Corte di Cassazione Penale sez. IV, 8 novembre 2017, n. 50973 (ud. 5 luglio 2017)

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giur
4/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 20 NOVEMBRE 2017, N. 52742
(UD. 20 SETTEMBRE 2017)
PRES. FUMO – EST. RICCARDI – P.M. MURA (DIFF.) – RIC. MIRABILE
Falsità in atti y In certif‌icati o autorizzazioni am-
ministrative y Contraffazione successiva all’aboli-
zione del regime autorizzatorio y Rilevanza penale
y Esclusione y Falso innocuo y Sussistenza y Fatti-
specie di autorizzazione sanitaria per l’idoneità di
veicolo adibito al trasporto alimenti.
. In tema di falso documentale, costituisce falso inno-
cuo la contraffazione di un’autorizzazione amministra-
tiva non più richiesta ai f‌ini dell’espletamento di una
determinata attività in seguito all’abrogazione della
norma che la prevedeva. (Nella specie, la Corte ha ri-
tenuto innocua la contraffazione di un’autorizzazione
sanitaria per l’idoneità di un veicolo ad essere adibito
al trasporto alimenti). (c.p., art. 62 bis; c.p., art. 477;
c.p., art. 482; d.p.r. 26 marzo 1980, n. 327, art. 44) (1)
(1) Sulla conf‌igurabilità del falso innocuo si vedano: Cass. pen., sez.
V, 8 giugno 2017, n. 28599, in www.latribunaplus.it; Cass. pen., sez.
V, 18 novembre 2014, n. 47601, in Riv. pen. 2015, 699; Cass. pen., sez.
V, 21 gennaio 2014, n. 2809, ivi 2014, 1163 e Cass. pen., sez. III, 27
settembre 2011, n. 34901, ivi 2012, 1292.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Mirabile Francesco ricorre per cassazione avverso
la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il
15 novembre 2016 che, confermando la sentenza di primo
grado, lo condannava per il reato di cui all’art. 477- 482
c.p., per avere, quale legale rappresentante della ditta
SNT Group soc. coop., contraffatto o concorso nella con-
traffazione della certif‌icazione sanitaria n. 450 apparente-
mente rilasciata dal Dipartimento di prevenzione, Uff‌icio
di Sanità Pubblica Veterinaria di Mazara del Vallo.
Deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli
artt. 62 bis, 477 e 482 c.p., lamentando che non sarebbe
emersa la prova della falsità della certif‌icazione sanitaria
esibita, poichè il responsabile del servizio veterinario non
ha dichiarato che la f‌irma era falsa, ma che non era stata
rinvenuta alcuna istanza per il rilascio della certif‌icazione;
peraltro, l’imputato era un mero autista, che si è limitato
ad esibire i documenti che si trovavano nell’automezzo,
e versava dunque in buona fede; il fatto integrerebbe poi
un falso innocuo, non essendo più richiesta dalla legge la
certif‌icazione sanitaria; inf‌ine, il diniego delle attenuanti
generiche sarebbe stato motivato senza considerare i rilie-
vi della difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
Il fatto accertato concerne la falsif‌icazione dell’auto-
rizzazione sanitaria rilasciata dall’ASL (o da altre autorità
sanitarie competenti) in relazione all’idoneità di un vei-
colo adibito al trasporto di alimenti, prevista dall’art. 44
Come rilevato anche nelle sentenze di merito, tuttavia,
il regime autorizzatorio è venuto meno con l’entrata in vi-
gore del Reg. CE n. 852 del 2004, in seguito al quale è stato
previsto il regime semplif‌icato della denuncia di inizio di
attività.
Ne consegue che l’autorizzazione sanitaria esibita
dall’imputato, ed oggetto di falsif‌icazione, era, al momento
del fatto, priva del valore probatorio riconosciuto in pre-
cedenza dall’ordinamento (art. 44 D.P.R. n. 327 del 1980);
sicchè ricorre un’ipotesi di c.d. falso "innocuo", privo della
concreta attitudine offensiva per la inidoneità ad aggredi-
re gli interessi tutelati, avendo ad oggetto un documento
irrilevante o ininf‌luente in relazione alla situazione giuri-
dica oggetto di disciplina (il controllo dell’igiene degli ali-
menti) (sez. V, n. 47601 del 26 maggio 2014, Lamberti, Rv.
261812: "Sussiste il "falso innocuo" quando l’infedele atte-
stazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione
(nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai f‌ini del
signif‌icato dell’atto e del suo valore probatorio e, pertanto,
non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con
la conseguenza che l’innocuità deve essere valutata non
con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto, ma
avendo riguardo all’idoneità dello stesso ad ingannare co-
munque la fede pubblica").
La sentenza impugnata - che, nell’escludere l’innocuità
del falso, ha in realtà confuso la relativa nozione con quel-
la del falso "grossolano", avendo calibrato la motivazione
sulla necessità di svolgere accertamenti sulla falsità del
documento va dunque annullata senza rinvio perché il fat-
to non sussiste. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 20 NOVEMBRE 2017, N. 27524
PRES. AMENDOLA – EST. ROSSETTI – RIC. CHIAPPETTA (AVV.TI MAZZUCCA E
URSO) C. AIG EUROPE LIMITED (AVV.TI EPIFANIO E BOTTAZZOLI)
Responsabilità da sinistri stradali y Nesso di
causalità y Concorso tra una causa naturale e una
umana imputabile y Graduazione di responsabilità y
Esclusione y Fondamento y Conseguenze dannose y
Danno alla salute y Stima y Rilevanza dello stato an-
teriore di salute della vittima y Fattispecie relativa
ad investimento di un pedone già affetto da invali-
dità per disturbi psichici.
. In tema di responsabilità civile, qualora la produzione
di un evento dannoso risulti riconducibile alla conco-
mitanza di una condotta umana e di una causa natura-
le, l’autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri
della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono
derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati con-
causati anche da eventi naturali, che possono invece
rilevare ai f‌ini della stima del danno (causalità giuridi-
ca); in particolare, in caso di danno alla salute, qualora
il danneggiato sia affetto da una patologia invalidan-
te pregressa ed irreversibile, il danno risarcibile deve
essere determinato considerando sia la differenza tra

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