Corte di Cassazione Penale sez. I, 18 agosto 2017, n. 39227 (ud. 10 aprile 2017)

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 4/2018
LEGITTIMITÀ
quella di primo grado che lo ha condannato per un delitto
(art. 181, comma 1-bis, D.L.vo n. 42 del 2004) non espres-
samente contestato nella rubrica (che faceva generico
riferimento all’art. 181, comma 2, D.L.vo n. 42 del 2004).
1.2. Con il terzo, il quarto ed quinto motivo contesta la
materiale sussistenza del reato ed eccepisce, a tal f‌ine, la er-
rata applicazione dell’art. 181, comma 1-bis, art. 192, D.L.vo
n. 42 del 2004 commi 2 e 3, c.p.p., e vizio di motivazione con-
traddittoria anche in punto di ritenuta sussistenza del dolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
3. Dalla lettura delle sentenze di merito risulta che
l’imputato aveva stabilmente destinato un terreno agrico-
lo, sottoposto a vincolo paesaggistico, a rimessaggio di rou-
lottes e che aveva altresì provveduto al taglio degli alberi
indicati nella rubrica.
3.1. L’aggressione al bene tutelato dalla norma è perciò
avvenuto in due modi diversi: a) il taglio degli alberi; b) la
destinazione del terreno a deposito di roulottes.
3.2. La tesi difensiva, sostenuta nell’appello, dell’atti-
vità di riparazione dei caravans svolta sia nella stagione
estiva (presso i vari campeggi) che, occasionalmente e
saltuariamente, in quella invernale, ed in particolare in
un capannone adiacente al terreno, è stata smentita dalla
Corte territoriale con argomentazioni logicamente inec-
cepibili che si fondano su dati di fatto non contestati: la
costante presenza di numerose roulottes risultate addirit-
tura numero superiore, a seguito del sopralluogo del 31
maggio 2012, a quelle rilevate il 1° settembre 2011.
3.3. Questa Corte deve ribadire il principio che l’occu-
pazione disordinata senza le necessarie autorizzazioni con
veicoli di un’area sottoposta a vincoli ambientali integra
il reato di violazione delle norme a tutela del paesaggio,
a nulla rilevando che le vetture possano essere rimosse
perché il semplice stazionare di esse su superf‌ici aventi di-
versa destinazione, con intrinseco valore ambientale, può
cagionare una lesione del bene protetto (sez. III, n. 4707
del 15 febbraio 1994, Fanelli, Rv. 198724).
3.4. Nel caso di specie, la destinazione non occasionale
di un terreno agricolo a rimessaggio di roulottes deter-
mina una modif‌ica della destinazione d’uso tra categorie
funzionali diverse che incide in modo permanente (e cer-
tamente non episodico) sui valori paesaggistici gravanti
sull’area, lesi per tutto il tempo dell’occupazione.
3.5. Non diversamente da quanto affermato in tema
di distruzione o deturpamento di bellezze naturali di cui
all’art. 734 c.p., anche il reato di cui all’art. 181, D.L.vo n. 42
del 2004 può avere natura permanente allorquando consti
di atti plurimi, frazionati e protratti nel tempo, consuman-
dosi in tal caso al momento della cessazione dell’attività
vietata (cfr. sez. III, n. 33550 del 5 giugno 2003, Dell’Amico,
Rv. 226159, che richiama precedenti conformi). Nel caso
di specie la condotta dell’imputato ha determinato una
permanente compressione del bene tutelato dalla norma,
compromesso esclusivamente dall’esercizio dell’attività
contestata e non dall’esecuzione di lavori atti a modif‌icare
in modo irreversibile la destinazione d’uso del terreno. In
particolare, le modif‌icazioni non autorizzate di cui all’art.
146, D.L.vo n. 42 del 2004 si identif‌icano esattamente con
l’uso non occasionale del terreno per scopi diversi da quelli
consentiti e a servizio di un’attività stabile e duratura.
3.6. Si deve dunque affermare il principio di diritto se-
condo il quale in caso di modif‌ica funzionale della desti-
nazione d’uso di un bene gravato da vincolo paesaggistico,
il reato di cui all’art. 181, comma 1, D.L.vo n. 42 del 2004,
ha carattere permanente e la permanenza cessa in conco-
mitanza della cessazione della condotta o, in alternativa,
con il sequestro del bene o, in mancanza, con la sentenza
di primo grado quando, come nel caso in esame, la conte-
stazione sia di natura "aperta".
3.7. Diversa è l’ipotesi del taglio degli alberi che ha na-
tura istantanea, ancorchè con effetti permanenti.
3.8. Ora, successivamente al provvedimento impugna-
to, la Corte costituzionale, con sentenza n. 56 del 11-23
marzo 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 181, comma 1-bis, D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42,
nella parte in cui prevede": a) ricadano su immobili od
aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano
stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito
provvedimento emanato in epoca antecedente alla realiz-
zazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati
per legge ai sensi dell’art. 142 D.L.vo n. 42".
3.9. Per effetto di tale pronuncia, la sussistenza del de-
litto di cui all’art. 181, comma 1-bis, D.L.vo n. 42 del 2004,è
limitata ai soli casi in cui i lavori abusivamente realizzati
in zona sottoposta a vincolo paesaggistico hanno comporta-
to un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento
della volumetria della costruzione originaria o, in alter-
nativa, un ampliamento superiore a settecentocinquanta
metri cubi, ovvero ancora hanno comportato una nuova co-
struzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.
3.10. Nel caso in esame appare evidente che la condot-
ta ipotizzata si colloca al di fuori della (residua) ipotesi
delittuosa.
3.11. Resta dunque l’ipotesi contravvenzionale di cui al
comma primo che determina: a) la superf‌luità dei primi
due motivi di ricorso; b) l’irrilevanza del quarto e del quin-
to (visto che il taglio degli alberi è stato effettuato prima
del 1 settembre 2011 con conseguente prescrizione della
relativa condotta).
3.12. Il mutamento della destinazione d’uso è perdura-
to oltre il 31 maggio 2012 (data del secondo sopralluogo)
il che signif‌ica che la permanenza del reato è cessata con
la sentenza di primo grado (29 aprile 2013).
3.13. Ne consegue che, fermo l’irrevocabile accerta-
mento della responsabilità del ricorrente per il reato a lui
ascritto limitatamente al contestato deposito, la sentenza
impugnata deve essere annullata per la determinazione
del trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione
della Corte di appello di Venezia.
3.14. La prescrizione del reato relativamente alla con-
dotta del taglio degli alberi rende superf‌lua ogni discus-
sione sulla sua natura colturale. L’ordine di rimessione in
pristino resta perciò limitato alla sola restituzione dell’area
alla funzione consentita dal piano paesaggistico. (Omissis)

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