Corte di Cassazione Penale sez. I, 12 dicembre 2017, n. 55452 (C.C. 15 giugno 2017)

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 5/2018
LEGITTIMITÀ
5/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
tronde, è stata trasfusa, senza signif‌icative modif‌iche sul
punto, del vigente art. 289, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209.
3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna della ricorrente al paga-
mento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai
sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma
1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con-
tributo unif‌icato pari a quello dovuto per il ricorso. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 12 DICEMBRE 2017, N. 55452
(C.C. 15 GIUGNO 2017)
PRES. MAZZEI – EST. SIANI – P.M. LOY (DIFF.) – RIC. H.A. ED ALTRA
Misure di prevenzione y Patrimoniali y Conf‌isca y
Somma di denaro relativa a risarcimento del danno
in conseguenza di un sinistro stradale y Afferente
la titolarità di un minore y Confusione con il patri-
monio del proposto y Legittimità y Condizioni.
. In materia di misure di prevenzione patrimoniali, è
legittima la conf‌isca di una somma di denaro afferente
la titolarità di un minore (nella specie, per effetto della
liquidazione in suo favore del risarcimento del danno
in conseguenza di un sinistro stradale) confusasi con
il patrimonio del proposto, che ne abbia disposto "uti
dominus", in difetto di impugnazioni dei relativi atti
esperite nell’interesse del minore medesimo. (c.c., art.
320; c.c., art. 321; c.c., art. 322; d.l.vo 9 giugno 2011, n.
159, art. 52) (1)
(1) Non risultano editi precedenti negli esatti termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il decreto in epigrafe, emesso in data 16 - 23
giugno 2016, la Corte di appello di Roma ha rigettato il ri-
corso proposto da H.A. avverso il decreto di conf‌isca delle
disponibilità f‌inanziarie e del contenuto di una cassetta di
sicurezza reso dal Tribunale di Roma ex D.L.vo n. 159 del
2011 in data 18 gennaio 2016.
La Corte territoriale ha valutato e disatteso tutti gli
argomenti posti a base dell’impugnazione, sia con riferi-
mento alla dedotta estraneità al patrimonio del proposto
- ritenuto soggetto socialmente pericoloso in quanto per-
sona rientrante nelle categorie previste dall’art. 1, comma
1, lett. a) e lett. b), in relazione all’art. 4, D.L.vo n. 159 del
2011, - della somma di Euro 36.500,00, siccome apparte-
nente alla f‌iglia minorenne quale oggetto di liquidazione
di indennizzo assicurativo o, comunque, quale oggetto del
suo conseguente diritto di credito; sia con riferimento al
restante compendio oggetto del provvedimento ablatorio,
escludendo che fosse provata la lecita provenienza di esso
o parte di esso, nell’assenza di prova dell’attività impren-
ditoriale dedotta come svolta dall’H.A. e dei donativi pro-
spettati alla base del possesso dei preziosi pure conf‌iscati.
2. Avverso il decreto ha proposto ricorso H.A. chieden-
done l’annullamento e aff‌idando l’impugnazione a due
motivi.
2.1. Con il primo motivo il provvedimento viene censu-
rato per non aver tenuto conto dell’estraneità della sfera
di sua f‌iglia minorenne (omissis) al procedimento, sicchè
la somma di Euro 36.500,00, di fatto indebitamente seque-
strata con riferimento a quella sfera, non aveva cambiato
nel tempo la natura della sua provenienza, del tutto lecita;
lecito era quindi il credito che vantava la f‌iglia nei suoi
confronti: il giudice di merito non aveva considerato che
quei danari erano della f‌iglia, indipendentemente dall’im-
piego parziale che egli ne aveva fatto per le esigenze della
famiglia.
2.2. Con il secondo motivo, il provvedimento è censu-
rato anche per quanto concerne il restante danaro ed i
modesti monili, compatibili con la dotazione familiare for-
matasi attraverso varie generazioni; al riguardo era stata
anche prodotta documentazione relativa alla fatturazione
emessa dalla sua impresa nel quinquennio ed il provvedi-
mento appariva irragionevole laddove aveva depauperato
dell’intero patrimonio la piccola impresa di recupero e
riciclo di cascami metallici con cui egli assicurava il man-
tenimento alla sua numerosa famiglia, senza possibilità
di aderire ad astratte operazioni di calcolo sulla relativa
spesa media mensile; in ogni caso, il provvedimento aveva
violato l’art. 24, D.L.vo n. 159 del 2011, essendo mancato
l’accertamento dell’illecita provenienza delle somme in
relazione all’epoca risalente dei suoi precedenti penali.
3. Avverso il decreto ha proposto ricorso anche R.A.
quale madre esercente la potestà sulla f‌iglia minorenne
(omissis), quest’ultima terza interessata nel procedi-
mento di conf‌isca, chiedendone l’annullamento e dedu-
cendo un unico, articolato motivo con cui lamenta viola-
zione della legge penale in tema di tutela di diritto dei
terzi nel procedimento di prevenzione ex art. 52, D.L.vo
n. 159 del 2011.
Il decreto impugnato aveva violato la suddetta discipli-
na nel non ritenere esente da conf‌isca la somma di Euro
36.500,00 di spettanza della minore, siccome versatale
dalla Allianz Assicurazioni a titolo di risarcimento del dan-
no patito dal sinistro stradale del 26 aprile 2010. Entrambi
i giudici di merito avevano negato il suo credito con argo-
menti non persuasivi, pur se i documenti lo attestavano,
ritenendo che il proposto potesse aver utilizzato l’importo
per l’acquisto di furgoni da campeggio, peraltro in assen-
za di corrispondenza tra le relative somme; la Corte ter-
ritoriale, poi, aveva negato al proposto la legittimazione
a chiedere la restituzione, sicchè interveniva in giudizio
direttamente la minore, come rappresentata dalla madre,
al f‌ine di sentir annullare o revocare la conf‌isca, se del
caso con vincolo di apertura di libretto nominativo in suo
favore, su cui collocare la somma.
Il fulcro intorno a cui ruotava la disciplina dell’art. 52
cit. era la buona fede del possessore, in senso soggettivo
ed in senso oggettivo: e risultava del tutto pacif‌ico che la
minorenne, titolare dell’importo in questione, era soggetto
di buona fede, sia perché non aveva aff‌idato al padre la
le condizioni, nei confronti dell’impresa in liquidazione
coatta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza
che aveva escluso la possibilità di estendere all’impre-
sa designata dal Fondo di garanzia il giudicato forma-
tosi contro il conducente di un veicolo risultato privo di
copertura assicurativa, posto che la società di assicura-
zione non aveva preso parte al giudizio di accertamento
della responsabilità). (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art.
25; c.c., art. 1306; c.c., art. 2909; l. 24 dicembre 1969, n.
990, art. 19; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 289) (1)
(1) Sui limiti di estensibilità del giudicato formatosi nella causa
promossa dal danneggiato nei confronti del conducente e del pro-
prietario del veicolo investitore, si veda Cass. civ. 30 ottobre 2007, n.
22881, in questa Rivista 2008, 430.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. B.R. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace
di Palermo, la Fondiaria s.p.a. e - sulla premessa che quel
medesimo Giudice aveva condannato T.G. a risarcirle il
danno derivante da un sinistro stradale, nella misura di
Euro 300, danno causato da un veicolo che era risultato
privo di copertura assicurativa - chiese che, non avendo
l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime
della strada partecipato al precedente giudizio, la con-
danna fosse estesa anche nei confronti della suindicata
società di assicurazione.
Si costituì in giudizio la società di assicurazione, chie-
dendo il rigetto della domanda.
Il Giudice di pace rigettò la domanda e compensò le
spese di giudizio.
2. La pronuncia è stata impugnata dall’attrice soccom-
bente e il Tribunale di Palermo, con sentenza del 20 aprile
2016, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellan-
te alla rifusione delle spese del grado.
Ha osservato il Tribunale, richiamando la sentenza
30 ottobre 2007, n. 22881, di questa Corte, che non pote-
va conf‌igurarsi alcun effetto rif‌lesso del giudicato, posto
che la società di assicurazione non aveva preso parte al
giudizio nel quale era stata accertata la responsabilità del
conducente T..
3. Contro la sentenza del Tribunale di Palermo ricorre
B.R. con atto aff‌idato a due motivi.
Resiste la Unipolsai s.p.a., incorporante la Fondiaria
s.p.a., con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di
consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,
376 e 380-bis c.p.c. e la società di assicurazione ha depo-
sitato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si censura, in riferi-
mento all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.), violazione e fal-
sa applicazione di norme di diritto su punti decisivi della
controversia; con il secondo, in riferimento all’art. 360
comma 1, n. 5, c.p.c.), omesso esame di un fatto decisivo
che è stato oggetto di discussione tra le parti.
2. I due motivi, da trattare congiuntamente siccome
prospettano una censura unitaria, sono entrambi privi di
fondamento.
Si osserva, innanzitutto, che la doglianza del primo
motivo, pur prospettando genericamente una censura di
violazione di legge, non indica quale disposizione sarebbe
stata effettivamente violata, limitandosi in sostanza ad in-
vocare il precedente di cui alla sentenza di questa Corte
20 febbraio 2013, n. 4241; mentre il secondo motivo lamen-
ta l’omessa valutazione del materiale probatorio di cui al
precedente giudizio.
Ciò premesso, la Corte osserva che deve trovare confer-
ma in questa sede il precedente, correttamente indicato
dal Tribunale di Palermo, di cui alla menzionata sentenza
n. 22881 del 2007, con le precisazioni che seguono.
In quella pronuncia si affermò che, in materia di re-
sponsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, il
giudicato formatosi nella causa promossa dal danneggiato
nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo
investitore non si estende, con riguardo alla sussistenza
dell’obbligo risarcitorio del danneggiante e del correlativo
debito, nei confronti dell’impresa designata ai sensi della
L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, per la quale l’estensio-
ne del giudicato opera esclusivamente nei limiti determi-
nati dall’art. 25 della stessa Legge e, in particolare, solo
con riferimento alle sentenze ottenute dal danneggiato
contro l’assicuratore oppure, se ricorrono le condizioni
dello stesso art. 25, comma 2, nei confronti dell’impresa in
liquidazione coatta amministrativa.
A tale conclusione questa Corte giunse ponendo in
evidenza, tra l’altro, l’esistenza di ragioni di ordine co-
stituzionale che sono ostative all’estensione del giudicato
a soggetti diversi dalle parti del giudizio in cui esso si è
formato. Prendendo le distanze dal precedente di cui alla
sentenza 12 maggio 2005, n. 10017, la Corte rilevò che ove
esista un contratto di assicurazione si può ipotizzare una
posizione non autonoma dell’assicuratore; diversamente,
nel caso dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per
le vittime della strada, il rapporto assicurativo non c’è e
l’obbligo risarcitorio deriva direttamente dalla legge.
La sentenza n. 4241 del 2013, citata in ricorso, è sta-
ta pronunciata in un caso (diverso) nel quale era opera-
tivo un regolare contratto di assicurazione; ed anche in
quell’occasione la Corte ha rilevato che l’orientamento di
cui alla sentenza n. 10017 del 2005 non risultava essere
stato vagliato "alla luce delle garanzie costituzionali sui
diritti di azione e difesa in giudizio". La sentenza n. 4241,
tra l’altro, ha aggiunto che il giudicato maturato in un giu-
dizio nel quale l’assicuratore non era parte "non può esse-
re ad esso esteso sic et simpliciter, ma potrebbe spiegare
nei suoi confronti eff‌icacia rif‌lessa".
Nel caso oggi in esame, non essendo in gioco alcun
contratto di assicurazione e discutendosi soltanto, invece,
della posizione dell’impresa designata dal Fondo di garan-
zia per le vittime della strada, è evidente che nessuna eff‌i-
cacia rif‌lessa del giudicato sia prospettabile, per cui non vi
sono ragioni per negare continuità alla citata sentenza n.
22881 del 2007. La disposizione dell’art. 25 suindicato, d’al-

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