Corte di Cassazione Penale sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 48324 (ud. 27 settembre 2017)

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 4/2018
LEGITTIMITÀ
veicolo i risultati ottenuti con l’alcooltest, a meno che si
dimostri un’assunzione intermedia.
Il ricorrente deduce la erroneità e genericità di tale ra-
gionamento, che da una parte è in contrasto con i principi
del libero convincimento e dell’assenza di prove legali,
dall’altro non offre alcuna motivazione in ordine alla rite-
nuta irrilevanza della consulenza medico-legale di parte
acquisita agli atti, senza mai confrontarsi con il caso spe-
cif‌ico. Rileva che la consulenza di parte ha accertato che
al momento della misurazione ci si trovava ancora in fase
ascendente di assorbimento dell’alcool e, pertanto, andan-
do a ritroso al momento della guida, il valore alcolemico
era sicuramente inferiore e al di sotto del valore soglia di
0,8 g/l. Su tale aspetto la Corte di appello non si è confron-
tata, di qui la carenza di motivazione sul punto.
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il
principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza,
in presenza di un accertamento strumentale del tasso
alcolemico conforme alla previsione normativa, grava
sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze
in grado di privare quell’accertamento di valenza dimo-
strativa della sussistenza del reato, fermo restando che
non integra circostanza utile a tal f‌ine il solo intervallo
temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e l’esple-
tamento dell’accertamento (sez. IV, n. 24206 del 4 marzo
2015, Mongiardo, Rv. 26372501).
1.2. In proposito si è argomentato che il decorso di un
intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata
e l’esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non in-
cide sulla validità del rilevamento alcolemico (sez. IV, n.
13999 del 11 marzo 2014, Pittiani, Rv. 259694); e tuttavia,
il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la
condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test al-
colemico rende necessario verif‌icare, ai f‌ini della sussun-
zione del fatto in una delle due ipotesi di cui all’art. 186
c.d.s., comma 2, lett. b) e c), la presenza di altri elementi
indiziari (sez. IV, n. 47298 del 11 novembre 2014, Ciminari,
Rv. 261573). Quest’ultima affermazione, peraltro, non va
intesa come indicatrice di una sorta di aritmetica delle
prove: come se, dato un accertamento strumentale a di-
stanza di un tempo non breve dall’atto di guida (durata
invero diff‌icile da determinare una volta per tutte), fosse
necessario aggiungere elementi indiziari per ottenere il ri-
sultato di "prova suff‌iciente" dell’accusa. Va infatti tenuto
conto anche della distribuzione degli oneri probatori. Non
v’è alcun dubbio che l’accusa sia tenuta a dare dimostra-
zione della avvenuta integrazione del reato, offrendo la
prova di ciascuno e tutti gli elementi essenziali dell’ille-
cito. Ma tale prova, per espressa indicazione normativa (e
per radicata interpretazione giurisprudenziale), è già data
dall’esito di un accertamento strumentale che replichi le
cadenze e le modalità previste dal Codice della strada e
dal relativo regolamento. La presenza di fattori in grado
di compromettere la valenza dimostrativa di quell’accerta-
mento non può che concretizzarsi ad opera dell’imputato,
al quale compete di dare la dimostrazione dell’insussisten-
za dei presupposti del fatto tipico.
2. Nella indicata prospettiva va intesa la motivazione
della sentenza impugnata, che, lungi dal porsi in contrasto
con i principi del libero convincimento e dell’assenza di
prove legali, ha semplicemente ribadito gli insegnamenti
dianzi accennati in ordine alla impossibilità di fondare un
giudizio di ragionevole dubbio in ordine alla conf‌igurabi-
lità del reato di guida in stato di ebbrezza sul mero dato
costituito dal lasso temporale (più o meno breve) decorso
tra la conduzione del veicolo e l’effettuazione delle prove
alcolimetriche.
3. A fronte della regolare esecuzione delle due prove
mediante etilometro, la Corte territoriale, con motivazio-
ne logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto,
e pertanto immune da vizi di legittimità, ha indicato gli
elementi di prova a carico del prevenuto e, nel contempo,
ha sostanzialmente contrastato, sia pure succintamente,
le argomentazioni del consulente tecnico di parte, nella
parte in cui ha opinato che i risultati dell’alcooltest non
possono essere letti con la lente delle variabili soggetti-
ve nelle tempistiche d’assorbimento dell’alcool. Si tratta
della nota problematica della incidenza della c.d. curva
alcolimetrica che, prescindendo dalla valutazione dei suoi
fondamenti scientif‌ici, non può essere predicata in astrat-
to o sulla base di meri indici di "verosimiglianza", perché
va puntualmente e concretamente dimostrato che il tasso
esibito dalla misurazione strumentale eseguita a distan-
za di tempo non rappresenta la condizione organica del
momento in cui si era ancora alla guida.
Più in generale, nella materia in riferimento non può
essere accolta una prova a discarico basata soltanto su
valutazioni teorico-scientif‌iche che costituiscono espres-
sione della soggettiva dinamica metabolica della curva al-
colemica rispetto al momento di assunzione della sostan-
za alcolica, tanto più in assenza di adeguati riferimenti al
momento esatto di tale assunzione.
4. Ne consegue che le censure articolate dal ricorrente
non colgono nel segno, posto che la sentenza impugnata
ha fatto corretto uso dei principi che informano la distri-
buzione dell’onere probatorio rispetto all’applicazione
della disciplina di cui all’art. 186 cod. strada, fornendo
adeguata risposta alle problematiche sottese al caso con-
creto sottoposto al suo esame.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ri-
corrente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)

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