Corte di Cassazione Penale sez. V, 15 settembre 2017, n. 42048 (ud. 26 giugno 2017)

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giur
4/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
2.1 Il primo motivo di doglianza è addirittura inammis-
sibile, per come formulato.
Ed invero, la Corte di merito aveva già adeguatamente e
correttamente risposto alle doglianze sollevate nel gravame
ed oggi qui riproposte pedissequamente in sede di ricorso per
cassazione, senza tuttavia un’adeguata allegazione in punto
di censura della motivazione resa dal giudice di appello.
Sul punto, è utile precisare che il motivo di ricorso si
considera affetto da aspecif‌icità allorquando è fondato su
motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli
stessi considerarsi non specif‌ici. La mancanza di specif‌ici-
tà del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per
la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’im-
pugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecif‌icità
conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), all’i-
nammissibilità (sez. IV, 29 marzo 2000, n. 5191, Barone,
Rv. 216473; sez. I, 30 settembre 2004, n. 39598, Burzotta,
Rv. 230634; sez. IV, 3 luglio 2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
236945; sez. III, 6 luglio 2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Orbene, osserva la Corte come il prof‌ilo relativo alla
denunziata ed asserita grossolanità del falso era stata
superata argomentativamente dal giudice del gravame in
modo corretto e condivisibile, e ciò nonostante l’odierno
ricorrente ha riproposto le medesime doglianze sollevate
con l’atto di appello, senza confrontarsi con la motivazione
resa sul punto dal giudice di secondo grado.
2.2 I secondo motivo è invece infondato.
Giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte
ha affermato, in subiecta materia, il principio (al quale an-
che questo Collegio intende fornire continuità applicativa,
condividendone la ratio decidendi) secondo cui conf‌igura
il reato di falsità materiale commessa dal privato (artt.
477 e 482 c.p.) l’alterazione della scadenza dell’orario di
parcheggio sullo scontrino rilasciato dal parchimetro nelle
aree adibite alla sosta per le autovetture del Comune, atte-
so che lo scontrino riveste la caratteristiche tipiche del cer-
tif‌icato amministrativo (attestante l’avvenuto pagamento
della somma prescritta per la sosta), e dell’autorizzazione
amministrativa (autorizzando, per l’orario indicato a sosta-
re nell’area pubblica) (sez. V, n. 4108 del 8 ottobre 1996
- dep. 7 gennaio 1997, P.M. in proc. Pasino, Rv. 20663401).
Stante la sopra richiamata natura certif‌icativa ed auto-
rizzativa del tagliando del parcheggio, nessun dubbio può
residuare in realtà sulla conf‌igurabilità nel caso di specie
del reato oggi contestato all’imputato.
Del pari, risulta infondata la ulteriore censura riguardan-
te l’asserita inconf‌igurabilità del reato di cui al combinato
disposto degli artt. 477 e 482 c.p., per la natura privatistica
del soggetto imprenditoriale emittente il predetto tagliando,
atteso che, per un verso, non risulta rilevante per i f‌ini qui di
discussione la forma iuris del soggetto emittente la descritta
autorizzazione al parcheggio (essendo invece rilevante, per
contro, il prof‌ilo oggettivo dello svolgimento di funzioni di
carattere amministrativo di gestione del suolo pubblico da
parte del soggetto a ciò autorizzato dall’ente territoriale) e
che, per altro verso, lo svolgimento della funzione da ultimo
menzionata da parte della società privata (in questo caso,
una S.p.a.) avviene sempre sulla base di un rapporto conces-
sorio (o comunque autorizzatorio) intercorrente tra l’ente
territoriale (in questo caso, il comune di Milano) e la detta
società, rapporto attraverso il quale si trasferisce lo svolgi-
mento delle necessarie funzioni amministrative al soggetto
imprenditoriale che gestisce il relativo servizio di utilizzazio-
ne del suolo pubblico e di parcheggio cittadino. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 21 SETTEMBRE 2017, N. 43173
(UD. 5 LUGLIO 2017)
PRES. FIALE – EST. ACETO – P.M. DI NARDO (PARZ. DIFF.) – RIC. ZANELLA
Bellezze naturali (Protezione delle) y Vincoli y
Violazione y Occupazione disordinata ed arbitraria
con veicoli di area sottoposta a vincoli ambientali
y Reato di violazione delle norme a tutela del pae-
saggio y Sussistenza y Possibilità di rimozione y Irri-
levanza y Ragione y Fattispecie relativa a terreno
agricolo, sottoposto a vincolo paesaggistico, desti-
nato a rimessaggio di roulottes.
. L’occupazione con veicoli senza le necessarie auto-
rizzazioni, di un’area sottoposta a vincoli ambientali
integra il reato di cui all’art. 181, comma 1, D.L.vo 22
gennaio 2004 n. 42, a nulla rilevando che le vetture
possano essere rimosse perché il semplice stazionare
di esse su superf‌ici aventi diversa destinazione, con in-
trinseco valore ambientale, può cagionare una lesione
del bene protetto. (Fattispecie in cui l’imputato aveva
stabilmente destinato un terreno agricolo, sottoposto
a vincolo paesaggistico, a rimessaggio di roulottes)
(d.l.vo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181) (1)
(1) Analogamente, pur con riferimento alla precedente normativa
in tema di tutela del paesaggio, si veda Cass. pen., sez. III, 23 aprile
1994, n. 4707, in questa Rivista 1995, 401.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. Dino Zanella, articolando cinque motivi, ricor-
re per l’annullamento della sentenza del 26 marzo 2015
della Corte di appello di Venezia che, rigettando la sua
impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di
otto mesi di reclusione inf‌litta con sentenza del 29 aprile
2013 dal Tribunale di quello stesso capoluogo per il reato
di cui all’art. 181, comma 1-bis, D.L.vo n. 42 del 2004, a lui
ascritto perché, in area paesaggistica di notevole interesse
pubblico ai sensi del D.M. 1 agosto 1985, aveva fatto modi-
f‌icazioni non autorizzate consistite nel tenere in deposito
23 roulottes e nel tagliare 21 alberi tipo "cupressus Ley-
landii" della circonferenza variabile tra mt. 1 e mt. 1,10. Il
fatto è contestato come commesso in Cavallino Treporti in
epoca successiva al 4 giugno 2010, con recidiva reiterata.
1.1. Con i primi due motivi eccepisce, sotto vari prof‌ili,
la nullità della sentenza impugnata per vizio "derivato" da

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