Corte di Cassazione Penale sez. III, 21 settembre 2017, n. 43173 (ud. 5 luglio 2017)

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giur
4/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
127 comma 5, un nuovo sistema di reclamabilità del prov-
vedimento di archiviazione affetto da nullità innanzi al
Tribunale in composizione monocratica.
Altri, tuttavia, sono i casi di nullità del decreto o
dell’ordinanza di archiviazione (peraltro) espressamente
contemplati dall’art. 410 bis c.p.p. (per i quali opera il re-
gime di reclamabilità innanzi al tribunale in composizione
monocratica); altri sono i casi di abnormità dell’ordinan-
za di imputazione coatta per i quali, di conseguenza, non
pare revocabile in dubbio il regime di immediata ricorribi-
lità per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
A diverse conclusioni, invece, pare doversi giungere
per l’ipotesi di nullità dell’ordinanza di imputazione co-
atta.
Anteriormente all’entrata in vigore della L. 103/2017,
infatti, la maggioritaria giurisprudenza di legittimità rite-
neva che: “in tema di rigetto della richiesta di archivia-
zione formulata dal P.M., il G.I.P. è tenuto ad assicurare
l’integralità del contraddittorio, dando avviso al P.M. ed
all’indagato dell’udienza camerale ex art. 409” (Cass.,
sez. VI, 31 gennaio 2003 - 14 febbraio 2003, n. 7356); ne
consegue che “l’omesso avviso all’indagato della f‌issazione
dell’udienza camerale, conseguente all’opposizione della
persona offesa alla richiesta di archiviazione, determina
la nullità dell’ordinanza con la quale il G.I.P. indica le ul-
teriori indagini da compiersi” (Cass., sez. V, 27 novembre
2014 - 23 febbraio 2015, n. 12200) e che “tale nullità deve
ritenersi deducibile con ricorso per cassazione ai sensi del
comma 7 del citato art. 127, senza che, in contrario, rilevi
il disposto dell’art. 409, comma 6 del codice di rito, che,
nel prevedere espressamente la ricorribilità per cassazio-
ne della sola ordinanza di archiviazione nei casi di nullità
previsti dall’art. 127, comma 5, c.p.p., non ha certo inteso
escludere il ricorso per cassazione avverso gli altri due tipi
di provvedimenti adottabili nell’udienza camerale (v., in
termini, Sez. VI, Sent. n. 1441 del 26 maggio 1990, Tor-
siello, Rv. 185207). Tale conclusione appare preferibile, in
quanto l’art. 409, comma 6 cit. mira a circoscrivere i casi
in cui è ammesso il ricorso per cassazione avverso l’ordi-
nanza di archiviazione, ma non elide l’eff‌icacia precettiva
dell’art. 127, comma 7 del medesimo codice nei settori
non disciplinati dalla prima norma nei casi in cui, ai sensi
del comma 5 del medesimo art. 127, venga in questione
l’interesse dell’indagato, giuridicamente protetto dai pre-
cedenti comma 1, 3 e 4, ad interloquire nel procedimento
camerale” (Cass., sez. V, 27 novembre 2014 - 23 febbraio
2015, n. 12200).
L’esigenza di consentire un controllo di legittimità
dell’ordinanza emessa da parte del G.I.P. all’esito dell’u-
dienza camerale ex art. 409 c.p.p. anche nelle ipotesi in
cui il suo oggetto diverga dall’archiviazione non è, fonda-
tamente, revocabile in dubbio e permane inalterata anche
dopo l’entrata in vigore della L. 103/2017.
Criticabile, tutt’al più, è che il Legislatore abbia per-
so l’occasione della riforma per prevedere e disciplinare
esplicitamente anche l’impugnazione del provvedimento
con cui il G.I.P., all’esito dell’udienza camerale de qua, di-
sponga l’imputazione coatta o lo svolgimento di ulteriori
indagini.
Nel silenzio della Legge, si potrebbe ritenere ancora
applicabile l’art. 127 (Procedimento in camera di consi-
glio), comma 7, c.p.p., per cui: “Il giudice provvede con
ordinanza comunicata o notif‌icata senza ritardo ai sogget-
ti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per
cassazione”.
Ragioni di interpretazione sistematica (disarmonico
sarebbe un sistema che consentisse di dedurre la mede-
sima nullità con regimi differenti a seconda che il provve-
dimento del G.I.P. da impugnare sia accoglitivo o reiettivo
dell’istanza di archiviazione del P.M.) e teleologica (non
si può negare che lo scopo della riforma sia sul punto la
def‌lazione del contenzioso pendente innanzi alla Corte di
cassazione) inducono a ritenere che anche le nullità del
provvedimento reiettivo della richiesta di archiviazione
dovranno farsi valere mediante l’apposito reclamo ex art.
410 bis c.p.p..
3. La (limitata) legittimazione ad impugnare. Il sacrif‌i-
cio del diritto umano
Nel caso de quo, non vi erano – né vengono esplicita-
ti nella sentenza commentata – motivi ostativi a ritenere
l’impugnata ordinanza del G.I.P. affetta da abnormità, in
quanto palesemente aliena dal sistema processuale.
Invero, allorquando si proceda contro ignoti, nel
respingere la richiesta di archiviazione il G.I.P. deve li-
mitarsi a disporre l’iscrizione di un certo nominativo
nel registro degli indagati ex art. 415, comma 2, c.p.p. e
qualora il P.M. insista nella richiesta di archiviazione cui
(eventualmente) la parte offesa si opponga è tenuto a f‌is-
sare una nuova udienza camerale; soltanto all’esito della
stessa potrà, inf‌ine, disporre la formulazione dell’impu-
tazione ex art. 409, comma 5, c.p.p.. Ferma restando, ov-
viamente, la comunicazione dell’avviso di f‌issazione della
stessa all’indagato aff‌inché possa parteciparvi ed eserci-
tare il diritto costituzionale di difesa (tecnica e perso-
nale); tant’è che, nell’esigenza di garantire l’integralità
del contraddittorio, anche l’omesso avviso determina la
nullità dell’ordinanza con cui il G.I.P. dispone l’avvio di
nuove indagini.
Nonostante quanto sopra, ad avviso della sentenza in
commento il ricorso proposto dall’imputato avverso l’ordi-
nanza con cui il G.I.P. aveva disposto l’imputazione coatta
nei suoi confronti è inammissibile per difetto di legitti-
mazione ad impugnare, che, viceversa, si apparterrebbe
esclusivamente al P.M..
Tale impostazione, sia da un punto di vista formale che
sotto un prof‌ilo sostanziale, suggerisce svariate osserva-
zioni critiche.
In primo luogo, dall’esegesi della lettera dell’art. 127,
comma 5, c.p.p. si rileva che le disposizioni dei commi 1, 3 e

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