Corte di Cassazione Penale sez. V, 20 novembre 2017, n. 52742 (ud. 20 settembre 2017)

Pagine340-340
338
giur
4/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
sione dell’integrità psico-f‌isica della Della Porta median-
te aumento del 20% del valore medio del punto previsto
dalle tabelle del Tribunale di Milano elaborate in epoca
successiva al novembre 2008 (e, dunque, comprensive "di
tutti quegli aspetti che considerano anche il danno mora-
le, quello alla vita di relazione, ecc."), a tal f‌ine reputando
(alla luce di quanto comprovato in forza delle risultanze
della prova testimoniale) particolarmente "rilevanti" la
"sofferenza individuale, le compromissioni alla vita di re-
lazione e allo svolgimento delle attività quotidiane, anche
le più minute" della danneggiata in ragione dei postumi di
limitazione al piegamento della gamba sinistra del 90% e
dell’uso della protesi.
La sentenza impugnata in questa sede, quindi, si colloca
armonicamente nel solco del rammentato orientamento di
questa Corte, avendo considerato, sulla scorta delle dimo-
strate allegazioni di parte, tutti gli aspetti fenomenologici
delle conseguenze pregiudizievoli della lesione all’integri-
tà psico-f‌isica della Della Porta, apprezzandone una parte
come suscettibili di attivare la personalizzazione del danno
nell’ambito del range considerato dalle tabelle.
Le doglianze di parte ricorrente sulla carente persona-
lizzazione del danno biologico temporaneo e sulla man-
cata liquidazione del c.d. "danno morale" si infrangono,
dunque, sull’anzidetto impianto motivazionale, che non si
presta affatto neppure ad essere censurato come "appa-
rente" o insanabilmente contraddittorio, giacchè si snoda
in modo del tutto intelligibile e coerente (nonché, come
detto, in armonia con i principi giuridici della materia),
così da non porsi affatto al di sotto del c.d. "minimo costi-
tuzionale" della motivazione e, dunque, rispettando anche
l’art. 132 comma 1, n. 4, c.p.c., (tra le altre, Cass., sez. un.,
7 aprile 2014, n. 8053).
È, poi, inammissibile la censura che investe la misura
dell’aumento (del 20%) operato dal giudice del merito in
relazione al danno biologico permanente secondo una va-
lutazione equitativa ad esso rimessa ed effettuata in base
alle risultanze di causa nel rispetto del range previsto dal-
le tabelle, non ravvisandosi in tal caso alcuna violazione
del parametro dell’equità (art. 1226 c.c.), là dove, poi, la
doglianza appare orientata, piuttosto, a criticare l’apprez-
zamento riservato al giudice del merito, senza peraltro de-
nunciare in modo specif‌ico e congruente, ai sensi dell’art.
360 comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame del "fatto storico
specializzante", tale da esorbitare anche dai limiti massi-
mi della stessa tabella, quale situazione affatto ecceziona-
le (omissione ed eccezionalità che, del resto, non trovano
riscontro, rispettivamente, nella sentenza impugnata e
nelle allegazioni di parte ricorrente).
Del pari inammissibile è la censura che attiene alla
mancata personalizzazione del risarcimento del danno
biologico temporaneo; personalizzazione che, come per
il danno biologico permanente, opera in base alla sussi-
stenza di circostanze di fatto idonee a giustif‌icarne il ri-
conoscimento, le quali integrano il fatto costitutivo della
richiesta di personalizzazione, che in quanto tale deve
essere specif‌icamente allegato con l’atto introduttivo del
giudizio, non potendo risolversi in mere enunciazioni ge-
neriche, astratte od ipotetiche (cfr. Cass., 13 maggio 2011,
n. 10527 e Cass., 18 novembre 2014, n. 24471).
In tal senso, quindi, la ricorrente non solo non veicola
idonea censura ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c.,
(alla stregua di quanto poc’anzi rilevato), ma, ancor prima,
non dà alcuna contezza degli specif‌ici contenuti dell’origi-
nario atto di citazione e poi di quello di appello, nè di essi
fornisce idonea localizzazione processuale ai sensi dell’art.
366 comma 1, n. 6, c.p.c., (limitandosi a richiamare soltan-
to le conclusioni dell’ultimo atto citato, che, però, non sono
tali da evidenziare le critiche specif‌iche sul punto even-
tualmente mosse alla sentenza di primo grado), mancando,
quindi, di evidenziare se effettivamente erano presenti al-
legazioni di fatto anche in ordine alla personalizzazione del
danno biologico temporaneo e se, poi, erano, state avanzate
al riguardo censure specif‌iche e congruenti alla pronuncia
di primo grado, posto che nella sentenza di secondo grado
si afferma chiaramente che la prima decisione era da rifor-
mare solo "nella parte che riguarda la determinazione del
danno biologico permanente".
Del resto, lo stesso contenuto del ricorso risulta cali-
brato nel senso di porre in evidenza la gravità dei postumi
permanenti e le relative conseguenze pregiudizievoli in
termini di limitazione funzionale dell’esistenza e di soffe-
renza interiore, piuttosto che a mettere in risalto la spe-
cif‌ica situazione vissuta dalla danneggiata nel periodo di
inabilità temporanea.
5. - Con il quinto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art.
360 comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione
degli artt. 2043 e 2049 c.c., artt. 4, 32 e 37 Cost., "con riferi-
mento al mancato accertamento ed indennizzo del danno
patrimoniale, a seguito della grave riduzione della capaci-
tà di attendere ai lavori domestici da parte della ricorren-
te, conseguenza del quadro lesivo riportato nel sinistro".
6. - Con il sesto mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360
comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza ex art. 132
comma 1, n. 4, c.p.c., "per mancanza di motivazione sul
medesimo capo della sentenza di cui al precedente moti-
vo relativo al mancato accertamento e quantif‌icazione del
danno patrimoniale, a seguito della grave riduzione della
capacità lavorativa specif‌ica della ricorrente, intesa quale
lavoro casalingo".
6.1. - Il sesto motivo, da scrutinarsi preliminarmente
per priorità logica, è infondato, mentre il quinto motivo è
inammissibile.
6.1.1. - La Corte territoriale, in riferimento al gravame
sul mancato riconoscimento del danno patrimoniale, ha
infatti reso una motivazione del tutto rispondente al c.d.
"minimo costituzionale", evidenziando, in modo intelligi-
bile e non incongruente, per un verso, che la c.t.u. ave-
va escluso che il danno potesse "rif‌lettersi sulla capacità
lavorativa specif‌ica" della Della Porta, mentre, per altro
verso (e qualora pure detta incidenza fosse riscontrabile),
in riferimento alla "necessità, dedotta quale pregiudizio
patrimoniale indiretto, di avvalersi di una collaboratrice
domestica per i lavori casalinghi", non sussistevano "ele-
menti di prova tali, da comportare la dimostrazione di un
concreto pregiudizio economico per la danneggiata".

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT