c. 9 novembre 2017)

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 5/2018
LEGITTIMITÀ
5/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
che l’intimata non ha resistito con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis
c.p.c., è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente
al decreto di f‌issazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il ricorrente ha depositato una memoria illustra-
tiva.
Considerato che con l’unico mezzo il ricorrente deduce
erronea applicazione di norme di diritto (artt. 126 bis e
180 c.d.s., e dei principi della Suprema Corte), sostenendo
di avere, in applicazione dell’art. 126 bis del codice, com-
pilato e inviato tempestivamente a mezzo raccomandata
la comunicazione dei dati del conducente, indicando i
propri dati anagraf‌ici e gli estremi della propria patente,
unitamente alla copia autenticata della patente stessa;
che il motivo è manifestamente infondato;
che il Tribunale ha accertato che nella comunicazione ex
art. 126 bis c.d.s., inviata a mezzo lettera raccomandata A.R.
non è identif‌icabile l’autore della violazione contestata, aven-
do il G. dichiarato che "non è stato in grado di risalire all’effet-
tivo conducente al momento della presunta infrazione";
che tale essendo l’accertamento di fatto compiuto dal
giudice del merito circa la portata della comunicazione ef-
fettuata, correttamente il Tribunale ha fatto applicazione
del principio - più volte ribadito da questa Corte regola-
trice (Cass., sez. II, 3 giugno 2009, n. 12842; Cass., sez. II,
16 ottobre 2014, n. 21957) - secondo cui, in tema di vio-
lazioni alle norme del codice della strada, il proprietario
di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione
dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, è tenuto
sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali aff‌ida
la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale iden-
tità all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima
richiesta, al f‌ine di contestare un’infrazione amministrati-
va, l’inosservanza di tale dovere di collaborazione essendo
sanzionata, in base al combinato disposto degli artt. 126
bis e 180 c.d.s., alla luce di quanto espressamente afferma-
to dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2005;
che in particolare, si è statuito che, con riferimento
alla sanzione pecuniaria inf‌litta per l’illecito ammini-
strativo previsto dal combinato disposto dell’art. 126 bis
c.d.s., comma 2, e art. 180 c.d.s., comma 8, il proprietario
del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello
stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni, è
tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali
ne aff‌ida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’i-
dentif‌icare detti soggetti necessariamente risponde a tito-
lo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare
sull’aff‌idamento in guisa da essere in grado di adempiere
al dovere di comunicare l’identità del conducente (Cass.,
sez. II, 12 giugno 2007, n. 13748);
che il motivo di ricorso - con cui si sostiene che in realtà
il G. non avrebbe invocato alcun motivo di giustif‌icazione
ma avrebbe espresso un mero rammarico, comunicando
tuttavia i propri dati e facendosi carico della presunta in-
frazione - si risolve nella sollecitazione di una nuova lettu-
ra della detta comunicazione, diversa da quella effettuata,
con logica e congrua motivazione, dal Tribunale;
che il ricorso è rigettato;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo
gli intimati svolto attività difensiva in questa sede;
che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
1 quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso
proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i
presupposti per il raddoppio del versamento del contribu-
to unif‌icato da parte del ricorrente, a norma dello stesso
art. 13, comma 1 bis. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 11 DICEMBRE 2017, N. 55130
(C.C. 9 NOVEMBRE 2017)
PRES. PICCIALLI – EST. PICARDI – P.M. CARDIA (DIFF.) – RIC. F.S.
Patente y Revoca e sospensione y Sospensione y De-
terminazione della durata della sanzione y Criteri.
. Nei casi di applicazione da parte del giudice della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida, previsti dall’art. 222 cod. stra-
da, la determinazione della durata di tale sospensio-
ne deve essere effettuata non in base ai criteri di cui
all’art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi para-
metri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, sicchè le
motivazioni relative alla misura della sanzione penale
e di quella amministrativa restano tra di loro autonome
e non possono essere raffrontate ai f‌ini di un’eventuale
incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedi-
mento. (nuovo c.s., art. 218; nuovo c.s., art. 222) (1)
(1) In senso analogo si esprime Cass. pen., sez. IV, 31 marzo 1999,
n. 862 in questa Rivista 1999, 796. Si veda, inoltre, Cass. pen., sez.
IV, 11 marzo 2004, n. 11522, ivi 2005, 53, che sottolinea come la san-
zione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida prevista dall’art. 222 comma secondo c.s. consegua di diritto
all’accertamento di un fatto da cui sia derivata una lesione personale
colposa, per cui al giudice residua uno spazio di valutazione discre-
zionale solo in relazione alla determinazione della durata del periodo
di sospensione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ex art. 444 c.p.p. del 23 giugno 2017 il
G.u.p. del Tribunale di Milano ha applicato la pena di un
anno di reclusione ed ha disposto, ai sensi dell’art. 222,
D.L.vo n. 285 del 1992, la sospensione della patente di gui-
da per la durata di anni due a F.S., imputato del reato di
cui all’art. 589 c.p., commi 1 e 2, per aver cagionato, con un
comportamento in violazione della disciplina della circo-
lazione stradale, la morte di A.D. R. in data 18 marzo 2016.
Con ricorso per cassazione del 7 luglio 2017, propo-
sto a mezzo del proprio difensore, F.S. ha denunciato la
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione in ordine alla durata della sanzione ammi-
nistrativa accessoria della sospensione della patente
di guida, applicata in misura assai superiore al minimo,
nonostante la concessione delle attenuanti generiche, il
riconoscimento di un buon comportamento processuale e
5. Lo stesso deve dirsi con riferimento alla disamina
compiuta dai giudici della prevenzione in ordine alla con-
f‌isca del restante compendio in tal senso dovendo ritener-
si infondato anche il secondo motivo proposto dall’H.A..
La motivazione fornita in ordine all’esistenza di una
netta sproporzione fra le sue disponibilità ed i redditi le-
citamente ritratti si è concretata in un discorso giustif‌ica-
tivo sicuramente effettivo e rispettoso della disciplina di
cui all’art. 24, D.L.vo n. 159 del 2011, essendo stati inoltre
estrinsecati solidi indizi (relativi al cursus criminale dal
1989 in poi per reati contro il patrimonio, nonché ai suoi
precedenti giudiziari ed ai suoi reiterati contatti con pre-
giudicati) che hanno indotto i giudici della prevenzione a
desumere che le disponibilità reperite abbiano costituito
provento delle attività illecite, nell’assenza di giustif‌ica-
zioni del proposto sulla legittima provenienza del denaro
utilizzato per l’acquisto dei beni rinvenuti.
Si è già ricordato come la struttura giuridica relativa
all’attività di piccola impresa del proposto è risultata essere
stata costituita in epoca del tutto successiva al sequestro del
compendio poi conf‌iscato, mentre la documentazione di data
antecedente (quali le citate autofatture) è stata parimenti
destituita di fondamento probatorio per la ragione pure spe-
cif‌icata, dopo che è stata esaminata e motivatamente disat-
tesa la documentazione addotta dal proposto a discarico.
Poi, con specif‌ico riferimento ai preziosi pure conf‌iscati,
la giustif‌icazione formulata dal ricorrente, relativamente
all’individuazione in essi di altrettanti donativi, qualif‌icati
(in modo evidentemente semplif‌icatorio e riduttivo) come
chincaglieria gitana, è stata anch’essa ritenuta inadeguata
con motivazione non apparente, ma fondata su dati concre-
ti e sulla, logicamente corretta, valutazione come apoditti-
ca, anche perché aspecif‌ica, dell’imputazione a donativi dei
preziosi stessi senza alcun dettaglio della loro provenienza.
Non può, infatti, negarsi come risulti assolutamente
generica l’imputazione di quegli oggetti a regali, ricevuti
nel corso di non meglio specif‌icate cerimonie religiose e di
indeterminati anniversari, senza alcun supporto in punto
di allegazione e prova.
Anche per tale parte, quindi, il decreto impugnato ha
fatto retta applicazione del principio secondo il quale, poi-
chè le disposizioni sulla conf‌isca mirano a sottrarre alla
disponibilità del proposto tutti i beni che siano frutto di
attività illecita o ne costituiscano il reimpiego, senza di-
stinguere se tali attività siano o meno di tipo maf‌ioso, è
suff‌iciente la dimostrazione dell’illecita provenienza dei
beni conf‌iscati, qualunque essa sia, ed è quindi suff‌icien-
te che sussistano una sproporzione tra le disponibilità e
i redditi denunciati dal proposto, ovvero indizi idonei a
lasciar desumere in modo fondato che i beni dei quali si
chiede la conf‌isca costituiscano il reimpiego dei proventi
di attività illecite, e che il proposto non sia riuscito a dimo-
strare la legittima provenienza del danaro utilizzato per
l’acquisto di tali beni (v. sul tema anche sez. II, n. 43145
del 27 giugno 2013, Gatto, Rv. 257609).
6. Pertanto, entrambi i ricorsi devono essere, nel loro
complesso, respinti. Segue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 11 DICEMBRE 2017, N. 29593
PRES. D’ASCOLA – EST. GIUSTI – RIC. G.E. (AVV. BISOGNI) C. MIN. INTERNO ED ALTRA
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Violazioni del Co-
dice della strada y Obbligo del proprietario del vei-
colo di conoscere l’identità del conducente y San-
zione amministrativa di cui agli artt. 126 bis e 180
del codice della strada y Sussistenza y Fondamento.
. In tema di sanzione pecuniaria inf‌litta per l’illecito
amministrativo previsto dal combinato disposto de-
gli artt. 126 bis, comma 2, penultimo periodo, e 180,
comma 8, del codice della strada, il proprietario del
veicolo, in quanto responsabile, nei confronti delle pub-
bliche amministrazioni non meno che dei terzi, della
circolazione dello stesso, è tenuto sempre a conoscere
l’identità dei soggetti ai quali ne aff‌ida la conduzione e,
di conseguenza, a comunicarla all’autorità amministra-
tiva che gliene faccia legittima richiesta per contestare
un’infrazione amministrativa, rispondendo, per l’inos-
servanza di tale dovere di collaborazione, a titolo di col-
pa per negligente osservanza del dovere di vigilanza su
tale aff‌idamento. (d.l.vo 20 aprile 1992, n. 285, art. 126
bis; d.l.vo 20 aprile 1992, n. 285, art. 180) (1)
(1) Sostanzialmente negli stessi termini, v. Cass. civ. 3 giugno 2009,
n. 12842, in questa Rivista 2010, 450. Si richiama, per completezza, la
sentenza Corte cost. 24 gennaio 2005, n. 27, pubblicata per esteso ivi
2005, 341, che ha dichiarato illegittimo costituzionalmente, in riferi-
mento all’art. 3 Cost., l’art. 126-bis, comma 2.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che G.E. ha proposto opposizione avverso il
verbale in data 11 ottobre 2010 con cui il Ministero dell’in-
terno gli aveva contestato la violazione dell’art. 126 bis
c.d.s., comma 2, perché "in data 20 maggio 2010 è stato
notif‌icato il verbale n. (omissis), redatto il 16 marzo 2010,
per la violazione dell’art. 142 c.d.s., comma 8, commessa
l’(omissis) con veicolo targato (omissis), con cui veniva
intimato di comunicare, entro 60 gg. dalla notif‌ica, i dati
personali e della patente di guida del conducente. Es-
sendo decorsi inutilmente i termini imposti senza alcuna
comunicazione relativa alle informazioni richieste, la S.V.
non ha ottemperato alla intimazione ricevuta";
che a sostegno dell’opposizione il G. ha dedotto che la
comunicazione dei dati del conducente e la relativa copia
autenticata della patente di guida erano state regolarmente
e tempestivamente inviate a mezzo di raccomandata A.R.;
che l’adito Giudice di pace di Roma, con sentenza in
data 2 gennaio 2015, ha rigettato l’opposizione;
che il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata l’8
giugno 2016, ha respinto l’appello;
che per la cassazione della sentenza del Tribunale il
G. ha proposto ricorso, con notif‌icato a mezzo del servizio
postale il 4 gennaio 2017, sulla base di un motivo;
che gli intimati Ministero dell’interno e Prefettura di
Roma non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

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